AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.50
Data decisione, Autorità: 07.09.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00050
Lugano 7 settembre 1999/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 maggio 1999 presentato da
__________ (patr. __________
contro
la sentenza 26 aprile 1999 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord nella causa a procedura speciale in materia di locazione promossa con istanza 24 dicembre 1997 nei confronti di
__________ e
(tutti patr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto l’accertamento della nullità delle disdette notificategli rispettivamente il 9 maggio 1997 e il 17 novembre 1997, in via subordinata il loro annullamento, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Il 9 maggio 1997 __________ e __________ hanno notificato a quest’ultimo la disdetta del contratto per l’11 novembre 1998 (doc. A). Questa disdetta è stata confermata il 17 novembre 1997 dal nuovo proprietario del fondo, __________, che lo ha acquistato con atto notarile 14 novembre 1997.
Con istanza 24 dicembre 1997 __________ ha impugnato la disdetta 9 maggio 1997 nonché quella notificatagli da __________ il 17 novembre 1997 chiedendo in via principale che venisse accertata la loro nullità. L’istante ritiene infatti abusive le disdette notificategli prima della scadenza del contratto, al solo scopo di impedire che egli avesse ad esercitare il diritto legale di prelazione di cui all’art. 47 LDFR. Con riferimento alla disdetta 17 novembre 1997 di __________, ne contesta la legittimità ritenuto che al momento della sua notifica quest’ultimo non era ancora iscritto a RF quale proprietario del fondo. In via subordinata l’istante ha chiesto che le disdette venissero annullate siccome intempestive poiché notificate per un termine non corrispondente a quello della scadenza del contratto. Sostiene che per determinare questa scadenza occorre riferirsi al contratto concluso dal padre (al quale egli è subentrato nel mese di gennaio 1993) negli anni ‘60 e per il quale la legge presume quale inizio la primavera del 1973 (art. 60 cpv. 2 LAAgr). Considerata la durata minima di tre anni prevista dalla vecchia LAAgr e quella di sei anni prevista dalla nuova LAAgr nonché il rinnovo del contratto pattuito dalle parti il 21 ottobre 1987, si ha quale data di scadenza quella dell’11 novembre 2002.
La domanda di protrazione del contratto formulata in via ancor più subordinata dall’istante è stata sospesa in occasione della discussione 26 marzo 1998.
I convenuti, sostenendo la conclusione di un contratto di affitto con __________ a far tempo dall’11 novembre 1992 (doc. 1), si sono opposti alle richieste avversarie ritenendo valida e tempestiva la disdetta 9 maggio 1997 per l’11 novembre 1998, ossia per il termine legale di scadenza del contratto.
In merito alla data di scadenza della disdetta 9 maggio 1997, il pretore ha ritenuto determinante lo scritto 22 gennaio 1993 (doc. 1) al quale ha attribuito la qualifica di contratto di affitto vincolante tra le parti a far tempo dalla data della sua sottoscrizione, essendo escluso l’effetto retroattivo nello stesso previsto. In considerazione della durata legale minima del contratto di sei anni (art. 7 cpv. 1 LAAgr) -con scadenza quindi al 22 gennaio 1999- nonché il termine annuale di disdetta (art. 16 cpv. 2 LAAgr), il pretore ha concluso all’efficacia della disdetta 9 maggio 1997 per l’11 novembre 1999, prima scadenza legalmente valida.
Con osservazioni 9 giugno 1999 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Malgrado ciò che può apparire da alcuni atti processuali della prima sede, la competenza di questa Camera è data poiché l'art. 8 CPC indica che, in materia di locazione o di affitto, il valore di causa si determina cumulando i canoni di locazione relativi al periodo controverso. In concreto, l'affitto annuo è di fr. 600.- (doc. 1), mentre il periodo controverso si estende dall'11 novembre 1998 all'11 novembre 2002: ciò che dà un valore della controversia di fr. 2'400.-
Nel caso concreto, l'accordo 22 gennaio 1993, sottoscritto dalle parti in calce al testo di un precedente rinnovo del medesimo contratto, addirittura esplicitamente allude alla continuazione di quello stesso rapporto, malgrado il subingresso di __________ in luogo del padre __________, deceduto. Ciò che peraltro si contrappone al diritto di disdetta in seguito alla morte dell'affittuario, previsto dall'art. 18 LAAgr.
In merito al contenuto di questo contratto va innanzitutto rilevata la nullità della clausola n. 3 che limita la durata del suo "rinnovo" (cifra 1) a tre anni: infatti, la legge (LAAgr in vigore dal 20 ottobre 1986) prevede una durata minima di sei anni, fatta salva la possibilità di ottenere un’autorizzazione per un periodo inferiore, la quale non è però stata richiesta nel caso concreto (Studer/ Hofer, op. cit., p. 80) e il rinnovo per ulteriori sei anni, salva -anche in questo caso- l'approvazione dell'autorità per un tempo ridotto (art. 8 cpv. 1 e 2 LAAgr). Dal carattere cogente della normativa dipende la nullità della pattuizione in esame (Studer / Hofer, op. cit., art. 29, p. 183 e 184).
Nel caso concreto, accertata la scadenza del contratto per l’11 novembre 1999 (due volte sei anni dall’11 novembre 1987: cfr. doc. 1, pto 1), la disdetta 9 maggio 1997 notificata per l’11 novembre 1998 è valida per l’11 novembre 1999 come correttamente concluso dal primo giudice, ancorché sulla base di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie. Ciò che evidentemente non comporta cassazione del giudizio impugnato, data unicamente se la decisione è arbitraria nel suo risultato e non solamente nella sua motivazione (DTF 120 Ia 369 consid. 3a).
Nella fattispecie, l’istante non ha fornito elementi sufficienti dai quali dedurre il preteso abuso di diritto dei convenuti.
In particolare non può essere considerato abusivo il fatto per i convenuti di aver esercitato un loro diritto in particolare per quanto attiene alla notifica della disdetta 9 maggio 1997 (art. 16 LAAgr). Con riferimento al diritto di prelazione dell’istante, a prescindere dal fatto di sapere se ne fossero dati i presupposti di cui all’art. 47 cpv. 2 LDFR (questione rimasta estranea alla lite), l’eventuale violazione del diritto, che egli peraltro sostiene di aver esercitato in data 2 febbraio 1998 (doc. E), non è certo proponibile in una procedura di contestazione della disdetta, ma può semmai essere fatta valere in altra sede. In concreto, il termine di validità della disdetta non è in grado di compromettere l'esistenza del diritto legale di prelazione, rispettivamente la possibilità di un corretto esercizio del medesimo.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 maggio 1999 __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 50.–
b) spese fr. 50.–
fr. 100.–
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
–
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster