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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
91.2012.15
Data decisione, Autorità:
31.05.2012, PRPEN
Titolo:
Posteggio dopo un'intersezione a meno di 5 metri dalla carreggiata trasversale
Incarto
n.
91.2012.15
929/890
Bellinzona
31
maggio 2012
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il
Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per giudicare
IM 1
visto il decreto d’accusa n. 929/890 del
13 gennaio 2012;
preso atto che la AINQ 1 ritiene l’imputato autore colpevole
di
infrazione alle norme della
circolazione
per avere posteggiato, il 12
agosto 2011 a __________, il veicolo TI __________ dopo un’intersezione a meno
di 5 metri dalla carreggiata trasversale;
e propone la condanna alla
multa di fr. 120.- oltre alla tassa di fr. 50.- e alle spese di fr. 20.-;
rilevato che l’imputato chiede il
proscioglimento;
richiamati gli art. 90 cifra 1 LCStr in
relazione con gli art. 37 cpv. 2 LCStr, 18 cpv. 2 lett. d, 19 cpv. 2 lett. a
ONC; 80 e segg., 84 e segg., 348 e segg., 422 e segg. CPP; 22 LTG;
al termine dell’odierno
dibattimento e dopo aver motivato oralmente la decisione;
pronuncia 1. IM 1 è prosciolto dall’imputazione
di infrazione alle norme della circolazione per i fatti descritti nel decreto
d'accusa n. 929/890 del 13 gennaio 2012.
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Le tasse e le spese giudiziarie
di complessivi fr. 270.- (duecentosettanta) sono a carico dello Stato.
-
Questo giudizio può essere
impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro
10 giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a
verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della
sentenza.
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Intimazione a:
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seduta stante
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per raccomandata
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
Il presidente: La
segretaria:
Distinta spese a carico dello Stato,
fr. 200.- tassa di giustizia
fr. 70.- spese
giudiziarie
fr. 270.- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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