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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1999.1
Data decisione, Autorità: 20.01.1999, CCC
Incarto n. 16.99.00001
Lugano 20 gennaio 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 4 dicembre 1998 presentato da
contro
la sentenza 1° dicembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Bellinzona nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 30 ottobre 1998 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dall’escussa al PE no. __________ dell’UEF di Bellinzona, domanda accolta dal primo giudice, che tuttavia non ha assegnato alcuna indennità processuale all’istante;
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 30 ottobre 1998 __________ ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 1’000.- corrispondenti alle ripetibili decise in favore dell’istante con sentenza 21 gennaio 1998 del Tribunale del Distretto Moesa, passata in giudicato;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la presenza di un valido titolo esecutivo nella documentazione prodotta dall’istante, rimasta incontestata dall’escussa assente al contraddittorio, ha accolto l’istanza ponendo a carico dell’escussa la tassa di giustizia di fr. 120.-;
che con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulando l’annullamento del dispositivo n. 2 laddove il primo giudice non le ha riconosciuto nessuna indennità nonostante l’integrale accoglimento della sua domanda;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC, disposto sul quale la ricorrente basa implicitamente il proprio gravame, una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 62 OTLEF, al quale rinvia l’art. 26 LALEF, nelle cause a procedura sommaria il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese dalla stessa sostenute;
che in concreto, a dipendenza del tenore del testo di legge, che diversamente dall’art. 148 CPC invocato dalla ricorrente non impone al giudice la condanna della parte soccombente al pagamento di un’indennità alla parte vincente ma gli riserva questa facoltà (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 164 n. 16), il fatto per il primo giudice di non aver riconosciuto all’istante nessuna indennità nonostante un’esplicita richiesta in tale senso, non può essere considerato arbitrario;
che di conseguenza il ricorso, che non ha evidenziato nessun titolo di cassazione, deve essere respinto;
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si rilevi inammissibile o manifestamente infondato.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 4 dicembre 1998 di __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per complessivi fr. 50.–, sono poste a carico della ricorrente.
Intimazione a:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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