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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.78
Data decisione, Autorità: 21.10.1999, CCC
Incarto n. 16.1999.00078
Lugano 21 ottobre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 giugno 1999 presentato nella forma dell’appello da
(patr. __________)
contro
la sentenza 31 maggio 1999 del Pretore del Distretto di Vallemaggia nella causa civile promossa con petizione 9 marzo 1998 da
(patr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 12’189.90 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Vallemaggia, domande ridotte in sede di conclusioni a fr. 6’812.30 e così accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con petizione 9 marzo 1998 l’arch. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 12’189.90 a saldo della nota professionale emessa il 21 febbraio 1997 (doc. D). L’importo richiesto –ridotto in sede di conclusioni a fr. 6’812.30– corrisponde alle prestazioni d'architetto effettuate per conto del convenuto il quale, in data 15 giugno 1989, lo avrebbe incaricato di progettare la casa di abitazione che egli intendeva realizzare sulla particella n. __________ __________. L’attività dell’istante si è concretizzata nell’allestimento di uno progetto di massima e relativo preventivo (doc. M e N). Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando di aver conferito all'istante l'incarico di progettare la costruzione della sua casa. Egli ha sostenuto di aver incaricato l'istante unicamente di verificare presso le competenti autorità le possibilità edificatorie del fondo che intendeva acquistare e che a quel momento non era neppure inserito nella zona edificabile del PR, ragione per la quale ha riconosciuto all’istante unicamente l’im-porto di fr. 942.50 per l’attività svolta e concordata, mentre ha contestato di dover pagare un progetto di massima –che peraltro non gli è mai stato trasmesso e del quale ha preso conoscenza solo dopo l’inoltro della causa– poiché effettuato dall’istante su sua iniziativa.
Con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto la prova del conferimento di un incarico di progettazione da parte del convenuto all’istante, ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 6’812.30 corrispondente al valore attribuito dal perito giudiziario alle prestazioni fatturate dall’istante.
Il pretore ha in particolare basato il proprio convincimento circa l’estensione dell’incarico conferito all’istante sia sull'interrogatorio formale di questi, sia sul fatto che il convenuto ha sottoscritto, senza riserva alcuna, lo scritto 30 ottobre 1989 (doc. B) nel quale l’architetto menzionava espressamente di aver ricevuto mandato per la progettazione della casa.
Con osservazioni 11 agosto 1999 la controparte postula la reiezione del gravame eccependone innanzitutto la nullità dal punto di vista formale, in quanto presentato nella forma dell'appello.
Per costante giurisprudenza di questa Camera, anche se carente dell’indicazione del motivo di cassazione invocato così come lo prevede l’art. 329 cpv. 2 lett. d CPC, il ricorso è ricevibile se dalla sua motivazione affiorino con ogni evidenza le ragioni a fondamento del medesimo, di modo che il giudice possa individuare con facilità sia il motivo di cassazione addotto che la norma legale ritenuta violata (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 5 ad art. 329). In concreto, è oggetto del ricorso la valutazione delle prove operata dal primo giudice: il ricorso è così implicitamente basato sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del pretore o del giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 121 I 114 consid. 3a; 119 Ia 32 consid. 3, 119 Ia 117 consid. a).
Controversa nella fattispecie è la questione di sapere se tra le parti si sia effettivamente perfezionato un accordo secondo il quale il convenuto avrebbe conferito all’istante l’incarico di allestire un progetto –ancorché di massima– della casa che intendeva costruire sulla part. n__________ __________.
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare quest’ultima.
In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC). Nel campo specifico dell’intervento dell’architetto, l'onere della prova circa l'ottenimento di un incarico di progettazione a titolo oneroso incombe a quest’ultimo (Schaumann, Rechtsprechung zum Architektenrecht, 1989, pag. 19, no. 41; Baurecht, 4/92, pag. 93, no. 153 a; Gauch/Tercier, Le droit de l'architecte, 3.ed. 1995, § 1, n. 14a). In quest’ottica spettava quindi all’istante dimostrare che l’incarico ricevuto non si limitava allo studio delle possibilità edificatorie del fondo del convenuto, ma si estendeva anche all’allestimento di un progetto e preventivo di massima.
Come correttamente concluso dal primo giudice, l’istante ha fatto fronte a quest’onere probatorio e la valutazione degli elementi istruttori operata dal pretore non risulta arbitraria. Infatti, in particolare dallo scritto 30 ottobre 1989 dell'istante (doc. B) emerge non solo quanto il ricorrente menziona nell'allegato ricorsuale, ma anche e in modo non equivoco che il convenuto ha conferito all’istante ”il mandato per la progettazione della sua futura casa d'abitazione primaria”. Questo scritto destinato al Municipio di __________, ancorché allestito dall’istante, è stato trasmesso al convenuto per essere controfirmato, come infatti è avvenuto; né questi ne ha mai contestato il testo. Inoltre, in questa stessa lettera l’istante fa chiaro riferimento a un progetto di massima che egli avrebbe sottoposto al convenuto, indicando altresì le esigenze del committente nonché la sua intenzione di inoltrare la domanda di costruzione agli inizi del 1990, ovvero di lì a poco. Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, il fatto che dal documento controverso emergano indizi secondo i quali a quel momento l’istante non disponeva di tutti i dati necessari per la progettazione di una casa, è irrilevante ai fini dell’accerta-mento del contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti. In effetti, la circostanza secondo la quale una progettazione definitiva non fosse a quel momento possibile –ciò che è ammesso dallo stesso istante– non impediva certo al convenuto di conferire l’incarico per una progettazione di massima, come quella che è stata fornita. Altrettanto irrilevante ai fini della verifica dell’estensione del mandato conferito dal convenuto è il fatto che il fondo non fosse di sua proprietà e neppure edificabile.
Per quanto attiene al progetto di massima di cui al doc. M, l’affermazione del convenuto secondo la quale egli non avrebbe mai ricevuto questo documento se non prima dell’inoltro della causa, è smentita, oltre che dalle risultanze dell’interrogatorio formale dell’istante che conferma di aver trasmesso questo progetto al convenuto, anche dal cennato doc. B. D'altra parte, a conforto di questa tesi, sta la circostanza che il convenuto non risulta aver reagito agli scritti 26 giugno 1997 (doc. G) e 16 luglio 1997 (doc. I), laddove l'istante insiste nell'affermazione di aver trasmesso il piano controverso al suo mandante.
In merito alle risultanze della perizia giudiziaria –dalle quali il ricorrente vorrebbe dedurre la conferma della propria tesi secondo la quale l’istante non disponeva di dati sufficienti per progettare la costruzione di una casa e che quindi egli non avrebbe potuto conferirgli simile incarico– come correttamente concluso dal primo giudice– dalla stessa si evince unicamente la non conformità dell’onorario inizialmente richiesto dall’istante con le norme SIA 102, mentre nulla vien detto circa il contenuto delle pattuizioni intervenute tra le parti, questione questa che come giustamente indicato dal pretore esulava delle competenze del perito.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso dev'essere respinto poiché con lo stesso il ricorrente si è limitato a proporre una diversa valutazione delle risultanze istruttorie a lui certo più favorevole, senza che però ciò basti a dimostrare che quella fornita dal pretore sarebbe insostenibile e quindi arbitraria.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. Il ricorso 21 giugno 1999 __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbli-go di rifondere alla controparte l’importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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