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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
16.1999.44
Data decisione, Autorità:
31.05.1999, CCC
Incarto n.
16.99.00044
Lugano
31 maggio 1999/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente,
Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per
giudicare il ricorso per cassazione 24 maggio 1999 presentato da
contro
la
sentenza 14 aprile 1999 del Pretore del Distretto di Riviera nella causa a
procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 8 gennaio 1999 da
(rappr. __________
con la
quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione
interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UEF di Biasca, domanda accolta
dal primo giudice,
letti ed esaminati
gli atti
considerato
in fatto e in
diritto: che con sentenza 14 aprile 1999 il Pretore del Distretto di
Riviera ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta da __________
al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 3’500.50 a saldo
dell’imposta cantonale per il 1997;
che
con atto ricorsuale 24 aprile 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che
con scritto 21 maggio 1999 indirizzato al ricorrente e inviato in copia a
questa Camera, l’Ufficio esazione e condoni ha dichiarato di voler ritirare
l’esecuzione in oggetto, ritiro che è stato confermato dall’UEF di Biasca il 28
maggio u.s.;
che
decadendo l’esecuzione, sia il ricorso proposto da __________, sia l’istanza di
rigetto dell’opposizione divengono privi d’oggetto;
che
così stando le cose si giustifica di non prelevare tasse né spese, ma di riconoscere
al ricorrente un’indennità, tenuto conto dell’inutilità dell’onere ricorsuale (Cocchi/Trezzini,
art. 148 CPC, n. 20).
Richiamati gli art.
327 segg. CPC
pronuncia: 1. L’istanza
di rigetto dell’opposizione 8 gennaio 1999 dello __________ e il ricorso per
cassazione 24 maggio 1999 di __________ sono privi d’oggetto e le relative
procedure stralciate dai ruoli.
-
Non
si prelevano tasse e spese per il presente giudizio. Lo __________ è tenuto a
rifondere al ricorrente un’indennità di fr. 30.- per questa sede.
-
Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la Camera
di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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