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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 10.2010.541
Data decisione, Autorità: 20.03.2012, PRPEN
Titolo: Guida in stato di inattitudine, infrazione alle norme della circolazione, inosservanza dei doveri in caso d'infortunio, elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida; violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
Incarto n. 10.2010.541 DA 4208/2010
Bellinzona 20 marzo 2012
Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Giudice della Pretura penale
Sonia Giamboni Tommasini
sedente con Petra Vanoni in qualità di Segretaria per giudicare
ACCU 1 (difensore: avv. DI 1, )
prevenuto colpevole di 1. guida in stato di inattitudine
per aver condotto l’autovettura __________ targata TI __________ essendo in stato di ubriachezza così come risulta dal parere medico attestante uno stato di inabilità “pronunciato”;
fatti avvenuti a __________ il 24.06.2010;
reato previsto dall'art. 91 cpv. 1 LCStr;
per avere, circolando nello stato psico-fisico surriferito, negligentemente perso la padronanza di guida cozzando a più riprese contro il cordolo del marciapiede posto sulla sua destra, mantenendo inoltre una distanza insufficiente dalla vettura che lo precedeva. Nell’immettersi sull’intersezione con percorso rotatorio obbligato, ha poi negligentemente perso la padronanza di guida sbandando così sulla sua destra cozzando contro un muro posto a delimitazione del campo stradale;
fatti avvenuti a __________ il 24.06.21010;
reato previsto dall'art. 90 cifra 1 LCStr, in relazione con gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2 LCStr, art. 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 12 cpv. 1 ONC;
per aver abbandonato il luogo dell'incidente surriferito senza osservare i doveri impostigli dalla legge, in specie senza avvisare immediatamente il danneggiato o avvertire senza indugio la polizia;
fatti avvenuti a__________ il 24.06.21010;
reato previsto dall'art. 92 cpv. 1 LCStr, in relazione con l'art. 51 cpv. 1 e 3 LCStr;
per essersi intenzionalmente opposto all’analisi dell’alito e alla prova del sangue per la determinazione dell'alcolemia ordinata dall'autorità, malgrado l'avvertimento sulle possibili conseguenze penali del suo rifiuto;
fatti avvenuti a __________ il 24.06.21010;
reato previsto dall'art. 91a cpv. 1 LCStr;
per avere, in occasione del suo fermo per i fatti summenzionati, usato violenza contro due agenti di polizia, minacciandoli di ammazzarli e di “fargliela pagare”, mordendo pure a due riprese uno di loro;
fatti avvenuti sul tratto da __________ a__________ il 24.06.2010;
reato previsto dall'art. 285 cifra 1 CPS;
perseguito con decreto d’accusa del 27 settembre 2010 n. 4208/2010 del AINQ 1 che propone la condanna:
Alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 150.- ciascuna (art. 34 e segg. CPS), corrispondenti a complessivi fr. 13'500.-, con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 90 (art. 34 e 36 CPS).
Alla multa di fr. 2'000.- ritenuto che in caso di mancato pagamento, sarà sostituita con una pena detentiva di giorni 20 (venti) (art. 106 cpv. 2 CPS).
Alla revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 60.00 ciascuna per complessivi fr. 5'400.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 18.04.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la stessa sarà sostituita con una pena detentiva di 90 (novanta) giorni (art. 36 CPS).
Al pagamento della tassa di giustizia di fr. 200.- e delle spese giudiziarie di fr. 300.-.
La condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS.
vista l'opposizione interposta tempestivamente in data 6 ottobre 2010 dall'accusato;
sentito il difensore, il quale chiede in via principale il proscioglimento da tutti i capi di imputazione per mancanza di prove, per quanto attiene ai reati legati alle norme della circolazione e per la grave situazione in cui versava per gli altri due reati; in via subordinata chiede il proscioglimento dai capi d’imputazione 1, 2 e 3 in mancanza di prove, mentre per i capi di imputazione 4 e 5 postula l’applicazione di tutte le attenuanti generiche e dei principi sanciti dall’art. 47 CP, in considerazione segnatamente dell’effetto che la pena avrebbe sulla sua situazione personale, con conseguente riduzione della pena proposta a 60 aliquote giornaliere da fr. 10.- ciascuna, da porre a beneficio della sospensione condizionale della pena; in ogni caso chiede la non revoca della sospensione condizionale concessa alla precedente condanna;
sentito da ultimo l'accusato;
posti a giudizio i seguenti quesiti
1.1. guida in stato di inattitudine,
1.2. infrazione alle norme della circolazione,
1.3. inosservanza dei doveri in caso di infortunio,
1.4. elusione dei doveri in caso di infortunio,
1.5. violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari
per i fatti commessi nelle circostanze descritte nel decreto d’accusa in questione?
Quale deve essere l’eventuale pena?
L’imputato può beneficiare della sospensione condizionale dell’eventuale pena e, se sì, a quali condizioni?
Deve essere revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna per complessivi fr. 5’400.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale il 18 aprile 2008?
A chi vanno caricate la tassa e le spese di giudizio?
letti ed esaminati gli atti;
visti gli art. 26 cpv. 1, 27 cpv. 1, 31 cpv. 1 e 2, 51 cpv. 1 e 3, 90 cifra 1, 91 cpv. 1, 91a cpv. 1, 92 cpv. 1 LCStr; 2 cpv. 1, 3 cpv. 1, 7 cpv. 2, 12 cpv. 1 ONC; 42, 46, 47, 106 CP; 455, 453 CPP-CH; 9 e segg., 273 e segg. CPP-TI; 22 LTG;
rispondendo ai quesiti posti;
proscioglie ACCU 1
dal capo di imputazione
dichiara ACCU 1
autore colpevole di
guida in stato di inattitudine,
infrazione alle norme della circolazione,
elusione di provvedimenti per accertare l'incapacità alla guida,
violenza o minaccia contro le autorità e i funzionari,
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 4208/2010 del 27 settembre 2010.
condanna ACCU 1
1.1. l’accusato è avvertito che in caso di mancato pagamento la pena pecuniaria sarà sostituita da una pena detentiva, ritenuto che un’aliquota giornaliera corrisponde ad un giorno di pena detentiva (art. 36 cpv. 1 CP).
2.1. in caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 10 (dieci) giorni (art. 106 cpv. 2 CP).
non revoca il beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da fr. 60.00 ciascuna per complessivi fr. 5'400.- decretata nei suoi confronti dalla Pretura penale del Cantone Ticino il 18.04.2008 (art. 46 cpv. 1 CPS), ma ne prolunga il periodo di prova di due anni.
comunica che la condanna verrà iscritta a casellario giudiziale e sarà eliminata trascorso il periodo previsto dall’art. 369 CPS;
avverte che questo giudizio può essere impugnato mediante appello; lo stesso va annunciato alla Pretura penale entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza, per scritto oppure oralmente a verbale. Entro lo stesso termine può essere chiesta la motivazione della sentenza.
Intimazione a: - seduta stante
, , ,
per raccomandata
alla crescita in giudicato
Comando della Polizia cantonale, Bellinzona,
Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, Lugano,
Servizio di coordinamento cantonale in materia di casellario giudiziale, Bellinzona,
Ufficio dell’incasso e delle pene alternative, Torricella,
Sezione della circolazione, Ufficio giuridico, Camorino (2639).
terzi implicati
P_GLOSS_TERZI
La giudice: La segretaria:
Distinta spese a carico di ACCU 1
fr. 3'600.- pena pecuniaria
fr. 500.- multa
fr. 400.- tassa di giustizia
fr. 350.- spese giudiziarie
fr. 4'850.- totale
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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