AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.83
Data decisione, Autorità: 04.11.1999, CCC
Incarto n. 16.1999.00083
Lugano 4 novembre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 settembre 1999 presentato da
contro
la sentenza 23 agosto 1999 del Giudice di pace del circolo del Ceresio nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 gennaio 1999 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’000.– oltre accessori, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto in diritto: che sulla base dell'offerta 11 luglio 1994 dell'ing. __________ (doc. A), __________ ha incaricato quest'ultimo di allestire i piani di costruzione di un edificio sul suo fondo n. __________
che tra le altre prestazioni quest'offerta contemplava anche l'allestimento dei piani di rilievo della proprietà __________i in scala 1:50, piani che quest'ultimo sostiene non essere mai stati forniti dall'arch. __________;
che con istanza 22 gennaio 1999 __________ ha convenuto in giudizio l'arch. __________ al fine di ottenere il pagamento di un importo massimo di fr. 2’000.– a titolo di risarcimento danni, corrispondente al valore della prestazione che il convenuto si era impegnato ad effettuare e per la quale è stato remunerato, ma alla quale non ha dato seguito;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l'istanza ritenendo che il convenuto abbia provato di aver fatto fronte agli impegni assunti e quindi di aver adempiuto al suo obbligo contrattuale dal quale esulerebbe il compito di allestire separatamente il rilievo della situazione esistente e un ulteriore piano indicante gli interventi previsti (sentenza, pto. 3);
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto sostanziale, in particolare per non aver ritenuto comprovato l'inadempimento contrattuale a carico del convenuto il quale, contrariamente a quanto pattuito, non ha fornito tutte le prestazioni concordate, in particolare non quella dell'allestimento di un rilievo della proprietà e il relativo riporto su disegno in scala 1:50;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che l'istante fonda la sua pretesa creditoria su un'inadempienza contrattuale del convenuto;
che mentre spetta al primo provare l'esistenza e il contenuto del contratto, prova che egli ha fornito mediante la produzione dell'offerta 11 luglio 1994 che costituisce la base delle trattative tra le parti (doc. A), spettava al convenuto provarne il corretto adempimento, ovvero di aver fornito tutte le prestazioni pattuite (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 183, n. 13);
che contrariamente a quanto concluso dal primo giudice il convenuto non ha provato di aver fornito all'istante quanto da questi commissionato, in particolare il rilievo della proprietà e il relativo riporto su disegno in scala 1:50;
che a tal fine non possono supplire gli schizzi a mano trasmessi all'istante (doc. N) e da questi rifiutati siccome non conformi a quanto concordato;
che il convenuto, assente dal contraddittorio, non ha sostenuto che l'offerta iniziale sarebbe stata diversa o successivamente modificata, ossia che avrebbe avuto un contenuto differente da quello attribuitole dall'istante;
che neppure dalla transazione giudiziale 21 settembre 1995 (doc. B) può essere dedotto alcunché a sostegno della posizione del convenuto, ritenuto che dal suo tenore non emergono con sufficiente chiarezza le premesse e le motivazioni che hanno condotto le parti alla sua sottoscrizione;
che alla luce di quanto sopra esposto la sentenza impugnata dev'essere cassata avendo il primo giudice erroneamente ritenuto provato l'adempimento del contratto da parte del convenuto, rispettivamente avendo assunto come oggettivamente pacifico che la prestazione litigiosa concernesse soltanto "nuove copie dei rilievi", cosa che appare tutt'altro che chiara;
che quindi il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato con particolare riferimento all'arbitraria valutazione delle risultanze istruttorie ad opera del primo giudice, deve essere accolto;
che dovendo decidere il merito della lite in forza dell'art. 332 cpv. 2 CPC, quale importo del danno patito per il mancato adempimento del contratto questa Camera può assumere fr. 1'150.–, pari al valore delle prestazioni mancate, così come indicato dall'arch. __________ (doc. P) e non contestato dal convenuto;
che in tale limite può essere accolta l'istanza, mentre le spese e le eventuali indennità ripetibili seguono la parziale soccombenza delle parti anche in seconda sede poiché il ricorrente ha sostenuto il benfondato di un proprio credito pari a fr. 1'920.–.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 9 settembre 1999 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 28 agosto 1999 del Giudice di pace del circolo del Ceresio è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza __________ è condannato a pagare a __________ l'importo di fr.1’150.– oltre interessi del 5% dal 22 gennaio 1999.
2 La tassa di giustizia in fr. 120.– e le spese di fr. 20.– sono poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno.
II. Le spese del presente giudizio e la tassa di giustizia per complessivi fr. 120.–, anticipate dal ricorrente, restano a suo carico per 2/5 e per il resto sono poste a carico di __________ il quale rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 80.– per questa sede.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster