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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 60.2012.131
Data decisione, Autorità: 29.05.2012, CRPTI
Titolo: Istanza di ispezione degli atti. Pretura quale istante
Incarto n. 60.2012.131
Lugano 29 maggio 2012/ps
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
cancelliera:
Daniela Fossati, vicecancelliera
sedente per statuire sull’istanza 2/3.04.2012 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere la trasmissione dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________;
premesso che PI 4, __________, interpellato da questa Corte, non ha presentato osservazioni in merito alla presente richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che a seguito delle segnalazioni attuate nel corso del mese di giugno 2010 da tre compagnie di assicurazione, tra cui la PI 3, contro PI 2 e contro PI 4, è stato aperto un procedimento penale a loro carico per l’ipotesi di reato di truffa sfociato, da un lato, nel decreto di accusa 24.01.2011 mediante il quale il procuratore pubblico Andrea Maria Balerna ha posto in stato di accusa dinanzi alla Pretura penale PI 2 siccome ritenuta colpevole di truffa consumata e tentata, tra l’altro, per quanto interessa la fattispecie qui in esame, per avere "(…) con la complicità di PI 4, redatto, in data 14 febbraio 2010, all’attenzione della compagnia assicurativa PI 3, presso la quale era assicurata, una dichiarazione di sinistro, indicando, sapendo di dire il falso, che, a seguito dell’incendio della sua vettura __________ targata __________, avvenuto in data 24 gennaio 2010 a __________, il computer portatile di sua proprietà, (…) del valore di circa fr. 1'500 (millecinquecento), era bruciato, non riuscendo nell’intento, non avendo l’assicurazione a tutt’oggi risarcito il sinistro", ed ha proposto la sua condanna ad una pena pecuniaria, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento di una multa e della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie, e meglio come descritto nel DA __________, e dall’altro lato, nel decreto di accusa DA __________ di medesima data emanato a carico di PI 4 (inc. MP __________);
che i suddetti decreti di accusa sono passati in giudicato e l’incarto MP __________ è stato quindi archiviato;
che con scritto 2/3.04.2012 – a valere quale istanza ex art. 62 cpv. 4 LOG – la IS 1 postula la trasmissione dell’incarto penale MP __________ nel frattempo archiviato, essendo stato richiamato con il consenso del giudice e delle parti ai fini dell’istruttoria della causa civile di cui all’incarto __________ promossa il 18.08.2011 da PI 2, __________ (patr. da: avv. __________, __________) contro la __________, __________ (patr. da: avv. __________, __________), in cui ha postulato la condanna della convenuta al pagamento della somma di CHF 25'155.90 (oltre interessi) in relazione ad un sinistro occorsole il 23/24.01.2010 (corrispondente alla fattispecie del considerando 1.3. del DA __________) ai suoi danni, importo che la Compagnia d’assicurazione ha rifiutato di risarcirle avendo annullato la sua polizza d’assicurazione retroattivamente in applicazione dell’art. 40 LCA a seguito della sua condanna di cui al DA __________ (istanza 2/3.04.2012 e scritto 29.03.2012 dell’avv. __________, doc. 1.a ivi annesso);
che a suffragio della sua richiesta la Pretura istante ha prodotto uno scritto datato 29.03.2012 dell’avv. __________, patrocinatore della PI 3 nel procedimento civile, in cui sono state riassunte le motivazioni che stanno alla base della presente istanza, ove emerge in particolare che il richiamo dell’incarto penale sarebbe necessario per comprovare che la parte attrice è stata giudicata in sede penale riguardo alla medesima fattispecie, che "(…) era solita ad ingannare gli istituti assicurativi" e che avrebbe agito in mala fede (scritto 29.03.2012, p. 2, dell’avv. __________ annesso all’istanza 2/3.04.2012, doc. 1.a);
che, come esposto in entrata, PI 4 – interpellato da questa Corte in ossequio al diritto di essere sentito – non ha presentato osservazioni in merito alla presente istanza;
che l’art. 62 cpv. 4 della Legge sull’organizzazione giudiziaria (LOG), in vigore dall’1.01.2011, che ha nella sostanza ripreso il testo del previgente art. 27 CPP TI, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Dopo la conclusione del procedimento penale, la Corte dei reclami penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti; la Corte dei reclami penali fissa le modalità dell’ispezione";
che come ricordato dalla prassi di questa Corte, in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie tendente ad ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se: (i) si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente; (ii) è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento; (iii) è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente; inoltre deve essere dato un legame di pertinenza dell’incarto richiamato con quello richiamante;
che nella fattispecie in esame – visti i motivi addotti nella presente richiesta – è certamente data una connessione tra la causa civile di cui all’incarto __________ pendente presso la Pretura istante e il procedimento penale dell’incarto MP __________ sfociato, tra l’altro, nel decreto di non luogo a procedere 24.01.2011 (DA __________) emanato a carico di PI 2, nel frattempo passato in giudicato, potendo essere indubbiamente utile ai fini dell’istruttoria e del giudizio civile riguardo in particolare all’incendio dell’autovettura di quest’ultima di cui al considerando 1.3 del DA __________ (reato perpetrato con la complicità di PI 4), poiché alla base di entrambi i procedimenti vi è la medesima fattispecie con le stesse parti;
che in casu è quindi adempiuto un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 62 cpv. 4 LOG;
che di conseguenza – dopo la crescita in giudicato della presente decisione – l’incarto penale MP __________ (una mappetta rosa, in originale) verrà trasmesso da questa Corte alla Pretura istante, con l’obbligo di restituirlo direttamente al Ministero, al più tardi, a procedimento civile concluso;
che la tassa di giustizia, contenuta al minimo, e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Per questi motivi,
visti l’art. 62 cpv. 4 LOG, l’art. 25 LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico della IS 1, , che le addosserà alle parti in base alle norme del CPC.
Rimedio di diritto:
Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
Per la Corte dei reclami penali
Il presidente La cancelliera
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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