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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.37
Data decisione, Autorità: 30.07.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00037
Lugano 30 luglio 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 14 aprile 1999 presentato da
contro
la sentenza 31 marzo 1999 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 marzo 1999 da
__________, __________
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dall’escusso al PE no. __________dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 9 marzo 1999 __________ di __________a hanno chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 1’788.75 oltre interessi, corrispondenti alla tassa relativa al consumo di energia elettrica per il periodo estivo 1997;
che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la fattura 10 novembre 1997 con l’attestazione del suo passaggio in giudicato;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale il convenuto, assente al contraddittorio, non ha opposto nessuna valida eccezione, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente contesta l’esistenza di un valido titolo esecutivo nonché la sua legittimazione passiva trattandosi di un debito eventualmente di spettanza della moglie, titolare del Ristorante __________ di __________ al quale la fattura posta in esecuzione si riferisce;
che con osservazioni 7 giugno 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (D. Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 115 ad art. 80);
che sono parificate a sentenze esecutive legittimanti il rigetto definitivo dell’opposizione le decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico in quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive (art. 80 cpv. 2 cifra 3 LEF);
che, nel nostro Cantone, sono parificate a sentenze esecutive le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico (art. 28 LALEF);
che una decisione amministrativa può giustificare il rigetto definitivo dell’opposizione se emana da un’autorità competente e se contiene una comunicazione indirizzata all’amministrato atta ad orientarlo inequivocabilmente sulla causa, l’ammontare e sull’esigibilità del suo “debito” (Panchaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, §122; D. Staehelin, op.cit., n. 119);
che inoltre la decisione deve contenere l’indicazione circa le vie e i termini di ricorso, nonché l’attestazione del suo passaggio in giudicato (Panchaud/ Caprez, op.cit., § 133; D. Staehelin, op.cit., n. 119 segg. ad art. 80);
che nel caso di specie la fattura 10 novembre 1997 non può essere parificata a simile decisione, in particolare perché non contiene nessuna indicazione sui rimedi di diritto;
che a queste carenze formali non può certo supplire il richiamo all’art. 25 del Regolamento per la fornitura di energia elettrica che si limita a parificare a titolo esecutivo la notifica della tassa;
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, che ha evidenziato l’errore commesso dal primo giudice nell’applicazione dell’art. 80 LEF per aver attribuito alla fattura 10 novembre 1997 la qualifica di titolo esecutivo, deve essere accolto;
che accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia con la conseguente reiezione dell’istanza;
che al convenuto, assente al contraddittorio, non viene riconosciuta nessuna indennità per la prima sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 e la OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 14 aprile 1999 __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 31 marzo 1999 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 200.-, da anticipare dalla parte istante, rimane a suo carico.
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr.150.-, già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico delle __________ di __________a le quali rifonderanno al ricorrente un’indennità di fr. 60.- per questa sede ricorsuale.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo Bellinzona
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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