AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.26
Data decisione, Autorità: 20.07.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00026
Lugano 20 luglio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 marzo 1999 presentato da
(rappr. dal _________)
contro
la sentenza 25 febbraio 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 21 dicembre 1998 nei confronti di
(patr. dall’avv. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda parzialmente accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 21 dicembre 1998 il __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva –limitatamente all’importo di fr. 5’933.15– dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 7’186.55 oltre accessori, corrispondenti all’imposta comunale 1995 (con interessi di ritardo e tassa di diffida), alla tassa d’uso della fognatura per gli anni 1996 e 1997, alla tassa di consumo dell’acqua potabile per gli anni 1996 e 1997 e alla quarta rata del contributo di costruzione per le opere di canalizzazione;
che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la decisione di riparto intercomunale delle imposte 7 aprile 1997 concernente il periodo 1.1. – 31.12.1995, regolarmente passata in giudicato (doc. B), così come un conteggio delle rate scadute e degli interessi di mora dovuti (doc. C) e la relativa bolletta di pagamento emessa dal Comune (doc. I); bollette riguardanti la tassa uso fognatura 1996 (doc. E) e 1997 (doc. D); bollette per la tassa acqua potabile per gli stessi anni (doc. F, G e H), nonché norme comunali che ne costituiscono la base legale;
che la convenuta si è opposta all’istanza, osservando che trattasi di contributi relativi a un suo bene immobile posseduto nel __________ e alienato ai pubblici incanti il 10 aprile 1997: in particolare solleva eccezione di estinzione del debito con riferimento allo stato di riparto 23 maggio 1997 dal quale risulta che a seguito della realizzazione forzata del fondo, l’ente pubblico è stato interamente tacitato per l’importo insinuato a titolo di imposte comunali arretrate, mentre per il rimanente considera i crediti del Comune "dimenticati in sede di notifica d'asta" semmai dovuti da parte degli aggiudicatari;
che con il querelato giudizio il pretore, ritenuta fondata l’ecce-zione sollevata dall’escussa limitatamente all’imposta comunale 1995, ha accolto l’istanza per la differenza di fr. 5’088.– oltre interessi, importo per il quale ha concesso il rigetto definitivo dell’opposizione;
che –a prescindere da ogni considerazione di merito– si deve osservare come il risultato di quella sentenza si fondi su un evidente errore di computo poichè, considerato estinto il credito relativo alle imposte comunali 1995 (e non 1997 come in sentenza), la differenza risulta pari a soli fr. 3’524.85;
che con il presente tempestivo gravame il __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento: il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto sostanziale ammettendo l’eccezione sollevata dall’escussa con riferimento alle imposte comunali dovute per il 1995, mentre –per il credito rimanente– critica la sentenza impugnata che non terrebbe conto delle tasse di fognatura;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale il ricorrente fonda implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che nella procedura di rigetto definitivo dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il titolo prodotto dall’istante possiede tutti i requisiti indispensabili perché possa essergli riconosciuto carattere esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF (DTF 113 III 9; CEF 13.03.1990 in re S. AG/B.);
che nell’ambito di quest’accertamento il giudice deve stabilire in particolare se vi è identità tra il creditore, il debitore e il credito indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza, col creditore, il debitore e il credito risultanti dalla documentazione prodotta (Pan-chaud/Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 106–108);
che, in virtù dell'art. 28 LALEF, entro il territorio cantonale, sono parificate alle sentenze esecutive nel senso dell'art. 80 LEF le decisioni definitive di autorità amministrative e giudiziarie cantonali, comunali o d'altra natura riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico;
