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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.82
Data decisione, Autorità: 04.11.1999, CCC
Incarto n. 16.1999.00082
Lugano 4 novembre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 agosto 1999 presentato da
(patr. __________)
contro
la sentenza 10 agosto 1999 del Pretore del Distretto di Blenio nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 17 ottobre 1997 nei confronti di
(patr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’490.75 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ di Blenio, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Dal 1991 sino alla fine del 1995 __________, titolare del negozio d'abbigliamento __________, si è rivolto per la propria consulenza amministrativa, fiscale e contabile allo studio fiduciario __________ Con istanza 17 ottobre 1997 quest'ultima ha convenuto in giudizio il cliente al fine di ottenere il pagamento di fr. 7'490.75 a saldo della fattura emessa il 31 dicembre 1996 per le prestazioni svolte in suo favore durante quell'anno (doc. B e istanza, cpv. 1). In particolare, trattasi dell'onorario per l'allestimento della dichiarazione fiscale 1995/1996 con chiusura definitiva dei conti al 31.12.1993/94/95, nonché per l'assistenza in occasione di un'ispezione fiscale; dal saldo della nota l'istante ha detratto fr. 650.– indicati come acconti. A sostegno della sua pretesa e del fatto che i versamenti mensili di fr. 150.– pattuiti all'inizio della relazione costituivano soltanto degli acconti, l’istante ha richiamato le fatturazioni degli anni precedenti, e meglio quella del 22 aprile 1993 (fr. 2’970.–, doc. E) e del 12 luglio 1994 (fr. 3’280.– doc. F) nonché il richiamo di pagamento 8 settembre 1994 (doc.G), dai quali si evince che l’onorario complessivo fatturato e pagato senza contestazione dal convenuto, era superiore al totale dei versamenti mensili di fr. 150.–.
Il convenuto si è opposto all’istanza sostenendo di aver regolarmente pagato le prestazioni avversarie, peraltro riconosciute solo sino alla fine del 1995 avendo affidato la propria contabilità ad altra fiduciaria –__________– a far tempo dal 1° gennaio 1996. Contrariamente a quanto preteso dall’istante la sua remunerazione sarebbe stata concordata mediante versamenti mensili forfetari di fr. 150.–, pagamenti debitamente onorati sino al 31 dicembre 1995. In merito alla documentazione prodotta dall’istante, contesta di aver ricevuto le fatture di cui ai doc. E ed F e il richiamo di pagamento doc. G. Più in generale sostiene che le pretese dell'istante non sono validamente motivate e, comunque, risultano saldate in larga misura dagli acconti versati. Comunque, la nota contestata considera prestazioni mai effettuate ed è allestita in base a parametri estranei all'accordo vigente fra le parti.
Con il querelato giudizio il pretore ha seguito in gran parte la tesi difensiva di parte convenuta in merito alla cessazione di ogni rapporto con il 31 dicembre 1995; ha tenuto in considerazione in particolare il fatto che essa si sia rivolta dal 1° gennaio 1996 a un'altra fiduciaria e che sino a quella data abbia effettuato regolari versamenti mensili di fr. 150.– da considerare a saldo delle prestazioni contabili in oggetto e non semplicemente come acconti. In specie la dichiarazione in calce al doc. 2 non fa alcun riferimento alla natura dei versamenti mensili di fr. 150.– e quindi non può sostenere nemmeno la tesi dell'istante che li considera acconti da computare sulle prestazioni annuali, così come alle note doc. E e doc. F. In merito alle prove addotte dall’istante, il primo giudice non ha ritenuto rilevanti le deposizioni delle __________ e __________ là dove queste hanno confermato la pattuizione di una remunerazione mediante versamento di acconti mensili, perché dipendenti dell’istante, ma soprattutto perché queste non hanno riferito di fatti da loro personalmente percepiti bensì di informazioni avute da terze persone. Egli non ha neppure ritenuto comprovato da parte dell’istante l’effettivo invio delle fatture doc. E e F e del richiamo di pagamento 8 settembre 1994 (doc. G), per il quale l’istante non avrebbe inspiegabilmente seguito la prassi usuale indicata dalla __________. Al dilà di tali particolarità, il primo giudice rimprovera all'istante di non aver provato le proprie prestazioni, producendo la documentazione contabile e fiscale allestita per il convenuto. Ne conclude che i versamenti mensili fino al 31 dicembre 1995 devono essere considerati quale integrale tacitazione delle pretese dell'istante.
Con osservazioni 5 ottobre 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso.
