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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.55
Data decisione, Autorità: 17.09.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00055
Lugano 17 settembre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 maggio 1999 presentato da
e
(patr. __________)
contro
la sentenza 11 maggio 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno–Campagna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 11 settembre 1998 da
(patr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’235.40 oltre interessi a titolo di risarcimento danni, domanda accolta dal primo giudice che ha invece respinto la pretesa di fr. 500.– fatta valere in via riconvenzionale dal convenuto __________,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
I convenuti si sono opposti alla pretesa avversaria addebitando alla spericolata manovra dell’istante la causa della collisione. Essi rimproverano in particolare a quest’ultima di essersi immessa nella rotonda a velocità inadeguata e per di più passando al centro della rotonda medesima, manovra questa che ha sorpreso il convenuto che già si trovava all’interno della rotonda come confermato dal __________ i. In merito all’ammontare del danno i convenuti contestano la data di decorrenza degli interessi nonché l’importo di fr. 518.80 esposto a titolo di spese legali preprocessuali, spese non provate e neppure necessarie. In via riconvenzionale il convenuto ha fatto valere una pretesa di fr. 500.– per i danni dallo stesso subiti a dipendenza dell’incidente.
Per quanto attiene al danno fatto valere in giudizio, il primo giudice l’ha riconosciuto integralmente anche per quanto attiene alle spese di patrocinio preprocessuale (esclusa essendo l’esistenza di un’assicurazione di protezione giuridica), ritenendo l’assistenza del legale giustificata e la nota adeguata.
Con osservazioni 8 luglio 1999 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Sulla base di questa regola fondamentale, spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione era da ricercare nel modo di guida del coprotagonista (per non averle concesso la precedenza all’interno della rotonda), rispettivamente a quest’ultimo provare la colpa dell’istante (per essersi immessa nella rotonda a velocità inadeguata e senza prestare la necessaria attenzione al suo veicolo che già si trovava in quest’area).
Nella fattispecie, la conclusione del primo giudice, che ha ritenuto provata la colpa del convenuto e non quella dell’istante, non è arbitraria in quanto trova riscontro nelle risultanze istruttorie. Le stesse permettono infatti di dar maggior credito alla versione fornita dall’istante piuttosto che a quella proposta dai convenuti. A prescindere dall’esattezza o meno del verbale allestito dagli agenti di polizia accorsi sul luogo dell’incidente (che al punto 12.17 conclude alla violazione da parte del convenuto del segnale di precedenza), a sostegno della versione dell’istante vi è un dato certo rappresentato dal punto di collisione dei due veicoli, che i protagonisti confermano essere avvenuta tra la parte posteriore della fiancata destra del veicolo __________ e quella anteriore sinistra del veicolo __________o, ciò che comprova che al momento dell’urto il veicolo dell’istante precedeva quello del convenuto e non viceversa.
Per contro, l’unica prova a sostegno della tesi difensiva dei convenuti è la deposizione del __________ sulla cui attendibilità e rilevanza è incentrato tutto l’allegato ricorsuale. Il teste ha sostenuto essere stato il convenuto ad immettersi per primo nella rotonda per poi essere investito dall’istante, deposizione che il primo giudice non ha considerato e che non è neppure verosimile alla luce dell’ effettivo punto di collisione dei veicoli. Il fatto per il primo giudice di essersi distanziato da questa testimonianza è giustificato in particolare dalla descrizione dell’incidente che appare troppo diversa dall’esito dello scontro: egli infatti ha dichiarato che la vettura __________, sopraggiunta da sinistra quando __________ già si trovava nella rotonda, l’avrebbe investito frontalmente, urtando “la fiancata anteriore sinistra della vettura __________ ”. Ciò che, osservati i punti d’urto sui due veicoli, appare come la descrizione di un altro incidente.
Ne discende che mentre la violazione delle norme della circolazione è chiaramente emersa a carico del convenuto, con particolare riferimento alla manovra di immissione nella rotonda che questi, siccome proveniente da destra rispetto al senso di marcia dell’istante, avrebbe dovuto effettuare accordando la precedenza al veicolo __________ che lo ha preceduto nella manovra di attraversamento della rotonda (art. 41b cpv. 1 ONC; Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 1996, n. 3.2.3 ad art. 36 LCS), lo stesso non si può dire per quanto concerne l’istante. A carico di quest’ultima i convenuti non sono infatti riusciti a provare nessuna colpa: a dipendenza di quanto considerato a proposito del __________, è sostenibile avere almeno qualche ragionevole dubbio sull’attendibilità della sua affermazione relativa alla velocità dell’istante (“Secondo me è entrata con una velocità inadeguata”). Pertanto, non disponendo di altri elementi, la tesi dei convenuti non risulta provata.
Da ultimo, con riferimento alla pretesa violazione da parte del primo giudice del principio dell’affidamento di cui all’art. 26 LCS, va ricordato che l’onere della prova che compete all’istante è quello della colpevolezza della controparte e non della sua assenza di colpa (Bussy & Rusconi, op.cit., n. 1.4 ad art. 61 LCS). Per questi motivi, nulla giova al convenuto sostenere di aver avuto un comportamento conforme alle norme della LCS, quando non è riuscito a provare una violazione delle norme della LCS a carico della conducente __________.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 31 maggio 1999 __________ e __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico in solido con l’obbligo pure solidale di versare alla controparte l’importo di fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
–
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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