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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.47
Data decisione, Autorità: 26.05.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00047
Lugano 26 maggio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 27 aprile 1999 presentato da
contro
la sentenza 26 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo della Magliasina nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 2 marzo 1999 da
(rappr. __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 2 marzo 1999 lo Stato del Cantone Ticino –per il tramite dell’Ufficio dei registri di Lugano– ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 550.– corrispondenti alle tasse di registro di commercio poste a carico di Ristorante __________ con bolletta 3 febbraio 1999 regolarmente passata in giudicato;
che l’escusso si è opposto all’istanza contestando di essere debitore dell’importo posto in esecuzione trattandosi di un debito di spettanza della società anonima in liquidazione;
che con il querelato giudizio il primo giudice, ritenuta infondata l’eccezione sollevata dall’escusso, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 27 aprile 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio lamentando il mancato accoglimento da parte del giudice della sua eccezione di carenza di legittimazione passiva;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.);
che nell’ambito di quest’accertamento il giudice deve stabilire se il titolo su cui poggia l’esecuzione è idoneo per ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione, in particolare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 106–108);
che nella fattispecie, da un raffronto della documentazione agli atti non risulta esservi identità tra la debitrice indicata nel titolo esecutivo, Ristorante __________ e il debitore indicato nel PE, ovvero l’escusso e qui ricorrente __________ r;
che il richiamo fatto dal primo giudice all’art. 21 cpv. 1 dell’Ordinanza sulle tasse in materia di registro di commercio (RU 221.411.1) –secondo il quale responsabile del pagamento delle tasse e spese di iscrizione presso il Registro di commercio non è solo la società interessata bensì ogni persona autorizzata o obbligata a procedere in tal senso, la quale risponde solidalmente con la ditta cui si riferisce l’iscrizione– non è pertinente nel caso concreto poiché il titolo sul quale si basa l’esecuzione è stato emesso nei confronti della società e non del ricorrente;
che, comunque dagli atti nemmeno risulta quale rapporto sia esistito fra la società e l’escusso;
che il ricorso, che ha evidenziato l’errore commesso dal primo giudice nell’applicazione dell’art. 80 LEF, deve quindi essere accolto;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applica–zione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione dell’istanza;
che al ricorrente non viene assegnata nessuna indennità per la prima e seconda sede non avendo formulato nessuna richiesta in tal senso (art. 62 OTLEF);
che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio in merito all’esistenza di un valido titolo esecutivo nei confronti del ricorrente, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso 27 aprile 1999 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 26 aprile 1999 del Giudice di pace del circolo della Magliasina è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia in fr. 100.–, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 60.– sono poste a carico dello __________.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo della Magliasina.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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