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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.7
Data decisione, Autorità: 01.02.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00007
Lugano
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 23 gennaio 1999 presentato da
contro
la sentenza 15 gennaio 1999 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Riviera nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 30 ottobre 1998 da
(patr. __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’300.- oltre accessori nonché il rigetto dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. __________dell’UEF di Locarno, domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30 ottobre 1998 il Garage __________ di __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 2’300.-, pari alla pena convenzionale del 15% pattuita nel contratto di compravendita 10 novembre 1997 con il quale il convenuto ha acquistato dall’istante un veicolo Piaggio di tipo “Big Dek” al prezzo di fr. 14’800.-, veicolo che nonostante l’esplicita offerta di consegna da parte del venditore, il convenuto non ha più voluto ritirare;
che il convento si è opposto alla pretesa avversaria;
che con il querelato giudizio il primo giudice, previa valutazione delle risultanze istruttorie dalle quali ha dedotto l’effettiva conclusione di un contratto di compravendita tra le parti avente per oggetto un veicolo del valore di fr. 14’800.-, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 2’200.- oltre interessi del 5% dal 2 febbraio 1998, pari alla pena convenzionale del 15 % pattuita dalle parti in caso mora dell’acquirente nell’accettazione della cosa;
che con atto ricorsuale 23 gennaio 1999 __________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto dello scritto 23 gennaio 1999 del ricorrente non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del segretario assessore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, il ricorrente si limita a riproporre la propria versione dei fatti contestando quella fornita da controparte;
che è quindi impossibile individuare e decidere eventuali presupposti del richiesto annullamento del giudizio impugnato;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che vista la particolarità della fattispecie non si prelevano spese né tasse di giustizia.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 23 gennaio 1999 __________ è nullo.
Non si prelevano spese per il presente giudizio.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Riviera.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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