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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.25
Data decisione, Autorità: 26.03.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00025
Lugano 26 marzo 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 marzo 1999 presentato da
(rappr. dal padre __________)
contro
la sentenza 26 febbraio 1999 del Giudice di pace del circolo di Balerna nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 17 novembre 1998 nei confronti di
(rappr. dal _________)
con la quale gli istanti hanno chiesto il pagamento di fr. 300.– oltre accessori nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________ dell’UEF di Mendrisio, domande respinte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 27 novembre 1998 __________ hanno convenuto in giudizio il __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 300.- corrispondenti alle spese da loro sostenute in relazione a una procedura che sono stati costretti a promuovere dinanzi al Consiglio di Stato per far luce su carenze e irregolarità commesse dall’autorità comunale nell’ambito dell’imposizione dei contributi per la costruzione delle canalizzazioni nel Comune;
che il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando qualsiasi addebito;
che con il querelato giudizio il primo giudice ha respinto l’istanza non ritenendo di dover porre a carico del convenuto le spese giudiziarie sostenute dagli istanti in procedure amministrative che li hanno visti soccombere;
che con il presente tempestivo gravame __________ -per il tramite del padre __________- sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che tra i presupposti processuali che il giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio di causa vi è quello della capacità delle parti e della legittimazione dei loro rappresentanti (art. 97 cifra 4 CPC);
che per le cause di competenza del giudice di pace è riconosciuta la rappresentanza processuale alle persone ritenute dal giudice capaci di proporre e discutere con la necessaria chiarezza la causa (art. 64bis cpv. 3 CPC), di modo che dinanzi al giudice di pace la parte può essere assistita da qualsiasi persona in grado di difenderla (Verbali del Gran Consiglio, sessione autunnale 1990, vol. 4, pag. 1660), escluso essendo solo il patrocinio di avvocati iscritti all’Albo e di persone in possesso della licenza o del dottorato in giurisprudenza (art. 301 CPC);
che per contro, legittimati a impugnare la sentenza del giudice di pace con ricorso in cassazione, oltre alla parte medesima, sono gli avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone e le persone che detengono una rappresentanza legale (art. 64 CPC);
che __________, ancorché munito di regolare procura, non rientra nella categoria di persone sopra menzionate legittimate alla rappresentanza processuale, in particolare egli non può agire quale rappresentante legale dei figli maggiorenni;
che quindi, in considerazione della sanzione prevista dall’art. 142 cpv. 1 lett. a CPC per il caso di mancanza di un presupposto processuale, il ricorso presentato da __________ per conto dei figli __________ è nullo per carenza di legittimazione del rappresentante;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie, eccezionalmente si prescinde dal prelevare tasse e spese per il presente giudizio.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 4 marzo 1999 di __________ è nullo.
Non si prelevano tasse nè spese per il presente giudizio.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Balerna.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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