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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.54
Data decisione, Autorità: 01.06.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00054
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 13 novembre 1998 presentato da
contro
la sentenza 6 novembre 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 settembre 1998 da
__________ (rappr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 30 settembre 1998 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l'incasso di fr. 2’313.- oltre accessori a saldo delle pigioni rimaste insolute per i mesi da maggio a agosto 1998, dedotto il deposito di garanzia;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido riconoscimento di debito nel contratto di locazione sottoscritto dalle parti al quale l’escussa, peraltro non validamente rappresentata, non ha saputo opporre valide eccezioni, ha accolto l’istanza;
che l’impugnazione 13 novembre 1998 diretta dall’escussa alla Camera di esecuzioni e fallimenti dev’essere trattata come ricorso per cassazione poichè il valore di causa è inferiore fr. 8’000.–, in applicazione degli art. 16 e 17 LALEF;
che la documentazione prodotta con il ricorso deve essere estromessa dall’incarto in virtù dell’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC che vieta alle parti la facoltà di addurre in questa sede nuovi fatti, prove o eccezioni;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 13 novembre 1999 della ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente espone contestazioni rilevanti dal rapporto di locazione che nulla hanno a che vedere con l’esigibilità delle pigioni scadute;
che è quindi impossibile individuare i presupposti per un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che alla controparte che non ha presentato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 13 novembre 1998 __________ è nullo.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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