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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.42
Data decisione, Autorità: 25.05.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00042
Lugano 25 maggio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 15 aprile 1999 presentato da
contro
la sentenza 8 aprile 1999 del Giudice di pace supplente del circolo di Lugano nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 18 dicembre 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta dall’escusso al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 18 dicembre 1998 __________ ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 648.45 a saldo di un contratto di mutuo stipulato il 16 marzo 1987;
che a valere quale riconoscimento di debito l’istante ha prodotto l’attestato carenza beni rilasciatole dall’UE di Lugano il 17 febbraio 1995;
che il convenuto si è opposto all’istanza sostenendo di aver pagato il debito posto in esecuzione;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo di rigetto dell’opposizione nell’attestato carenza beni e respinta in quanto non comprovata l’eccezione di estinzione del debito, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 15 aprile 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio rimproverando al primo giudice di non aver considerato la documentazione dallo stesso prodotta a sostegno dell’eccezione di estinzione del debito;
che preliminarmente deve essere rilevata l’identità tra la creditrice dell’importo posto in esecuzione, indicata nell’attestato carenza beni quale __________, e la procedente __________ __________, trattandosi della stessa società come da verifiche effettuate da questa Camera presso il competente Registro di commercio;
che secondo l’art. 149 cpv. 2 LEF l’attestato carenza beni sul quale l’istante basa la propria domanda di rigetto vale come riconoscimento di debito ai sensi dell’art. 82 LEF;
che in presenza di un simile titolo il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle eccezioni atte a invalidare il riconoscimento di debito (art. 82 cpv. 2 LEF), ritenuto che queste devono essere sostanziate in modo perlomeno verosimile ossia mediante riscontri oggettivi (II Corte civile del Tribunale federale nella sentenza 13 ottobre 1998 in re H.B. c/ H.SA in Rep 1987 p. 150-151);
che come correttamente concluso dal primo giudice il convenuto non ha reso verosimile di aver estinto il proprio debito, non potendo a tal fine bastare il documento dallo stesso prodotto (“Betreibungskarte”), dal quale non risulta la prova del pagamento dell’importo controverso, trattandosi di una domanda di esecuzione o documento analogo, anteriore alla procedura esecutiva in esame, sfociata nell’attestato carenza beni 17 febbraio 1995;
che poiché nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice deve accertare d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA), nel caso di specie questo è dato unicamente per l’importo di fr. 598.45 per il quale è stato rilasciato l’attestato carenza beni, ragione per la quale il rigetto può essere concesso limitatamente a questa somma;
che in considerazione della particolarità della fattispecie e delle ragioni del parziale accoglimento del ricorso, non si prelevano tasse e spese nè si assegnano ripetibili;
che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio in merito all’importo per il quale sussiste valido titolo di rigetto dell’opposizione, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: I. Il ricorso 15 aprile 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo no. 1 della sentenza 8 aprile 1999 del Giudice di pace supplente del Circolo di Lugano è annullato e sostituito dal seguente giudicato:
Conseguentemente è rimossa in via provvisoria, limitatamente all’importo di fr. 598.45, l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano.
II. Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio nè si assegnano ripetibili.
III. Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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