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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.76
Data decisione, Autorità: 04.08.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00076
Lugano 4 agosto 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 3 novembre 1998 presentato nella forma dell’appello da
(patr. __________)
contro
la sentenza 22 ottobre 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 agosto 1998 da
(patr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dall’escusso al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
richiamato il decreto 23/28 luglio 1999 della Camera di esecuzione e fallimenti che ha
trasmesso l'impugnazione a questa Camera poiché competente per valore;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
A valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di locazione 18 ottobre 1996 (doc. A).
All’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto alla pretesa avversaria eccependo l’estinzione del debito per compensazione con un suo credito di importo ben maggiore (fr. 168’266.40) riferito a onorari di sua spettanza per prestazioni professionali da lui svolte a favore dell’istante e per l’incasso delle quali egli ha promosso un’azione giudiziaria in data 8/9 ottobre 1998.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito, ha accolto l’istanza non avendo l’escusso reso sufficientemente verosimile l’eccezione di compensazione.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver ritenuto sufficientemente verosimile l’eccezione di compensazione da lui sollevata e sostanziata mediante la necessaria documentazione.
Con osservazioni 7 dicembre 1998 la controparte ha postulato la reiezione del ricorso.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sotto il quale possono essere sussunte le censure ricorsuali, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvi–sorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconosci–mento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro. Il titolo di credito sul quale si basa l’esecuzione in esame è il contratto di locazione sottoscritto dalle parti il 18 ottobre 1996, che di principio costituisce riconoscimento di debito per le pigioni scadute, rispettivamente per il pagamento delle spese accessorie nello stesso contemplate (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 74, p. 190; Staehelin in Basler Kommentar zum SchKG, 1998, vol. II, n. 114 ad art. 82 LEF).
Per l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni tali da invalidare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente, ma devono anche essere sostanziate nel senso che a conforto delle allegazioni debbono esserci riscontri oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1986 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987 p. 150; Panchaud/ Caprez, op.cit., § 26 pag. 61; BlSchK 1982 pag. 95–97; CEF 1°aprile 1993 in re M.AG/B.; Staehelin, op.cit., n. 87 segg. ad art. 82 LEF).
Trattandosi come in concreto dell’eccezione di estinzione del debito per compensazione –eccezione che il debitore può opporre anche con riferimento a un credito contestato che egli ha contro il procedente– questa deve essere accolta nella misura in cui il credito opposto in compensazione sia reso attendibile (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 7 p. 80). A tal fine spetta all’escusso rendere verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche, sulla base di giustificativi, la causa e l’importo del credito (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 2 p. 81). In altre parole, la compensazione può avvenire nel caso in cui l’importo e l’esigibilità della contropretesa sono resi "liquidi" dalla documentazione agli atti (Panchaud/Caprez, op. cit., § 36 n. 1).
Contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, da questa documentazione non emerge nessun riconoscimento da parte della __________ delle contropretese fatte valere dall’escusso.
Al contrario, risulta che la procedente ha integralmente contestato i crediti opposti in compensazione dall’arch. __________, rilevando di avere già pagato le fatture che la concernevano e di non avergli conferito incarico alcuno in relazione ai piani rispettivamente ai progetti di cui alla documentazione prodotta (plico doc. 2, doc. E). Neppure giova all’escusso il richiamo alla corrispondenza intercorsa con la procedente e alle sue fatture, dalle quali si deduce unicamente che vi sono state discussioni tra le parti , senza che ciò basti per rendere verosimile il credito opposto in compensazione (Panchaud/Caprez, op. cit. , § 36 n. 8 p. 81; SJ 1966 p. 21). Nemmeno dalla dichiarazione 4 settembre 1998 dell’impresa di costruzioni __________ (doc. _) riferita all’edificazione del fondo n. __________ __________, in cui quest’ultima ha affermato di avere calcolato la sua offerta, ora in possesso della __________, sulla base dei piani elaborati dall’arch. __________ non si può dedurre che quest’ultimo sia stato incaricato dalla procedente di allestire tale progetto e, se del caso, che la creditrice non l’abbia pagato per le sue prestazioni. Lo stesso vale per il piano doc. 4, concernente l’insediamento di un porto galleggiante a __________ su fondi – ha rilevato il ricorrente – che non coincidono con quelli indicati nel contratto di appalto doc. AA, prodotto dalla procedente. Infatti anche se questo progetto riguarda un altro fondo, non compreso nel contratto doc. AA, non risulta da alcun atto che la procedente abbia incaricato espressamente l’escusso di allestire i piani relativi a tale progetto e, se del caso, che non l’abbia ancora retribuito.
Di conseguenza, non fornendo la documentazione prodotta dall’escusso i necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile il credito opposto in compensazione, non può essere considerato errato o arbitrario il giudizio pretorile che ha respinto l'eccezione in esame.
Alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto.
Tasse, spese e ripetibili, seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 3 novembre 1998 dell’arch. __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 180.–, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere a __________ fr. 200.– a titolo di indennità di questa sede.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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