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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.16
Data decisione, Autorità: 15.06.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00016
Lugano 15 giugno 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 febbraio 1999 presentato da
__________ patr. __________
contro
la sentenza 11 febbraio 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 2 novembre 1998 nei confronti di
__________ patr. __________
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’200.- oltre interessi a titolo di
risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La collisione - che ha causato solo danni materiali - è avvenuta tra il veicolo guidato da __________ e quello condotto da __________ assicurato per la RC presso La __________ La __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’200.- oltre accessori, importo corrispondente al danno complessivo subito a seguito della collisione.
Sulla dinamica dell’incidente le versioni fornite dalle parti sono discordanti: l‘istante sostiene che, giunto in prossimità dell’impianto semaforico, ottenuta la luce verde ha continuato la sua marcia sino ad essere investito dal veicolo guidato da __________ alla quale rimprovera: di non aver rispettato l’impianto semaforico -per lei rosso- di non aver saputo padroneggiare il proprio veicolo (art. 31 LCS) e di aver circolato a velocità inadeguata alle circostanze, ovvero alla presenza di un cantiere con scarsa visibilità (art. 32 LCS).
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità per il danno fatto valere dall’istante, di cui contesta pure l’entità.
Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo aver valutato le risultanze istruttorie, ha ritenuto non provata la dinamica dell’incidente, ovvero quale dei due protagonisti non ha rispettato l’impianto semaforico. Di conseguenza, mancando la prova della colpevolezza della conducente del veicolo assicurato presso la convenuta, a carico della quale l’istante non è riuscito a provare nessuna infrazione alla LCS, ha respinto l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC.
Il ricorrente rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto del principio dell’affidamento in virtù del quale chi circola correttamente sulla propria corsia di marcia, non deve attendersi un veicolo proveniente in senso opposto sulla stessa corsia e a velocità inadeguata alle circostanze.
Con osservazioni 10 marzo 1999 la controparte postula la reiezione del ricorso.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Sulla base di questa regola fondamentale, spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione era da ricercare nel modo di guida della coprotagonista, ossia nel fatto per quest’ultima di non aver rispettato l’impianto semaforico e di non aver prestato la necessaria attenzione alla circolazione proveniente da __________.
Nella fattispecie non può essere rimproverato al segretario assessore di aver considerato che -nel loro complesso- le risultanze istruttorie non comprovano la colpa della conducente __________.
Infatti, dalle prove documentali è emerso unicamente il punto di vista dei due protagonisti, ognuno dei quali sostiene di essersi immesso nel tratto di carreggiata all’altezza del cantiere quando l’impianto semaforico indicava per lui via libera. Di fronte a simili affermazioni di parte, nessuna delle quali suffragata da alcun elemento probatorio, non è possibile concludere alla colpevolezza dell’uno piuttosto che dell’altro, ragione per la quale ognuno deve sopportare il proprio danno (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 1996, n. 2.4 ad art. 61 LCS).
Di nessun conforto alla tesi di parte istante non è neppure l’affermazione della conducente __________ secondo la quale ella avrebbe controllato la circolazione proveniente da __________ (cfr. rapporto di polizia): simile affermazione non esclude infatti che identica verifica sia stata effettuata anche per quella proveniente da __________.
Da ultimo, con riferimento alla pretesa violazione da parte del primo giudice del principio dell’affidamento di cui all’art. 26 LCS, va ricordato che l’onere della prova che compete all’istante è quello della colpevolezza della controparte e non della sua assenza di colpa (Bussy & Rusconi, op.cit., n. 1.4 ad art. 61 LCS). Per questi motivi, nulla giova all’istante sostenere di aver avuto un comportamento conforme alle norme della LCS, quando non è riuscito a provare una sola violazione delle norme della LCS a carico della conducente __________.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 febbraio 1999 __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
fr. 200.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte fr. 250.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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