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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.4
Data decisione, Autorità: 20.01.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00004
Lugano 20 gennaio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 22 dicembre 1998 presentato da
(patr. __________)
contro
il decreto di stralcio 30 novembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Giubiasco nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 28 maggio 1998 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1’500.–, domanda sulla quale il primo giudice non si è pronunciato avendo decretato lo stralcio della causa dai ruoli,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 28 maggio 1998 il Garage __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’500.– a saldo della fattura emessa per lavori di riparazione eseguiti sul veicolo di quest’ultimo (ricerca ed eliminazione di due bulloni che si trovavano all’interno della “testa” del cilindro del motore);
che il convenuto si è opposto alla pretesa di parte istante per il fatto che questa, anziché effettuare l’intervento richiesto, avrebbe danneggiato il motore, ciò che lo ha costretto a noleggiare un veicolo sostitutivo;
che all’udienza di discussione del 29 settembre 1998 il giudice ha anticipato la sua intenzione di chiedere l’allestimento di una perizia tecnica senza che le parti vi si siano opposte;
che è solo con scritto 12 ottobre 1998 che la parte istante si è opposta all’allestimento di una perizia ritenendola inutile visto il tempo trascorso dall’intervento oggetto della fatturazione controversa;
che con decisione 23 ottobre 1998 il giudice di pace ha ordinato l’allestimento di una perizia tecnica ad opera dell’ing. __________ assegnando alle parti un termine scadente il 3 novembre 1998 per la formulazione di quesiti peritali;
che il convenuto ha proposto le sue domande peritali con scritto 30 ottobre 1998;
che l’istante, con scritto 3 novembre 1998, ha ribadito la propria opposizione all’allestimento di una perizia pur proponendo propri quesiti peritali a titolo subordinato;
che l’11 novembre 1998 il giudice ha trasmesso alle parti i quesiti peritali assegnando loro un termine di 15 giorni per eventuali osservazioni, termine entro il quale le stesse avrebbero pure dovuto procedere al pagamento di fr. 500.- ognuna per le presumibili spese peritali, pena lo stralcio della causa ai sensi dell’art. 12 LTG;
che con lettera 13 novembre 1998 la parte istante ha dichiarato di non dar seguito al pagamento dell’anticipo delle spese peritali, ribadendo la sua opposizione alla perizia mentre il convenuto ha provveduto al pagamento dell’anticipo di propria competenza;
che così stando le cose il giudice di pace, con decreto 30 novembre 1998, ha stralciato la causa dai ruoli;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice la violazione di norme di procedura per non aver cercato di conciliare le parti, per aver impostato la procedura su uno scambio di allegati scritti violando così il principio dell’immediatezza e dell’oralità e per aver ordinato di sua iniziativa una perizia mai richiesta dalle parti, tantomeno dal convenuto;
che con istanza 22 dicembre 1998 __________–con riferimento al citato ricorso di __________– ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che controverso nella fattispecie è innanzi tutto il fatto che il primo giudice ha ordinato una perizia tecnica ritenuta superflua e inconcludente dalla ricorrente;
che l’art. 247 cpv. 1 CPC dà al giudice la possibilità di ordinare perizie su questioni di fatto la cui soluzione richieda conoscenze particolari;
che la prova peritale può essere ordinata d’ufficio, in ogni stadio della causa (art. 88 lett. a CPC);
che a dipendenza della natura della lite e trattandosi di facoltà riservata al giudice, questa Camera non può intervenire sulla scelta operata dal primo giudice di avvalersi di questo mezzo per accertare dei fatti determinanti ai fini della causa (Cocchi, Appunti sul tema della perizia giudiziaria nel processo civile, in REP 1994 161);
che giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad anticipare le spese –in concreto ad entrambe le parti come previsto dall’art. 9 cpv.5 LTG– di anticipare le spese giudiziarie presumibili, ritenuto che per spese giudiziarie ai sensi della normativa si intendono, tra le altre, anche le indennità ai periti (art. 2 LTG);
che secondo l’art. 12 cpv. 1 LTG se l’anticipazione non è fornita nel termine fissato, la petizione, l’istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo;
che di tale conseguenza l’istante era stata resa edotta in forma esplicita nell’ordinanza 11 novembre 1998;
che dottrina e giurisprudenza hanno confermato che i Cantoni possono prevedere che l’omissione di un atto di procedura, come è il caso per l’anticipo delle spese peritali da parte dell’istante, possa comportare conseguenze di ordine procedurale (II CCA 5 febbraio 1998 in re A./P. e riferimenti ivi contenuti), segnatamente la reiezione in ordine della causa (Cocchi/Trezzini, CPC, n. 1 ad art. 147);
che quindi lo stralcio della causa dai ruoli per mancato versamento dell’anticipo delle spese peritali da parte della ricorrente non può essere censurato;
che altrettanto infondato è l’assunto ricorsuale secondo cui il primo giudice avrebbe violato la procedura invitando le parti alla produzione di allegati scritti non previsti, poichè così agendo egli non ha limitato i diritti delle parti, né ha recato loro altro pregiudizio formale o sostanziale, né ha preso decisioni vietate dallo stesso codice di procedura civile;
che pure irrilevante è il rimprovero al giudice di non aver cercato di conciliare le parti, ritenuto che un’eventuale mancanza in tal senso non comporterebbe comunque nessuna sanzione processuale;
che per quanto attiene alla richiesta di gratuito patrocinio formulata da __________, a prescindere dall’esito sfavorevole del gravame e dalla mancata produzione di documentazione a sostegno della stessa, questa deve in ogni caso essere respinta non essendo egli parte al presente procedimento che concerne invece la società __________, persona giuridica peraltro non idonea a godere di tale beneficio (art. 155 CPC);
che alla luce di quanto sopra esposto il ricorso, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato;
che le spese di giustizia seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 22 dicembre 1998 di __________ è respinto.
L’istanza di assistenza giudiziaria 22 dicembre 1998 di __________ è irricevibile.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 100.–, sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Giubiasco.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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