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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.31
Data decisione, Autorità: 06.07.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00031
Lugano 06 luglio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 11 marzo 1999 presentato da
contro
la sentenza 24 febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno–Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 13 novembre 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’029.– oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria sostenendo di aver pattuito con la venditrice un prezzo di fr. 4’000.–, credito che egli ritiene però estinto per compensazione con le pigioni dovute dall’istante sulla base del contratto di locazione sottoscritto il 23 gennaio 1996 dal marito e dal figlio di quest’ultima.
Con il querelato giudizio il segretario assessore, accertata la legittimazione attiva dell’istante nonostante la fattura e il PE siano intestati ad altra persona (__________), ha quantificato in fr. 4’000.– il prezzo della stufa, non avendo l’istante provato la pattuizione dell’importo fatturato e contestato dal convenuto. A quest’importo egli ha aggiunto fr. 280.– per il trasporto e il montaggio della stufa, non contestati dal convenuto. Il primo giudice ha poi respinto l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto con riferimento al contratto di locazione da lui concluso con il figlio e il marito dell’istante, escludendo ogni vincolo di solidarietà per quanto attiene al pagamento delle pigioni di spettanza del locatore; in conclusione ha così accolto l’istanza per fr. 4’280.– oltre interessi del 5% dal 17 novembre 1998. La domanda di rigetto dell’opposizione è per contro stata respinta non essendovi identità fra l’istante e la creditrice indicata nel PE, __________.
Con il presente tempestivo ricorso __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove ed erroneamente applicato il diritto, in particolare per aver riconosciuto all’istante l’importo di fr. 280.– per il trasporto e il montaggio della stufa nonostante l’importo non sia stato provato, e per aver escluso l’esistenza di un rapporto di solidarietà ex art. 166 CC tra l’istante e il di lei marito, firmatario del contratto di locazione avente per oggetto l’abitazione famigliare.
Al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Di conseguenza, in difetto di una puntuale contestazione di quest’importo da parte del convenuto, l’istante non era tenuta a fornire ulteriori prove a sostegno della fatturazione delle spese di trasporto e montaggio della stufa. Comunque, in prima sede il convenuto non ha preteso che l’importo di fr. 4’000.– corrispondesse a ogni prestazione di controparte, ma che quello fosse “il prezzo pattuito”, dovendosi con ciò intendere il valore della stufa.
L’esistenza di un obbligo solidale tra più debitori è data unicamente per contratto, oppure per legge (art. 143 CO; Gauch/Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht – Allgemeiner Teil, 6. ed., 1995, Vol. II, N. 3813).
Esclusa nel caso concreto una solidarietà derivante da un accordo contrattuale, non avendo l’istante sottoscritto il contratto di locazione sul quale il convenuto basa la pretesa opposta in compensazione, rimane da verificare se, come preteso da quest’ultimo, sia data una solidarietà ex lege, fondata sulle norme del diritto matrimoniale.
Secondo l’art. 166 cpv. 3 CC con i propri atti ciascun coniuge obbliga sé stesso e solidalmente anche l’altro. Questa responsabilità solidale dei coniugi nei confronti dei terzi, si applica unicamente agli atti che un coniuge compie per soddisfare i bisogni correnti della famiglia (cpv. 1), oppure ad altri atti se questi sono stati autorizzati dall’altro coniuge o dal giudice, e da ultimo agli atti che non consentono una dilazione (cpv. 2; Hasenböhler, in Commentario basilese, 1996, Schweizerisches Zivilgesetzbuch I, N. 19 ad art. 166 CC). Al di là di questi casi, ciascun coniuge può liberamente concludere negozi giuridici con l’altro o con terzi (art. 168 CC).
Nel caso concreto, poiché dalle emergenze processuali non risulta se gli appartamenti locati dal figlio dell’istante fossero o meno occupati anche dai genitori, non si può concludere, come pretende il ricorrente, trattarsi dell’abitazione famigliare dei coniugi __________, ragione per la quale è da escludere una responsabilità solidale dell’istante con il marito per le pigioni lasciate insolute dal figlio, al quale il convenuto si era peraltro già correttamente rivolto con il sollecito 28 febbraio 1997 relativo alle pigioni e alle spese allora insolute per tre mensilità (doc. 1).
Alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non viene assegnata nessuna indennità per questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 11 marzo 1999 di __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipate dal ricorrente rimangono a suo carico.
Non si assegnano ripetibili.
–
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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