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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2012.69
Data decisione, Autorità:
15.06.2012, CEF
Titolo:
Proroga del termine per depositare la graduatoria del fallimento
Incarto n.
15.2012.69
Lugano
15 giugno
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo sull’istanza 13 giugno 2012 di
IS 1
tendente alla proroga del termine per depositare la
graduatoria nel fallimento di
PI 1
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
giusta l’art. 247 cpv. 1 LEF, entro sessanta giorni dallo scadere del termine
per le insinuazioni, l’amministrazione del fallimento deve allestire la
graduatoria;
che nel
caso concreto il termine d’insinuazione è già stato prorogato da questa Camera
una prima volta fino al 4 luglio 2012;
che con
l’istanza in esame, l’amministratrice speciale del fallimento chiede di prorogare
di ulteriori 3 mesi il termine per depositare la graduatoria, in quanto deve
ancora sentire i sindacati OCST e UNIA per definire in modo omogeneo i criteri
di ammissione delle insinuazioni definitive dei dipendenti, nonché terminare le
liquidazioni dei lavori della fallita ancora da fatturare;
che dall’ultima
proroga l’amministrazione speciale ha trovato un accordo con la banca
cessionaria dei crediti della fallita e ha già liquidato più della metà della
trentina di cantieri ancora aperti al momento della dichiarazione del
fallimento, incassando oltre fr. 600'000.-- di cui la metà è stata riversata
alla banca in base all’accordo raggiunto;
che l’inventario
della fallita è stato recentemente realizzato con un buon esito;
che le
oltre 50 insinuazioni degli ex lavoratori della fallita sono già state
esaminate, ma devono essere ancora discusse in contraddittorio con i sindacati,
che hanno calcolato gli importi richiesti secondo criteri non uniformi;
che in
queste condizioni, appare indicato prorogare un’ultima volta il termine per depositare
la graduatoria fino al 4 ottobre 2012, come richiesto dall’istante, precisando
sin d’ora che la stessa dovrà essere depositata prima di tale data anche se le
liquidazioni non saranno ancora tutte terminate;
Per questi motivi,
visto l’art. 247 LEF,
decreta:
- L’istanza
è accolta.
1.1. Il
termine di cui all’art. 247 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 4 ottobre 2012.
- Notificazione a IS 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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