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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.65
Data decisione, Autorità: 29.09.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00065
Lugano 29 settembre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 30 giugno 1999 presentato da
(patr. __________)
contro
la sentenza 11 giugno 1999 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 26 aprile 1999 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’476.75 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 26 aprile 1999 __________ ha convenuto in giudizio la ditta __________, ora __________, al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’476.75 a saldo di fatture emesse per la fornitura di merce a quest’ultima (doc. B–G);
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dall’istante e rimasta incontestata dalla convenuta che non ha presenziato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 7 luglio 1999, la ditta convenuta è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato una norma di diritto procedurale per non avere accertato la carenza di poteri di rappresentanza delle persone che hanno sottoscritto l'istanza e di chi ha partecipato al contraddittorio in nome dell’istante, nonché di aver arbitrariamente valutato le prove;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono –rispettivamente se sono esistiti– i presupposti processuali tra i quali la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti;
che trattandosi di una persona giuridica, secondo la giurisprudenza sorta nell’ambito dell’art. 64 cpv. 1 CPC questa agisce per mezzo dei suoi organi;
che, trattandosi di società anonima, essa può essere rappresentata in giudizio dai membri del consiglio di amministrazione (organo formale);
che nella concreta fattispecie, dall’estratto del Registro di commercio di Ginevra prodotto dalla ricorrente, è emerso che uno solo dei firmatari dell’istanza (__________) era legittimato a vincolare la ditta __________ con diritto di firma collettiva a due;
che tale signor __________, che ha presenziato al contraddittorio in rappresentanza della ditta istante, non era legittimato a vincolare quest’ultima, non trattandosi di organo della stessa e, non essendo menzionato a Registro di commercio;
che pur tenendo conto del fatto che il giudice esamina la rappresentanza processuale solo in caso di dubbio, che in concreto nessuno ha sollevato, non si può fare astrazione dal fatto che trattandosi di un presupposto processuale, la sua assenza può essere rilevata in ogni stadio di causa, quindi anche in sede ricorsuale (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 3 ad art. 142);
che gli atti di procedura sono nulli se difettano di un presupposto processuale (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che in virtù dell’art. 142 cpv. 2 CPC questa Camera non può far altro che constatare la nullità dell’istanza 26 aprile 1999
siccome sottoscritta in modo da non rappresentare la volontà della società: ne consegue la nullità di ogni atto successivo, compresa la sentenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. L’istanza 26 aprile 1999 __________ è dichiarata nulla e, con essa, tutti gli atti di procedura successivi, compresa la sentenza 11 giugno 1999 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio–Nord.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.– già anticipate dalla ricorrente, sono poste a carico __________ la quale rifonderà alla ricorrente fr. 200.– a titolo di ripetibili per questa sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio–Nord.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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