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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.27
Data decisione, Autorità: 06.07.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00027
Lugano 06 luglio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 marzo 1999 presentato da
contro
la sentenza 17 febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo del Ticino nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 21 gennaio 1999 da
(rappr. dall’__________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 21 gennaio 1999 lo , per il tramite dell', ha chiesto il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 550.–, corrispondenti alla multa inflitta a quest'ultimo con decreto 17 aprile 1998 della Sezione della circolazione;
che all’udienza di contraddittorio l’escusso si è opposto all’istan–za contestando l’esistenza di un valido titolo esecutivo non avendo mai ricevuto il decreto di multa sul quale l’istante basa la propria pretesa;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo, ha accolto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 11 marzo 1999, __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l'annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale riconoscendo al decreto di multa allegato all’istanza carattere esecutivo;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.);
che quest’esame tende ad accertare: l’identità tra il titolo indicato nel precetto e la documentazione prodotta; il suo carattere esecutivo; il benfondato di eventuali obiezioni opposte dall’escusso nei limiti di quelle proponibili in base all’art. 81 cpv. 1 LEF;
che di fronte alle contestazioni dell’escusso, spettava all’istante provare la regolare notifica del decreto di multa (Staehelin, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 124 ad art. 80 LEF);
che infatti il passaggio in giudicato del titolo presuppone la sua regolare intimazione al destinatario senza che questi l’abbia impugnato (Staehelin, op.cit., n. 124);
che dalle risultanze istruttorie non emerge nessun elemento a sostegno dell’effettiva notifica del decreto di multa al ricorrente, mancando in particolare la busta di intimazione del medesimo o, eventualmente una distinta degli invii raccomandati dell’Ufficio giuridico della circolazione;
che quindi, in assenza di un valido titolo esecutivo, il rigetto dell’opposizione non può essere concesso indipendentemente dall’ulteriore problematica sollevata dal ricorrente circa l’esigibilità del credito;
che di conseguenza il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato con particolare riferimento all’errata applicazione del diritto materiale ad opera del primo giudice, deve essere accolto e l’istanza decisa da questa Camera in virtù dell’art. 332 cpv. 2 CPC.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 5 marzo 1999 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 15 febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo del Ticino è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 80.–, da anticipare dalla parte istante rimane a suo carico con l’obbligo di rifondere al convenuto un’indennità di fr. 30.–.
II. Spese e tassa di giustizia, per complessivi fr. 70.–, sono poste a carico dello __________ che rifonderà al ricorrente un’indennità di fr. 80.–.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo del Ticino.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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