AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.49
Data decisione, Autorità: 17.09.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00049
Lugano 17 settembre 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 17 maggio 1999 presentato da
(patr. __________)
contro
la sentenza 21 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 3 novembre 1998 da
(patr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’198.10 oltre interessi a titolo di risarcimento danni, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La collisione – che ha causato solo danni materiali – è avvenuta tra il veicolo guidato da __________ e quello condotto da __________, assicurato per la RC presso la __________. Con istanza 3 novembre 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’198.10 oltre accessori, importo corrispondente al danno complessivo subito a seguito della collisione. In merito alla dinamica dell’incidente l'istante sostiene di essersi immessa su via , proveniente da un’area di posteggio demarcata dal segnale “dare precedenza” dinanzi al quale si era regolarmente fermata, dopo che un conducente –– che si trovava a circolare sulla strada principale, si era fermato per permetterle l’immissione nella circolazione; nell’ese-guire questa manovra, e meglio quando si trovava al centro della carreggiata, è stata investita dal convenuto che stava superando, oltrepassando la doppia linea di sicurezza, il conducente __________.
Dal canto suo il convenuto, pur non contestando di aver superato la linea di sicurezza, addebita all’istante la causa della collisione per aver eseguito la manovra di immissione nella circolazione senza prestare la necessaria attenzione ai veicoli provenienti dalla sua sinistra e in particolare al proprio che godeva della precedenza su tutta l’area dell’intersezione. I convenuti contestano inoltre l’ammontare del danno fatto valere da controparte, in particolare la posta relativa alle spese di noleggio del veicolo, l’importo di fr. 200.– esposto a titolo di “spese diverse” nonché quello di fr. 1’490.80 per spese di patrocinio preprocessuale essendo il legale dell’istante intervenuto solo poco prima dell’inoltro della causa.
In via subordinata la convenuta __________ riconosce una propria responsabilità nella misura di 1/3 mentre il convenuto __________ oppone in compensazione alla pretesa avversaria il proprio danno.
Per quanto attiene al danno fatto valere in giudizio, il primo giudice l’ha riconosciuto nella misura di fr. 4’548.10, esclusa essendo la posta di fr. 450.– per il noleggio di un veicolo di riserva e fr. 200.– per spese diverse, mentre ha riconosciuto l’importo di fr. 1’490.80 per spese di patrocinio preprocessuale ritenendo l’assistenza del legale giustificata e la nota adeguata.
Con osservazioni 17 giugno 1999 la controparte postula la reiezione del gravame chiedendo che ne venga dichiarata la temerarietà.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Sulla base di questa regola fondamentale, spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione era da ricercare nel modo di guida del coprotagonista (per averle ostacolato la manovra di immissione nella circolazione a seguito di un’azzardata e vietata manovra di superamento della doppia linea di sicurezza), rispettivamente a quest’ultimo provare la colpa dell’istante (per essersi immessa nella circolazione senza prestare la necessaria attenzione alla circolazione proveniente da sinistra).
La conclusione del primo giudice, che ha ritenuto provata la colpa del convenuto e non quella dell’istante, non è arbitraria in quanto trova il giusto riscontro nelle risultanze istruttorie. In merito alla dinamica del sinistro dalle stesse è emerso quanto segue:
l’istante, proveniente da una strada laterale regolata dal segnale dare precedenza, si è regolarmente arrestata all’intersezione con Via __________ alla quale intendeva accedere svoltando sulla sua sinistra (__________);
il conducente __________, che si trovava a circolare su Via __________ proveniente da sinistra rispetto alla posizione dell’istante, si è arrestato per permetterle l’immissione nella circolazione (__________e __________);
l’istante, accertatasi che alla sua sinistra la colonna dei veicoli era ferma mentre dalla sua destra non proveniva nessun veicolo, si è immessa nella circolazione (cfr. verbale di interrogatorio, doc. A);
il convenuto __________, che seguiva il veicolo __________i, giunto in prossimità di questo veicolo lo ha superato sulla sinistra oltrepassando così la doppia linea di sicurezza che delimita le carreggiate (testi __________ e __________);
nell’eseguire questa manovra il convenuto è entrato in collisione con il veicolo dell’istante che in quel momento si trovava a metà della carreggiata (cfr. schizzo allestito dalla polizia, doc. A).
