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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.79
Data decisione, Autorità: 06.09.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00079
Lugano 6 settembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 19 agosto 1999 presentato da
contro
la sentenza 30 luglio 1999 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 10 giugno 1999 da
__________ rappr. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 7’743.- oltre accessori a titolo di pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 2’778.15;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con sentenza 30 luglio 1999 il Pretore del distretto di Bellinzona, in parziale accoglimento dell’istanza inoltrata il 10 giugno 1999 da __________ nei confronti della sua ex datrice di lavoro __________ ottenere il pagamento di fr. 7’743.- a saldo delle proprie pretese salariali, ha riconosciuto fondate le pretese dell’istante limitatamente a fr. 2’778.15;
che con atto ricorsuale datato 19 agosto 1999 __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che giusta l’art. 398 cpv. 1 CPC, applicabile a titolo di diritto suppletorio per il rinvio di cui all’art. 418 CPC, il termine per impugnare una decisione emanata nell’ambito della procedura speciale per salari e mercedi, è di 10 giorni dalla notificazione della sentenza;
che poiché, per stessa ammissione della ricorrente, la sentenza dedotta in cassazione le è stata notificata il 2 agosto 1999 e poiché i termini non sono interrotti da ferie (art. 398 bis CPC),
il ricorso spedito il 20 agosto 1999 (cfr. timbro postale) è tardivo;
che a prescindere dalla sua tardività il ricorso sarebbe in ogni caso nullo siccome non contiene le domande di ricorso, non indica i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda e neppure precisa (o almeno descrive) il motivo di cassazione invocato (art. 329 cpv. 2 CPC);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato,
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 19 agosto 1999 __________ è irricevibile in quanto tardivo.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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