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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.34
Data decisione, Autorità: 02.04.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00034
Lugano 02 aprile 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 18 marzo 1999 presentato da
contro
la sentenza 10 marzo 1999 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 30 ottobre 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’946.50 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 30 ottobre 1998 il __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’946.50 a saldo delle fatture 29 agosto e 5 settembre 1997 emesse per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultimo;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertato il benfondato della pretesa di parte istante rimasta incontestata dal convenuto che non ha partecipato all’udienza, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 18 marzo 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che per quanto attiene all’assenza del convenuto dal contraddittorio, a prescindere dalla mancanza di una qualsiasi prova a sostegno della sua effettiva impossibilità di presenziare all’u-dienza, la stessa non può essere sanata in questa sede ritenuto che spettava al convenuto chiedere al giudice di pace il rinvio dell’udienza (art. 136 CPC);
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv. 3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 18 marzo 1999 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del giudice di pace relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a ribadire quanto espresso telefonicamente al giudice di pace il giorno dell’udienza, ovvero la sua assenza e la sua disponibilità a versare a controparte l’importo di fr. 1’500.-, proposta transattiva che quest’ultima non ha accettato;
che è quindi impossibile individuare e decidere i presupposti di un eventuale annullamento del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 18 marzo 1999 __________ è nullo.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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