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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.12
Data decisione, Autorità: 18.05.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00012
Lugano 18 maggio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 2 febbraio 1999 presentato da
contro
la sentenza 25 gennaio 1999 del Giudice di pace del circolo di Malvaglia nella causa a procedura speciale in materia di contratto del lavoro promossa con istanza 22 giugno 1998 da
____________________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 1’040.– oltre interessi a saldo delle proprie pretese salariali, domanda accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 22 gennaio 1998 __________ ha convenuto in giudizio __________, ditta presso la quale aveva lavorato in qualità di apprendista, al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’040.– a saldo delle proprie pretese salariali;
che la convenuta si è opposta alla pretesa avversaria prevalendosi di un danno di pari importo che l’istante avrebbe cagionato a un macchinario di sua proprietà e di cui alla fattura 14 aprile 1998 (doc. H);
che con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l’istanza non avendo la convenuta provato di aver subito un danno a dipendenza del comportamento dell’istante;
che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera innanzi tutto al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto formale trattando la vertenza che oppone le parti secondo i disposti applicabili alle procedure inappellabili anziché quelli che regolano le cause derivanti da contratto di lavoro che prevedono in particolare la gratuità della procedura; nel merito rimprovera al giudice di pace di non aver considerato la pretesa da lei fatta valere in via riconvenzionale (o meglio, opposta in compensazione) non permettendole di proporre prove a sostegno della medesima e non avendo neppure ordinato la disgiunzione del giudizio in applicazione dell’art. 417 lett. d CPC;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che l’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, ritenuto che la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC);
che in quest’ottica spettava alla convenuta provare il benfondato della sua pretesa, basata sull’art. 321e cpv. 1 CO secondo il quale il lavoratore è responsabile del danno che cagiona intenzionalmente o per negligenza al datore di lavoro;
che in particolare spettava alla datrice di lavoro provare, oltre all’esistenza e la consistenza del danno, che questo è stato cagionato da una violazione da parte del lavoratore dei propri obblighi contrattuali (Brühwiler, Kommentar zum Einzelarbeitsvertrag, 1996, n. III ad art. 321e CO; Streiff/von Kaenel, Leitfaden zum Arbeitsvertragsrecht, 1992, n. 4 ad art. 321e CO);
che nel caso in rassegna, manca qualsiasi prova circa una violazione del contratto da parte del dipendente, in particolare la convenuta non ha provato che il danno alla pialla spessore sarebbe da addebitare a una negligenza dell’istante;
che per quanto attiene alla censura ricorsuale relativa alla lesione dei diritti di difesa della ricorrente, la stessa, oltre a non essere stata sostanziata, è pure destituita di fondamento;
che infatti la ricorrente non può dolersi in questa sede della mancata assunzione di prove che lei stessa non ha proposto (cfr. verbale 25 novembre 1998);
che a questo proposito va rilevato che pur trattandosi di una controversia in materia di lavoro retta dal principio indagatorio, spetta comunque e in ogni caso alle parti proporre al giudice l’assunzione di quelle prove necessarie a comprovare le loro ragioni (Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 417 n. 1);
che pure destituita di fondamento è la censura ricorsuale secondo la quale il giudice di pace avrebbe violato l’art. 417 cpv. 1 lett. d CPC non ordinando la disgiunzione del giudizio, ritenuto che contrariamente a quanto preteso dalla ricorrente, essa non ha proposto nessuna domanda riconvenzionale, né peraltro la prospettata disgiunzione essendo imposta in ogni caso;
che il ricorso merita invece di essere accolto nella misura in cui la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver posto a suo carico il pagamento di tasse e spese di giustizia, in evidente contrasto con l'art. 417 cpv. 1 lett. e CPC;
che in considerazione dell’accoglimento solo parziale del ricorso e della minima entità del giudicato rispetto al valore dell’impugnazione, non v’è motivo per riconoscere indennità in favore della ricorrente.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 2 febbraio 1999 __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 25 gennaio 1999 del Giudice
di pace del circolo di Malvaglia, limitatamente al suo dispositivo no. 2, è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
II. Non si prelevano tasse e spese.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Malvaglia.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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