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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.69
Data decisione, Autorità: 07.10.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00069
Lugano 7 ottobre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 12 luglio 1999 presentato nella forma dell’appello da
(rappr. __________)
contro
la sentenza 30 giugno 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 16 giugno 1999 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 16 giugno 1999 __________ __________c ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incas-so di fr. 3’258.35 a saldo delle proprie pretese salariali, e meglio per la tredicesima mensilità per il periodo dall’1° novembre 1996 al 30 novembre 1997;
che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto il contratto di lavoro sottoscritto dalle parti il 26 dicembre 1995 (doc. C);
che la convenuta si è opposta alla richiesta avversaria contestando di aver pattuito con l’istante il pagamento della tredicesima e richiamando un accordo sottoscritto dall’istante a tacitazione delle sue pretese salariali (doc. 1);
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza ritenendo comprovata l’eccezione di estinzione del debito sollevata dall’escussa con riferimento all’accordo di liquidazione di cui al doc. 1;
che con il presente tempestivo gravame, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dell’art. 16 LALEF, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver dedotto dal doc. 1 la rinuncia a prevalersi delle spettanze salariali poste in esecuzione;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che prima ancora di verificare il benfondato di eventuali eccezioni sollevate dall’escusso, il giudice deve verificare se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA; DTF 105 III 44; Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 20; A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, N. 50 ad art. 84);
che il contratto di lavoro costituisce di principio valido riconoscimento di debito per il pagamento dello stipendio pattuito (A. Staehelin/Bauer/D. Staehelin, op.cit., N. 126 ad art. 82);
che nella fattispecie l’importo posto in esecuzione, ovvero il pagamento della tredicesima, non è contemplato nel contratto di lavoro di cui al doc. C, bensì nell’art. 34 del CCNL dell’industria alberghiera e della ristorazione del 1° luglio 1992, al quale è stata conferita obbligatorietà generale con decreto 10 dicembre 1992 del Consiglio federale;
che determinante è quindi il fatto di sapere se il CCNL costituisca titolo idoneo per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposi-zione;
che il CCNL può valere come riconoscimento di debito unicamente per i singoli membri delle associazioni di categoria che l’hanno sottoscritto (SJZ1975 pag. 44 N. 18);
che il sindacato presso il quale è affiliata l’istante non figura tra le associazioni firmatarie, ragione per la quale, per i lavoratori affiliati al sindacato FLMO ai quali si applica unicamente a dipendenza del suo carattere obbligatorio, il CCNL non costituisce titolo per ottenere il rigetto dell’opposizione;
che, contrariamente alle conclusioni del primo giudice, l’accordo fra le parti su cui si fonda la parte escussa (doc. 1), oltre a non essere datato e quindi a non poter essere valutato nell’ottica dell’art. 341 CO, nemmeno formalmente appare concernere il saldo dei rapporti di dare-avere dipendenti dal rapporto di lavoro, all’infuori delle questioni esplicitamente menzionate, ossia le vacanze e un congedo non pagato;
che pertanto (ma il tema assume carattere abbondanziale) l’ec-cezione della convenuta non avrebbe potuto essere accolta a dimostrazione dell’estinzione del credito;
che tuttavia, alla luce di quanto sopra esposto la sentenza dedotta in cassazione, ancorché per motivi diversi da quelli assunti dal primo giudice, deve essere confermata siccome corretta nel suo risultato (DTF 120 Ia 369 consid. 3a);
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non viene assegnata nessuna indennità per questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese la OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso 12 luglio 1999 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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