In una simile situazione, mentre la violazione delle norme della circolazione è chiaramente emersa a carico del convenuto, con particolare riferimento alla manovra di superamento della doppia linea di sicurezza vietata dall’art. 73 cpv. 6 lett. a OSS, lo stesso non si può dire per quanto concerne l’istante, a carico della quale non è stata provata nessuna colpa, tantomeno quella di aver eseguito una manovra di immissione nella circolazione senza prestare attenzione alla circolazione proveniente da sinistra. Le conclusioni del primo giudice non sono pertanto né difformi dalle risultanze istruttorie, né manifestamente contrarie al diritto sostanziale: in particolare, pur ammettendo che l’istante era debitrice della precedenza nei confronti dei veicoli che circolavano su via __________ (art. 36 cpv. 2 LCS) ed era quindi tenuta ad effettuare la manovra di immissione adottando ogni cautela (II CCA 22 aprile 1993 in re G.H. e I.), dall’istruttoria non risulta che essa abbia avuto un comportamento contrario a tale precetto: dalla sua destra non proveniva alcun veicolo e dall'altro senso un veicolo prioritario sia era arrestato per permetterle l’immis-sione, di modo che, in applicazione del principio dell’affidamento (art. 26 LCS) che attenua il diritto di precedenza di cui si prevale il convenuto (Bussy & Rusconi, Commentaire du Code suisse de la circulation routière, 1996, n. 3.1.2 ad art. 36 LCS), essa non poteva aspettarsi il sopraggiungere da sinistra di un veicolo in fase di sorpasso oltre la doppia linea di sicurezza.
Le spese legali connesse con l'intervento di un legale prima dell’apertura del processo e non comprese nelle ripetibili possono costituire un elemento del danno di cui può essere chiesto il risarcimento alla condizione che sia provata la necessità dell'intervento sia in relazione alla situazione personale, sia in relazione alla natura del patrocinio che, a sua volta, dev'essere necessario, utile ed appropriato (Brehm, Berner Kommentar, N. 28 ad art. 46 CO; DTF 97 II 259; Rep. 1989 p. 492; II CCA 25 aprile 1994 in re G./C. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc., 7 aprile 1997 in re C./B. e lc., 7 maggio 1997 in re C./P.).
Nel caso concreto, ritenuto l'intervento di un patrocinatore necessario e proporzionato alle esigenze del caso, il primo giudice ha considerato irrilevante l'esistenza di un rapporto di protezione giuridica poiché l'assicuratrice –pagate le prestazioni di patrocinio– "sarebbe surrogata nei diritti dell'istante". Rilevando, come aveva fatto in prima sede, che l'istante si era immediatamente rivolta alla sua assicuratrice per la protezione giuridica e che questa si era diligentemente occupata del caso, i ricorrenti indicano che non v'è spazio per il risarcimento di ulteriori prestazioni di patrocinio. Orbene, di questa situazione il primo giudice non si è verosimilmente avveduto: in particolare, mentre la nota professionale dello Studio legale __________ (doc. D) reca l'indicazione delle parti coinvolte nell'incidente della circolazione, essa non è intestata all'assicuratrice, ma nemmeno all'istante; d'altra parte, risulta con ogni chiarezza che mandato è stato conferito all'avv__________ da parte di __________ perché tutelasse gli interessi di __________ (doc. G). Non v'è pertanto nessun motivo per ritenere che questa abbia subito un pregiudizio relativo alle prestazioni preprocessuali del suo legale, né ha provato di aver dovuto in qualche modo retrocedere ad __________ le spese affrontate in suo favore, ciò per peraltro contrasterebbe con il contenute di una polizza assicurativa come quella in questione (II CCA 20.4.1999 in re T.C. SA / B.). Né è contestato che l'avvocato abbia svolto le prestazioni esposte nell’ambito di tale mandato, come attestano le numerose lettere all'incarto, tutte spedite in copia anche alla società di protezione giuridica. Comunque, a conforto di tale tesi, risulta anche che le prestazioni di cui alla nota d'onorario (doc. D) corrispondono alla documentazione prodotta in causa da __________ relativamente al periodo maggio – luglio 1998 (inc. richiamato). Se ne deve concludere che il segretario assessore ha deciso in modo manifestamente contrario alle prove assunte e che, su questo punto, il ricorso dev'essere accolto.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza che per la prima sede deve essere suddivisa in ragione di 2/5 a carico dell’istante e 3/5 a carico dei convenuti, mentre per questa sede la stessa va ripartita in ragione di 1/4 a carico dell’istante e 3/4 a carico dei convenuti.
La richiesta formulata da controparte di dichiarare temerario il ricorso, non può essere accolta già solo in considerazione dell’esito del gravame.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 17 maggio 1999 __________ e __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 21 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
In parziale accoglimento dell’istanza il signor __________, __________, e la __________, sono condannati in solido a pagare alla signora __________, __________, la somma di fr. 3’057.30 oltre interessi al 5% dal 4 ottobre 1997.
La tassa di giustizia di fr. 500.– e le spese di fr. 200.–, da anticipare dall’istante, restano a suo carico per i 2/5 mentre la rimanenza dei 3/5 è posta a carico dei convenuti in solido i quali rifonderanno pure in solido all’istante fr. 200.– a titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico per i 3/4 mentre la rimanenza è posta a carico della resistente alla quale i ricorrenti verseranno in solido fr. 200.– a titolo di ripetibili parziali.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster