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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.13
Data decisione, Autorità: 15.06.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00013
Lugano 15 giugno 1999/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 febbraio 1999 presentato da
__________ patr. __________
Contro
la sentenza 16 dicembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Lugano nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 20 novembre 1996 nei confronti di
e
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 999.- oltre interessi a titolo di
risarcimento danni, domanda respinta dal primo giudice che ha invece accolto la
pretesa di fr. 120.- fatta valere in via riconvenzionale dalle convenute,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La collisione - che ha causato solo danni materiali - è avvenuta tra il veicolo guidato da __________ e quello condotto da __________, assicurato per la RC presso __________ i. Con istanza 20 novembre 1996 __________ ha convenuto __________ e __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 999.- oltre accessori, importo corrispondente al danno complessivo subito a seguito della collisione. In merito alla dinamica dell’incidente l‘istante sostiene di essersi immessa su via __________ proveniente da un posteggio sito perpendicolarmente a questa strada, prestando tutta l’attenzione alla circolazione proveniente da destra, unico senso di scorrimento permesso, trattandosi di strada a senso unico; nell’eseguire questa manovra di immissione nella circolazione, è stata investita dal veicolo guidato da __________ che stava eseguendo una manovra di retromarcia per accedere a un posteggio laterale, senza prestare la necessaria attenzione ai veicoli che si trovavano a tergo. Le convenute si sono opposte alla pretesa avversaria contestando la versione dei fatti fornita dall’istante, alla quale rimproverano la responsabilità dell’accaduto per non essersi accorta del veicolo Veglia fermo sulla carreggiata. In via riconvenzionale hanno fatto valere una pretesa di fr 120.- per i danni subiti a seguito dell’incidente.
Con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie dalle quali è emerso che, per sua stessa ammissione, l’istante si è immessa su via __________ verificando unicamente la circolazione alla sua destra, ha addebitato a quest’ultima la causa dell’incidente, mentre non ha ritenuto provato un comportamento scorretto della convenuta, indipendentemente dalla sua posizione al momento della collisione. Il giudice di pace ha quindi respinto l’istanza, riconoscendo alle convenute il diritto al pagamento della pretesa di fr. 120.- fatta valere in via riconvenzionale.
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 12 febbraio 1999, __________ è insorta contro la decisione del giudice di pace, postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Dal punto di vista procedurale la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver basato il proprio giudizio su documenti che la convenuta __________ ha prodotto in contrasto con quanto dispone il nostro CPC, di non aver svolto alcun ruolo conciliativo avendo fatto propria la tesi di parte convenuta prima ancora di aver svolto l’istruttoria, e di non aver citato il teste da lei proposto. Nel merito l’insorgente lamenta un’arbitraria valutazione delle prove ad opera del primo giudice e conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale, con particolare riferimento alla conclusione cui egli è giunto in merito alla responsabilità dell’incidente, che deve essere ascritta alla manovra di retromarcia intrapresa dalla convenuta.
Con osservazioni 29 marzo 1999 __________ postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
La censura ricorsuale secondo la quale il primo giudice avrebbe irritualmente assunto agli atti degli scritti che la convenuta __________ ha allegato alla sua richiesta di rinvio dell’udienza del 13 gennaio 1997, merita di essere accolta. Infatti, secondo l’art. 294 cpv. 2 CPC è all’udienza di discussione che la parte convenuta deve produrre i documenti a sostegno delle proprie allegazioni e contestazioni, ogni successiva produzione dovendo essere considerata tardiva e inammissibile; a maggior ragione quando come in concreto non è stata portata a conoscenza della controparte. Di conseguenza, gli scritti allegati dalla convenuta alla sua richiesta di rinvio dell’udienza (allegati da 1 a 6), devono essere estromessi dall’incarto. In ogni caso, come si dirà in seguito, anche indipendentemente dall’errata assunzione agli atti di questi documenti della convenuta, la sentenza del giudice di pace non può essere considerata arbitraria.
Per quanto attiene al mancato tentativo di conciliazione da parte del giudice (art. 294 cpv. 1 CPC), va rilevato che anche qualora si volesse ammettere simile manchevolezza, la stessa non è soggetta a nessun tipo di sanzione, mentre della pretesa parzialità del giudice non si ha riscontro negli atti istruttori essendosi quest’ultimo limitato ad esporre durante l’udienza il proprio parere sul comportamento di chi si immette nel traffico, senza con ciò anticipare l'esito della vertenza.
Secondo l’art. 61 cpv. 2 LCS in presenza di un incidente della circolazione con soli danni materiali, il detentore di un veicolo a motore coinvolto ha l’onere processuale di provare la colpa o la temporanea incapacità di discernimento del detentore dell’altro veicolo o di una persona per la quale questi è responsabile o un difetto del veicolo della controparte.
Sulla base di questa regola fondamentale, spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione era da ricercare nel modo di guida della coprotagonista (retromarcia eseguita senza prestare attenzione ai veicoli a tergo), rispettivamente a quest’ultima provare la colpa dell’istante (immissione nella circolazione senza prestare la necessaria attenzione).
La conclusione del primo giudice, che ha ritenuto provata la colpa dell’istante e non quella della convenuta, non è arbitraria.
Infatti, mentre la violazione delle norme della circolazione è chiaramente emersa a carico dell’istante, con particolare riferimento alla manovra di immissione nella circolazione che questa, siccome proveniente da una strada secondaria regolata dal segnale di stop, avrebbe dovuto effettuare accordando la precedenza ai veicoli che si trovavano sulla strada alla quale intendeva accedere mentre, per sua stessa ammissione, durante tutta la manovra -ossia dal momento in cui ha lasciato l’area di posteggio per accedere a Via __________ sino al momento della collisione- ella ha sempre e solo verificato la circolazione alla sua destra (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, 1996, n. 3.5.1 ad art. 36 LCS), lo stesso non si può dire per quanto concerne la convenuta. A carico di quest’ultima l’istante non è riuscita a provare nessuna colpa, tantomeno quella di aver eseguito una manovra di retromarcia senza prestare attenzione alla circolazione a tergo, retromarcia che la convenuta ha sempre contestato sostenendo di essere stata investita quando era ferma con il proprio veicolo sulla carreggiata.
La ricorrente accenna alla versione dei fatti di un e () che il giudice non ha sentito. Essa tuttavia non pretende di aver proposto in causa questa prova e di conseguenza non può censurare la decisione impugnata per la mancata ammissione di una prova. Ritiene unicamente che il primo giudice non ha applicato adeguatamente l'art. 86 LCS. Sennonché, scopo della norma non è quello di supplire alle manchevolezze probatorie dell’istante -alla quale compete l’onere della prova delle proprie allegazioni- bensì quello di concedere al giudice la massima libertà di apprezzamento possibile circa la determinazione dei fatti (Bussy/Rusconi, op. cit., n. 2.1 ad art. 86 LCS). D'altra parte, il giudice di pace non risulta nemmeno che sia stato informato sulla presenza di un eventuale teste: non con l'istanza, né nell'ambito della discussione; ciò che escluderebbe la pratica possibilità di determinarsi d'ufficio sull'opportunità della prova.
In considerazione dell’esito del gravame, si può prescindere dall’esaminare le problematiche sollevate dalla resistente in merito alla carenza di legittimazione del rappresentante della ricorrente in questa sede processuale siccome sprovvisto della necessaria procura, nonché quella circa la partecipazione della figlia della ricorrente alla discussione dinanzi al giudice di pace.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 gennaio 1999 __________ è respinto.
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di versare alla controparte un’indennità di fr. 80.-.
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Lugano
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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