che dalla documentazione prodotta dall’istante può essere dedotto un valido titolo esecutivo per tutti i crediti posti in esecuzione, sia perché le bollette prodotte sono definitive, sia perché l'escussa non ha sollevato nessuna particolare eccezione al riguardo, all'infuori di quella concernente i periodi di conteggio;
che, per contro, il conteggio / bolletta (doc. F) riguarda l'intero anno 1997, non tenendo conto delle risultanze di Registro fondiario di cui al doc. 3, ciò che esclude l'esecutività del titolo;
che, per quanto attiene alla richiesta di pagamento dell’imposta comunale 1995, il Comune procedente considera documentazione idonea la notifica di tassazione (art. 244 cpv. 3 LT per il rinvio di cui all’art. 275) e la relativa bolletta di pagamento, passate in giudicato;
che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, lo stato di riparto 23 maggio 1997 (prodotto dall'escussa) dal quale si evince che nell’ambito della realizzazione forzata del fondo n. __________ di __________, l’istante ha ottenuto quanto vantato a titolo di imposte comunali 1993–94–95–96–97, non prova l’estinzione del debito per imposte comunali dovute dall’escussa per il 1995;
che infatti, secondo l’art. 252 cpv. 1 LT per il pagamento di tutte le imposte cantonali e comunali che hanno una relazione particolare con l’immobile (art. 836 CC), è riconosciuta al Cantone e ai Comuni un’ipoteca legale secondo l’art. 183 LAC che non necessita di iscrizione a registro fondiario (cpv. 2);
che lo stato di riparto prodotto in causa (art. 112 RRFF) è stato allestito nell’ambito della procedura di realizzazione del pegno immobiliare, così come previsto agli art. 85 e segg. RRFF, ed è pertanto fuori discussione che i crediti dell'ente pubblico indicati nel medesimo erano garantiti dall'ipoteca legale di cui si è detto, ovvero avendo una relazione diretta con il fondo quali: l'imposta sugli utili immobiliari (art. 123 segg. LT), l'imposta immobiliare cantonale (art. 95 LT), l'imposta immobiliare comunale (art. 291 LT), ecc. (al proposito cfr. Pedroli, L’ipoteca legale per crediti d’imposta, in CFPG, n. 14, p. 82);
che tuttavia, nella fattispecie, la società escussa ha semplicemente sostenuto ma non provato che il debito posto in esecuzione rientrerebbe tra quelli garantiti da ipoteca legale, tesi questa che sembra doversi escludere a dipendenza della qualifica dell’imposta controversa nella notifica di tassazione 7 aprile 1997, che non fa nessun riferimento a un’imposta di tipo immobiliare;
che comunque le cifre indicate nello stato di riparto al no. 1 non permettono di mettere in relazione il credito posto in esecuzione con l'importo garantito da ipoteca legale poiché la somma di fr. 10'376.15 concerne esplicitamente debiti d'imposta relativi a diverse annualità in proporzione ignota;
che, alla luce di quanto sopra esposto il ricorso che ha evidenziato almeno in parte il motivo di cassazione invocato con particolare riferimento all’errata applicazione del diritto ad opera del primo giudice, deve essere accolto;
che ne consegue, ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la competenza della Camera a decidere il merito della controversia;
che, per quanto riguarda gli interessi di mora e la tassa di diffida, in quanto previsti dalla LT (art. 219 e 220), gli stessi devono essere riconosciuti all'istante nella misura richiesta in sede esecutiva e comunque rimasta incontestata, non invece le spese esecutive;
che, riassumendo, dalle poste di cui all'istanza di rigetto dell'opposizione dev'essere depennata quella di fr. 984.80 riferita al doc. F e le spese esecutive per fr. 70.–;
che pertanto, in accoglimento parziale del ricorso, tenuto conto dei crediti indicati, il rigetto definitivo può essere accolto per la somma di fr. 4'878.35;
che al ricorrente non viene assegnata nessuna indennità per questa sede non avendo formulato richiesta in tal senso (art. 62 OTLEF), mentre per la prima sede possono essere riconosciute indennità limitate, non avendo partecipato al contraddittorio;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 5 marzo 1999 del __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 febbraio 1999 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, limitatamente all’importo di fr. 4'878.35 oltre interessi come al PE (relativamente alle poste 1, 2, 3, 4, 5 e 6).
II. Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, già anticipate dal ricorrente, sono poste a carico di __________.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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