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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.20
Data decisione, Autorità: 18.06.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00020
Lugano 18 giugno 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 febbraio 1999 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
contro
la sentenza 1° febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno–Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 ottobre 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’050.90 oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando la sua legittimazione passiva trattandosi di interventi che lei non ha ordinato ma che semmai lo sono stati dal suo convivente __________, ora deceduto. Nel merito ha prudenzialmente contestato che tutti i lavori fatturati siano stati eseguiti, che lo siano stati in modo conforme alle regole dell’arte nonchè il loro valore.
Con il querelato giudizio il primo giudice ha accolto l’eccezione della convenuta limitatamente alle fatture 7 marzo 1997 (fr. 572.65) e 21 aprile 1997 (fr. 676.40) in quanto emesse anche a carico di __________ a comprova del fatto che l’istante ha ritenuto quest’ultimo debitore delle medesime. Per quanto attiene alle altre fatture per complessivi fr. 1’801.95, il segretario assessore le ha invece poste a carico della convenuta siccome riferite a lavori eseguiti dopo il decesso di __________ –avvenuto il 6 ottobre 1997– e sulle quali la convenuta non ha mai espresso nessuna lamentela.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 1° marzo 1999, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver violato gli art. 8 CC e 183 CPC che regolano l’onere della prova ammettendo, ancorchè solo parzialmente, la pretesa dell’istante nonostante questa fosse contestata sia per quanto attiene al conferimento dell’incarico da parte sua che per quanto attiene alla qualità e costo dei lavori fatturati, contestazioni alle quali l’istante, assente al contraddittorio, non ha saputo rispondere.
La ricorrente ha inoltre chiesto di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, già ottenuti in prima sede.
Al ricorso e alla domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria la controparte non ha formulato osservazioni.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
In quest’ottica, e di fronte alle puntuali contestazioni della convenuta, spettava all’istante provare di essere creditrice nei confronti di quest’ultima per l’importo rivendicato, ovvero provare la conclusione di un contratto di appalto e la sua corretta esecuzione (Cocchi/ Trezzini, CPC, n. 3, 5, 7 e 13 ad art. 183 CPC; Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
Contrariamente a quanto concluso dal primo giudice, dalle emergenze processuali non risulta che debitrice dell’importo litigioso sia la convenuta. Al contrario, dalle stesse si evince che già l’istante nutriva dubbi circa l’identità del suo partner contrattuale, tant’è che ha interpellato per il pagamento degli stessi importi sia la convenuta (doc. B–G) che il suo convivente __________ al quale sono state indirizzate parte delle fatture in discussione (doc. 1e 2) nonché un estratto conto che si riferisce a quattro di queste fatture (doc. 4). In ogni caso, di fronte alle precise contestazioni della convenuta, anche l’invio delle fatture, ancorché riferite a lavori eseguiti dopo il decesso di __________, non basta per ritenere concluso un contratto di appalto tra le parti mancando qualsiasi indicazione sull‘identità della persona che ha portato in garage i veicoli e che ha ordinato i lavori oggetto delle fatturazioni controverse.
Accertata la carenza di legittimazione passiva della convenuta, può rimanere irrisolta la questione di sapere se tutti i lavori fatturati siano stati effettivamente eseguiti e se lo siano stati in modo corretto, prove queste che spettava in ogni caso all’istante fornire.
Ne discende che la pretesa di parte istante, siccome non comprovata nei confronti della convenuta, deve essere respinta.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera deve decidere il merito della controversia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 23 febbraio 1999 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 1° febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno–Città è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
Le spese di fr. 30.– e la tassa di giustizia di fr. 120.–, da anticipare dall’istante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla convenuta fr. 300.– a titolo di ripetibili.
– omissis –
II. Tasse e spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
sono poste a carico di __________ la quale rifonderà alla ricorrente l’importo di fr. 350.– a titolo di ripetibili.
III. __________ è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio.
IV. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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