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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.127
Data decisione, Autorità: 27.04.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00127
Lugano 27 aprile 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 novembre 1998 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
contro
la sentenza 5 novembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 22 aprile 1998 nei confronti di
(rappr. da __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’000.– oltre interessi, domanda respinta dal primo giudice che ha invece parzialmente accolto la domanda fatta valere in via riconvenzionale dalla convenuta,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando ogni sua responsabilità avendo aperto la portiera entro la linea di demarcazione del proprio posteggio. Dal canto suo ha invece addebitato l’urto alla manovra di posteggio effettuata a velocità inadeguata dall’istante, che le ha cagionato un danno alla portiera di fr. 2’000.–, di cui chiede in via riconvenzionale il risarcimento.
Con il querelato giudizio il primo giudice, addebitando a entrambi i protagonisti la colpa dell’accaduto, ha suddiviso le responsabilità in ragione di 2/3 a carico dell’istante per non aver saputo padroneggiare il proprio veicolo, e 1/3 a carico della convenuta per non aver assunto le necessarie cautele prima di scendere dal veicolo. Il giudice ha quindi respinto l’istanza mentre ha accolto la domanda riconvenzionale della convenuta limitatamente a fr. 1’330.–.
Con il presente tempestivo gravame __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove addebitandole, anche solo parzialmente, la causa della collisione, che deve invece essere ricercata unicamente nel comportamento del conducente del veicolo della convenuta. Critica inoltre il calcolo susseguente alla suddivisione delle responsabilità.
Con osservazioni 12 gennaio 1999 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
La questione deve essere risolta sulla base della LCS, applicabile alle strade pubbliche nella definizione delle quali rientrano anche gli spazi aperti utilizzabili per la circolazione degli utenti (Bussy & Rusconi, Code suisse de la circulation routière, Commentaire, 1996, art. 1, n. 2.2 e 2.4), come il posteggio pubblico ove è avvenuta la collisione.
Per quanto attiene alla responsabilità delle parti, trattasi di responsabilità di tipo causale dovuta all’impiego del veicolo (Bussy & Rusconi, op.cit., art. 58, n. 5.1, art. 63, n. 1.7.1), da qui la legittimazione passiva della convenuta quale detentrice del veicolo (art. 58 LCS).
Sulla base di questa regola fondamentale, all’istante incombeva l’onere di provare la colpa del coprotagonista, ovvero che il danno dalla stessa subito è stato cagionato dall’improvvisa apertura della portiera da parte di quest’ultimo.
L’art. 21 ONC, che regola il comportamento da assumersi in caso di fermata o parcheggio, prevede che prima di aprire le portiere deve essere usata particolare attenzione a chi proviene da tergo. Quest’obbligo di prudenza, che deriva dalla regola generale di cui all’art. 26 LCS secondo la quale nella circolazione ciascuno deve comportarsi in modo da non essere di ostacolo né di pericolo per coloro che usano la strada conformemente alle norme della circolazione (Bussy/Rusconi, art. 26, n. 2.3), non si applica solo all’apertura delle portiere in caso di fermata del veicolo nella circolazione, ma si estende in genere alle operazioni di entrata e uscita dal veicolo (BJM 1981, 271).
Nel caso concreto, il conducente del veicolo della convenuta non ha fatto prova di sufficiente attenzione aprendo la portiera mentre il veicolo dell’istante già si trovava a metà posteggio, circostanza questa che la convenuta non ha contestato.
Per sua stessa ammissione egli ha infatti semplicemente “gettato uno sguardo all’indietro” senza però verificare se vi fossero eventuali ostacoli sulla sua sinistra, verifica che si imponeva in considerazione delle peculiarità del luogo ove è avvenuto l’incidente (area di posteggio).
La censura ricorsuale è pertanto pertinente e il ricorso dev’essere accolto poiché il giudizio nel suo complesso è arbitrario.
A titolo abbondanziale si osserva che nemmeno si giustificherebbe –in base alla ripartizione delle responsabilità operata dal giudice di pace– di respingere integralmente la domanda principale: i quesiti cui era chiamato a rispondere il primo giudice erano infatti due, solo per caso identici nelle cifre.
Accogliendo il ricorso e ricorrendo i presupposti d’applicazione dell’art. 332 cpv. 2 CPC, la Camera è tenuta a decidere il merito della controversia, con il conseguente accoglimento dell’istanza nella misura di fr. 2’000.–, rimasta incontestata, oltre agli interessi del 5% dalla data dell’incidente.
L’assenza di un verbale non permette in particolare di verificare se il giudice ha ossequiato le norme che regolano l’assunzione del teste, ovvero l’art. 234 cpv. 3 e 4 CPC (dichiarazione circa l’esistenza o meno di un interesse o di un motivo di inimicizia, facoltà di non deporre), l’art. 235 (giuramento) e l’art. 238 cpv. 2 e 3 (approvazione e sottoscrizione del verbale da parte del teste), norme la cui violazione comporta la nullità della prova (art. 238bis CPC). In concreto, le prove testimoniali, delle quali si ha notizia soltanto nella decisione, sarebbero in ogni caso nulle a dipendenza di queste carenze formali.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 20 novembre 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 5 novembre 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza 22 aprile 1998 di __________ è accolta. Di conseguenza __________ è condannata a pagare all'istante la somma di fr. 2’000.– oltre interessi al 5% dal 20 ottobre
La domanda riconvenzionale di __________ è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 150.– e le spese di fr. 40.–, da anticipare come di rito dalla parte istante, sono poste a carico di __________ la quale rifonderà all’istante un’indennità di fr. 100.–.
II. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 150.–, già anticipati dalla ricorrente, sono poste a carico di __________, la quale verserà alla ricorrente un’indennità di fr. 200.– per questa sede.
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Agno.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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