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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.3
Data decisione, Autorità: 18.01.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00003
Lugano 18 gennaio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 23 dicembre 1998 presentato da
contro
la sentenza 21 dicembre 1998 del Giudice di pace supplente del circolo di Taverne nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 17 novembre 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 1’193.15 nonché il rigetto dell’opposizione da questi interposta al PE no. __________dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 17 novembre 1998 il garage __________ ha convenuto in giudizio __________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 1’193.15 a saldo delle fatture emesse il 4 luglio e il 24 settembre 1997 per riparazioni eseguite sul veicolo di quest’ultimo;
che con sentenza 21 dicembre 1998 il supplente Giudice di pace del circolo di Taverne, giudicando sulla base della documentazione prodotta dalla parte istante rimasta incontestata dal convenuto che non ha partecipato all’udienza, ha accolto l’istanza;
che con atto ricorsuale 23 dicembre 1998 __________ è insorto contro il predetto giudizio lamentando la violazione del proprio diritto di essere sentito non essendogli pervenuta la citazione all’udienza del 17 dicembre 1998;
che al ricevimento dell'istanza 17 novembre 1998 il giudice di pace ha citato le parti all’udienza di discussione per il successivo 17 dicembre;
che contrariamente a quanto preteso dal ricorrente, la citazione all’udienza gli è stata regolarmente spedita il 5 dicembre 1998 mediante invio raccomandato n__________ al suo domicilio a __________ di modo che, la stessa deve ritenersi siccome correttamente avvenuta avendo il primo giudice agito in ossequio alle esigenze di forma imposte dall’art. 124 cpv. 1 CPC;
che il mancato ritiro della citazione, con conseguente rinvio della medesima al mittente, deve quindi essere addebitato al ricorrente senza che questi possa dolersi della violazione del suo diritto di essere sentito;
che infatti in simili casi, per costante giurisprudenza del Tribunale federale, l’invio si ritiene notificato al destinatario l’ultimo dei sette giorni utili durante i quali rimane depositato presso l’ufficio postale (art. 169 cpv. 1 lett. d, e Ordinanza (1) della legge sul servizio delle poste RS 783.01; DTF 116 Ia 90 consid. 2a; Cocchi/Trezzini, CPC, ad art. 124, n. 4, 9 e 11);
che a prescindere da ciò questo giudice, in virtù dell’art. 142 cpv. 2 CPC, è tenuto a rilevare d’ufficio la nullità della sentenza;
che questa circostanza è data nel caso concreto poiché la sentenza impugnata è del tutto carente di motivazione (art. 285 cpv. 2 lett. e CPC);
che la motivazione di una pronuncia è sufficiente quando permette di dedurre per quale ragione il giudice si è determinato in un certo modo, rispettivamente offrendo alle parti la possibilità di impugnazione relativa al merito della causa, non bastando al proposito il rinvio alla documentazione prodotta (Cocchi/ Trezzini, CPC, art 285, n. 1 , 2, 9, 12 e 16);
che nel caso concreto, il supplente giudice di pace non solo non offre queste indicazioni, ma sembra accogliere l’istanza solo a dipendenza della contumacia del convenuto;
che, per contro, anche di fronte a un convenuto assente dalla causa, il giudice non può esimersi dall’esame del merito, giustificando la propria decisione in base alle prove assunte;
che, stando così le cose, la sentenza del supplente giudice di pace dev’essere annullata, l’incarto ritornato al medesimo perché proceda non già a riconvocare le parti, ma semplicemente a emettere un nuovo giudizio, debitamente motivato;
che, rilevata d’ufficio l’irregolarità del giudizio, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere evaso senz’altro (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che vista la particolarità del caso non si prelevano spese né tasse di giustizia, né si giustifica l’assegnazione di un’indennità al ricorrente le cui censure non avrebbero comunque trovato accoglimento;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC
pronuncia: 1. La sentenza 21 dicembre 1998 del supplente Giudice di pace del circolo di Taverne è nulla.
Di conseguenza gli atti sono ritornati al giudice di pace per nuovo giudizio.
Non si prelevano tasse e spese per il presente giudizio, né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Taverne.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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