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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.48
Data decisione, Autorità: 23.08.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00048
Lugano 23 agosto 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 maggio 1999 presentato da
(patr. __________)
contro
la sentenza 19 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 15 marzo 1999 da
(patr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’637.15 oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 15 marzo 1999 la Comunione dei comproprietari del condominio __________ ha convenuto in giudizio __________ –proprietario della quota di PPP n__________ del fondo base n. ____________________– al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’637.15 corrispondenti al saldo delle spese condominiali dallo stesso dovute;
che con il querelato giudizio il primo giudice, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante, ha accolto la domanda avendo quest’ultima sufficientemente comprovato il suo credito, rimasto incontestato dal convenuto che non ha presenziato al contraddittorio;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. a CPC: il ricorrente contesta la competenza del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano a dirimere la vertenza, dovendo la stessa essere proposta dinanzi ai tribunali di __________, suo luogo di domicilio;
che con osservazioni 18 giugno 1999 la controparte postula la reiezione del gravame, eccependone la temerarietà;
che giusta l’art. 327 lett. a CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata se emana da un giudice incompetente;
che secondo l’art. 16 cifra 1 lett. a) della Convenzione di Lugano, applicabile in virtù del rinvio di cui all’art. 1 cpv. 1 LDIP, indipendentemente dal domicilio, in materia di diritti reali immobiliari hanno competenza esclusiva i giudici dello Stato in cui l’immobile è situato;
che trattandosi di una competenza esclusiva, questa deve essere verificata d’ufficio dal giudice in ogni stadio della procedura (Donzallaz, La Convention de Lugano, 1998, n. 6159);
che per determinare il carattere reale di una determinata vertenza occorre riferirsi al diritto interno (Schwander, Das Lugano Übereinkommen, 1990, pag. 88);
che l’obbligo del condomino di partecipare al pagamento delle spese condominiali (art 712h cpv. 1 CC) è unanimamente riconosciuto essere di natura reale (Meier–Hayoz/Rey in Commentario bernese, 1988, N. 9 ad art. 712h CC; Bösch in Commentario basilese, 1998, N. 4 ad art. 712h CC);
che quindi nel caso di specie è sicuramente data la competenza del pretore di Lugano, quale giudice del luogo di situazione dell’immobile;
che –a titolo abbondanziale– a sostegno della competenza della Pretura di Lugano, il regolamento condominiale, al suo art. 27, prevede quale foro competente per dirimere litigi inerenti all’applicazione del medesimo, quello del luogo di situazione dell’immobile;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che non ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, deve essere respinto;
che la richiesta formulata da controparte di dichiarare temerario il ricorso non può essere accolta non essendo ravvisabile nell’impugnazione un agire manifestamente ingiusto ai sensi dell’art. 152 CPC.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 14 maggio 1999 __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 200.–, sono poste a carico del ricorrente il quale rifonderà alla controparte fr. 200.– a titolo di ripetibili di questa sede.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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