Per quanto attiene al titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. e CPC, ovvero della violazione del diritto di essere sentita della ricorrente, le censure ricorsuali basate su questo disposto possono essere considerate nell'ambito della pretesa valutazione manifestamente erronea delle prove: censurata non è infatti la mancata assunzione della prova, né il fatto di non averne tenuto conto senza darne spiegazione, ritenuto che in sentenza il pretore vi fa esplicito riferimento indicando i motivi per i quali si è distanziato dalla deposizione della __________ i. Controversa è invece la valutazione della stessa deposizione, ciò rientra appunto nel motivo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
Giusta l'art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell'equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev'essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l'arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un'altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Nella vertenza è tra l'altro controverso il sistema di remunerazione pattuito dalle parti a far tempo dal mese di aprile 1992, ossia di sapere se il versamento mensile di fr. 150.– fosse da intendere quale anticipo sulla fatturazione finale –come pretende l’istante– oppure quale pagamento forfetario delle prestazioni. Sennonché, un'attenta lettura degli atti e delle allegazioni delle parti non permette di chiarire l'incidenza attribuita a questo elemento per valutare l'esigibilità dell'importo richiesto in pagamento dall'istante sulla base della propria fattura 31 dicembre 1996 (doc. B). E ciò già per il motivo principale che l'accordo richiamato parrebbe valido fino alla fine del 1995, mentre la nota in discussione specifica che concerne prestazioni effettuate nel 1996, quando cioè la convenuta sostiene di non aver più proceduto al versamento mensile di fr. 150.–. Le parti tuttavia attribuiscono rilevanza alla natura di questi versamenti e anche il primo giudice (su questo tema si tornerà nel seguito). Comunque la decisione impugnata non risulta arbitraria perché –a fronte della contestazione della convenuta di non aver inteso continuare oltre il 1° gennaio 1996 nel rapporto con la società fiduciaria– l'istante non ha effettivamente fatto fronte al proprio onere della prova. In particolare essa non ha dimostrato di aver effettuato tutte le prestazioni descritte nella nota; ciò che avrebbe potuto fare facilmente versando all'incarto i documenti allestiti per l'istante e non solo un riassunto –pur dettagliato– della propria attività (doc. L). Per quanto poi concerne la posta della fattura relativa all'assistenza della cliente nell'ambito di un'ispezione fiscale, l'istante avrebbe potuto far riferimento alla testimonianza __________; essa non l'ha fatto né in prima sede, né –a maggior ragione– nella sede ricorsuale.
Si volesse poi seguire l'impostazione della lite descritta dianzi e considerata, in parte almeno, anche dal pretore, ossia nel senso di giudicare la legittimità della nota contestata alla luce della pretesa pattuizione di pagamento valida per gli anni precedenti,
ancora una volta la conclusione del primo giudice, che ha fatto propria la tesi della convenuta, non può essere considerata arbitraria. Infatti, per quanto concerne l'annotazione in calce al doc. 2, la considerazione secondo cui la stessa, non facendo alcun riferimento esplicito alla qualifica dei versamenti mensili, nemmeno prova che gli stessi dovessero essere considerati acconti, non può essere ritenuta contraria alle risultanze degli atti per il solo fatto che una diversa interpretazione di questo scritto sarebbe possibile. Ciò è vero, ma allora si deve concludere che il mezzo probatorio non è atto a sostenere il benfondato della tesi della ricorrente.
Irrilevante ogni considerazione sulla procedura adottata per richiamare crediti impagati poiché un creditore non è vincolato a nessuno schema prestabilito (l'argomento sarebbe servito per descrivere il presunto comportamento scorretto dell'istante), le altre censure ricorsuali –a prescindere dalla loro rilevanza nel merito della controversia– sono comunque destituite di successo. Così, contrariamente all'argomento secondo cui il giudice civile è tenuto a deferire all'autorità penale il teste che ha verosimilmente deposto il falso, l'art. 241 CPC si limita a conferire tale competenza al giudice civile, senza prevedere nessuna conseguenza in caso di omissione; d'altra parte, a prescindere da una simile segnalazione, egli resta totalmente libero nella valutazione della prova ai sensi dell'art. 90 CPC. Per il resto, le critiche relative alla circostanza della notifica delle cennate fatture E ed F, rispettivamente di un richiamo di pagamento (doc. G), in parte sostenibili (già perché la __________ non ha soltanto deposto dei relata refero), si urtano, da un lato (e almeno in parte) con la libertà di valutazione delle prove da parte del giudice e, dall'altro, con l'irrilevanza dei fatti che intendevano essere provati, dal momento che –lo si ripete– oggetto della prova, ben prima del possibile modo di pagamento, avrebbe dovuto essere il credito incorporato nella nota 31 dicembre 1996.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC. per le spese l'art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 30 agosto 1999 __________ è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia del presente giudizio, in complessivi fr. 300.–, anticipati dalla ricorrente, restano a suo carico. Essa verserà inoltre alla controparte fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a :
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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