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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.38
Data decisione, Autorità: 03.08.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00038
Lugano 3 agosto 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 aprile 1999 presentato da
(patr. __________
contro
la sentenza 9 aprile 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 12 agosto 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’883.50 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando l’ammontare della mercede richiesta per il fatto che non tutti i lavori compresi nel preventivo di fr. 4’900.–, unici lavori che egli sostiene aver commissionato all’istante, sono stati eseguiti, in particolare non quello relativo allo sgombero e alla macinatura dei rami. Egli osserva inoltre di aver pattuito con l’istante il taglio gratuito di un albero invece dell’usuale sconto.
3 Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove, in particolare per essersi basato su deposizioni testimoniali contraddittorie in merito alla circostanza da lui contestata, ovvero all’eliminazione da parte dell’istante dei resti delle piante tagliate (tronchi e rami).
Con osservazioni 24 maggio 1999 la controparte postula la reiezione del gravame.
Giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove. Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Controversa nella fattispecie è essenzialmente l’esecuzione da parte dell’istante di tutte le opere appaltate.
A questo proposito occorre innanzi tutto rilevare come la contestazione del convenuto, sia in questa sede che in sede di conclusioni, è limitata al fatto di sapere se l’istante abbia o meno proceduto allo sgombero del materiale di scarto delle piante tagliate (tronchi e ramaglie). Per contro, non è contestato l’abbattimento delle sette piante fatturate (sei castagni e un agrifoglio), non potendosi a tal fine considerare la generica contestazione proposta con la risposta di causa (ad 2). Infatti, secondo l’art. 170 cpv. 2 CPC, la contestazione delle tesi di fatto avversarie, per essere ritenuta tale, deve essere sufficientemente esplicita e circostanziata, non valendo a tal fine generiche o implicite contestazioni (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 2, 3, 6 ad art. 170 CPC).
Per il resto delle prestazioni, il ricorrente censura la valutazione delle testimonianze effettuata dal primo giudice; sennonché gli argomenti proposti appaiono inconferenti. Al proposito va osservato che sia il __________ sia il __________ concordano che, al momento dell'esecuzione dei lavori di scavo sul fondo in cui si trovavano gli alberi abbattuti, non tutti i rami e le foglie erano ancora stati asportati. Ciò tuttavia non avrebbe potuto indurre il primo giudice a considerare il contratto fra le parti non completamente adempiuto: infatti, il primo teste aveva pur affermato che –durante tre giorni di scavi– la sua ditta aveva provveduto (per conto dell'istante) "ad asportare i rami piccoli e le foglie sulla porzione di terreno interessata alla parte di scavo da noi eseguito" (__________); mentre accennando alle ramaglie rimanenti, il __________ afferma: "(qualcosa ancora c'era, comunque non era gran che)". Affermazioni che sono in consonanza con la circostanza che, almeno riguardo al taglio di tre castagni e di un agrifoglio –contrariamente alla prima pattuizione– non è fatto cenno alcuno (né la prestazione è stata fatturata) allo sgombero della legna e di ramaglie. A quali alberi appartenessero poi tali residui né è dato sapere, né il ricorrente può indicarlo.
Il ricorrente inoltre considera inattendibile la testimonianza __________ per non aver saputo indicare il nome della ditta che, per conto di ha provveduto all'asportazione dal fondo dei tronchi degli alberi abbattuti. La questione appare di scarso rilievo: basti pensare che la ditta di cui è titolare il __________ e che è succeduta a __________ nei lavori di scavo –a conferma della prima testimonianza– non ha eseguito nemmeno lei il lavoro in questione; comunque, al momento del suo intervento sul cantiere, i tronchi non c'erano più ().
Pertanto l'apprezzamento delle prove, così come operato dal giudice di prime cure, appare conforme all'art. 90 CPC.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 aprile 1999 __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte un’indennità di fr. 100.–
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, sezione 3.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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