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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.53
Data decisione, Autorità: 06.09.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00053
Lugano 6 settembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 7 maggio 1999 presentato da
contro
il decreto di stralcio 30 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo di Pregassona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 16 settembre 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 796.60 oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande sulle quali le parti hanno trovato un accordo con il
conseguente stralcio della procedura giudiziaria,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 16 settembre 1998 l’avv. __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 796.60 oltre interessi a saldo della nota emessa per prestazioni professionali svolte a favore di quest’ultimo;
che in occasione della discussione dell’istanza le parti hanno trovato un accordo con il quale la pretesa dell’istante veniva liquidata con il versamento a saldo dell’importo di fr. 200.-, fermo restando l’impegno del convenuto di assumersi tutte le spese processuali che sarebbero state fissate nel decreto di stralcio;
che con il querelato decreto il primo giudice ha stralciato la causa dai ruoli ponendo a carico del convenuto il pagamento di una tassa di giustizia di fr. 100.- e fr. 30.- di spese;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il dispositivo n. 2 del predetto giudizio contestando l’ammontare della tassa di giustizia e delle spese siccome eccessive;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che contro la tassa di giustizia fissata dal giudice è dato il rimedio dell’appello, rispettivamente della cassazione (Cocchi/ Trezzini, CPC, ad art. 148, n. 17) poiché è escluso il reclamo all’autorità amministrativa (art. 5 cpv. 3 LTG);
che giusta l’art. 14 cpv. 1 cifra 1 lett. e LTG se la causa è composta mediante transazione dopo l’istruttoria, il giudice di pace può prelevare una sportula da fr. 10.- a fr. 50.-;
che in concreto la tassa di giustizia di fr. 100.- fissata nel decreto impugnato è manifestamente arbitraria in quanto supera il limite massimo consentito dalla LTG, ragione per la quale la stessa deve essere ridotta;
che l’importo di fr. 30.- proposto dal ricorrente a questo titolo appare adeguato alle circostanze del caso concreto, per il che, su questo punto, il ricorso deve essere accolto;
che per quanto attiene invece all’ammontare delle spese, il ricorso è improponibile essendo dato unicamente il rimedio del reclamo al Dipartimento delle istituzioni (art. 5 cpv. 1 LTG);
che in considerazione della particolarità del caso non si prelevano tasse e spese di giustizia, né si assegna un’indennità al ricorrente, peraltro neppure richiesta.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 7 maggio 1999 di __________ __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il decreto di stralcio 30 aprile 1999, limitatamente al suo dispositivo n. 2, è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
30.-, sono poste a carico del convenuto.
II. Non si prelevano tasse né spese per il presente giudizio.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Pregassona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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