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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.71
Data decisione, Autorità: 14.10.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00071
Lugano 14 ottobre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 28 giugno 1999 presentato da
(patr. __________)
contro
la sentenza 15 giugno 1999 del Giudice di pace del circolo di Vezia nella causa a procedura speciale in materia di contratto di lavoro promossa con istanza 12 maggio 1999 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 933.40 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Baar, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 12 maggio 1999 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________–presso la quale ha lavorato sino al 28 febbraio 1999 (doc. D)– al fine di ottenere il pagamento di fr. 933.40 corrispondenti agli assegni famigliari allo stesso dovuti per i mesi di gennaio e febbraio 1999;
che la convenuta, pur non contestando il benfondato della pretesa avversaria, si è opposta al suo pagamento non essendo ancora certo il diritto dell’istante all’incasso delle provvigioni pattuite;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata sulla base delle dichiarazioni delle parti la conclusione tra le stesse di un contratto di lavoro, respinta la tesi della convenuta che vorrebbe condizionare il pagamento degli assegni famigliari a quello delle provvigioni, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale per aver riconosciuto all’istante il diritto agli assegni famigliari per i mesi di gennaio e febbraio 1999 nonostante nel periodo in questione egli non abbia percepito alcun salario;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che l’assegno per figli è un diritto di spettanza del salariato (art. 6 Legge sugli assegni di famiglia);
che la qualifica di salariato del lavoratore non dipende dalla durata e dalle modalità della sua remunerazione –ammesso essendo in ogni caso anche il pagamento di provvigioni (Rehbinder, Commentario bernese, 1985, N. 32 ad art. 322 CO e N. 1 segg. ad art. 322b CO)– bensì dal fatto per quest’ultimo di esercitare un’attività lucrativa alle dipendenze di un datore di lavoro sottoposto alla legge (art. 6 cpv. 1 lett. a Legge sugli assegni di famiglia);
che nel caso di specie è incontestato che la convenuta è assoggettata alla menzionata legge adempiendo i requisiti di cui all’art. 13 cpv. 1 e 2 (pure adempiuti essendo i requisiti di cui agli art. 12 cpv. 1 e 5 cpv. 2 LAVS alla quale la legge cantonale rinvia), e che l’istante è vincolato alla stessa da un contratto di lavoro, tant’è che anche la Cassa cantonale per gli assegni famigliari ha riconosciuto al lavoratore il diritto all’assegno di base per i tre figli (doc. C);
che per quanto attiene alla durata del diritto all’assegno di famiglia, contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente l’art. 7 della Legge sugli assegni di famiglia –secondo il quale l’assegno sorge e si estingue contemporaneamente al diritto al salario– non condiziona il medesimo al pagamento del salario bensì alla durata del rapporto di lavoro, periodo durante il quale il lavoratore ha diritto al salario indipendentemente dalle modalità e dall’effettivo suo versamento (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, N. 7 ad art. 319 CO);
che pertanto non può essere rimproverata al giudice di pace un’applicazione errata (tantomeno manifestamente) del diritto sostanziale, così che il ricorso dev’essere respinto;
che alla controparte che non ha presentato osservazioni al gravame non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 28 giugno 1999 __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Vezia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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