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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.14
Data decisione, Autorità: 02.03.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00014
Lugano 2 marzo 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 6 febbraio 1999 presentato da
Contro
la sentenza 2 febbraio 1999 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 9 dicembre 1998 da
rappr. __________
con la quale l‘istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta
dall’escusso al PE no. __________ dell’UEF di Locarno, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 9 dicembre 1998 lo __________ -per il tramite dell’Ufficio esazione e condoni- ha chiesto il rigetto dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatogli per l’incasso di fr. 3’835.75 oltre accessori, corrispondenti all’imposta cantonale per il 1996;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza agli atti di un valido titolo esecutivo al quale l’escusso non ha opposto nessuna valida eccezione non avendo fatto atto di comparsa al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 6 febbraio 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio;
che in merito alla contestazione del ricorrente secondo la quale non gli sarebbe pervenuta la citazione all’udienza del 2 febbraio 1999, dalle risultanze istruttorie risulta che questa gli è stata regolarmente notificata con invio raccomandato no. 310 al suo domicilio a __________;
che la censura è pertanto infondata ritenuto che, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, in caso di invio raccomandato questo si ritiene notificato al destinatario l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (art. 169 cpv. 1 lett. d, e Ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste RS 783.01; DTF 116 Ia 90 consid. 2a; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4, 9 e 11), ragione per la quale il ricorrente non può dolersi in questa sede della sua mancata partecipazione all’udienza di discussione dell’istanza;
che in ogni caso, anche le ulteriori argomentazioni esposte dal ricorrente nel proprio gravame non sono tali da giustificare la sua opposizione al PE siccome non rientrano tra le eccezioni previste dall’art. 81 LEF;
che pertanto il ricorso, a prescindere dalla sua redazione in lingua tedesca e quindi in contrasto con quanto dispone l’art. 117 CPC, si rileva manifestamente infondato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 313 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che data la particolarità della fattispecie, non si prelevano tasse né spese di giustizia,
Per questi motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 6 febbraio 1999 __________ è respinto.
Il presente giudizio è esente da tasse e spese.
Intimazione a:
– __________ __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna:
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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