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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.56
Data decisione, Autorità: 30.07.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00056
Lugano 30 luglio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per statuire sulla domanda di revisione 8 giugno 1999 presentata da
contro
la sentenza 19 maggio 1999 della Camera di cassazione civile, inc. no. 16.99.6, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 17 agosto 1998 da
__________ patr. __________
preso atto della risposta 30 giugno 1999 dell’istante;
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 17 agosto 1998 il Garage __________, con il quale __________ unitamente al marito __________ aveva sottoscritto il 19 settembre 1997 un contratto di compravendita di un veicolo Toyota Corolla, ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da quest’ultima al PE no__________dell’UEF di Mendrisio notificatole per l’incasso di fr. 4’461.- oltre accessori, corrispondenti alla penale del 15% pretesa dall’istante in seguito al mancato adempimento del contratto da parte dell’acquirente;
. che con decisione 11 gennaio 1999 il Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud ha respinto l’istanza, avendo l’escussa reso verosimile l’eccezione di risoluzione del contratto di compravendita sulla base del quale l’istante rivendica il pagamento dell’importo posto in esecuzione;
che con sentenza 19 maggio 1999 questa Camera ha accolto il ricorso per cassazione presentato il 22 gennaio 1999 da Garage __________, annullando il giudizio di prima sede con il conseguente accoglimento dell’istanza di rigetto provvisorio dell’opposizione;
che con scritto 8 giugno 1999 __________ chiede la revisione della sentenza 19 maggio 1999 della scrivente Camera a motivo che la stessa sarebbe il frutto di un errore di fatto risultante dagli atti di causa;
che l’errore commesso da questa Camera risiederebbe nel fatto di non aver considerato che il contratto prodotto a valere quale riconoscimento di debito era stato precedentemente disdetto con l’accordo di entrambe le parti, da qui la sua inefficacia e conseguente inesistenza di un riconoscimento di debito;
che tale giudizio sarebbe il frutto di un‘errata interpretazione e lettura dello scritto 26 giugno 1999 dal quale risulterebbe l’accordo della venditrice alla risoluzione del contratto;
che con scritto 30 giugno 1999 la controparte postula la reiezione della domanda di revisione siccome infondata;
che giusta l’art. 340 lett. d CPC, disposto sul quale si basa la domanda in esame, la revisione di una sentenza può essere chiesta se questa è il frutto di un errore di fatto risultante dagli atti o dai documenti di causa;
che vi è errore ai sensi del menzionato disposto quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta la inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita;
che, in particolare, l'interpretazione data dal giudice ai rapporti contrattuali fra le parti non è questione di fatto, ma costituisce soluzione di un problema di diritto per cui non vi sarebbe errore di fatto nemmeno qualora il giudice -su questo punto- avesse sconfessato tesi convergenti e non contestate dalle parti (II CCA 26.1.95 in re A. e llcc./A + E Leasing AG);
che il rilievo di __________ non concerne un errore di fatto ai sensi dell’art. 340 lett. d CPC, bensì una diversa valutazione della prova documentale rispetto a quella da lei proposta dinanzi al primo giudice;
che infatti, con la domanda di revisione l’escussa si limita a riproporre il proprio punto di vista in merito all’inefficacia del contratto di compravendita quale titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione a dipendenza dello scritto 26 settembre 1997, che questa Camera non ha ignorato ma ha anzi diligentemente esaminato nella sua portata e in relazione alla pronuncia del rigetto provvisorio dell’opposizione (cfr. consid. 6);
che alla luce di quanto sopra esposto la domanda di revisione, con la quale __________ si limita a riproporre la propria interpretazione dei fatti, deve essere respinta.
Per i quali motivi,
richiamate le norme di legge menzionate
pronuncia:
La domanda di revisione 8 giugno 1999 presentata da __________ è respinta.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
è tenuta a rifondere a Garage __________. 150.- a titolo di ripetibili di questa sede ricorsuale.
avv__________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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