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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
91.2011.184
Data decisione, Autorità:
23.05.2012, PRPEN
Titolo:
Posteggio su un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal competente giudice di pace
Incarto
n.
91.2011.184
25958/209
Bellinzona
23
maggio 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 25958/209
del 9 settembre 2011;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputata autrice colpevole
di
uso illecito di un fondo a
scopo di posteggio
per avere fatto illecitamente
uso, il 12 marzo 2011 a __________, allo scopo di posteggiare il veicolo (I) __________,
di un fondo privato debitamente segnalato con apposito avviso autorizzato dal
competente giudice di pace;
e propone la condanna alla
multa di fr. 50.- oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese di fr.
10.-;
rilevato che l’imputata chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 375bis CPC-TI; 258 CPC-CH;
80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolta
dall’imputazione di uso illecito di un fondo a scopo di posteggio per i fatti
descritti nel decreto d'accusa n. 25958/209 del 9 settembre 2011.
-
La tassa di giustizia e le
spese giudiziarie di complessivi fr. 230.- sono a carico dello Stato.
-
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
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Intimazione a:
-
seduta stante
-
per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 170.- tassa di giustizia
fr. 60.- spese
giudiziarie
fr. 230.- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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