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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.126
Data decisione, Autorità: 20.04.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00126
Lugano 20 aprile 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 20 novembre 1998 presentato nella forma dell’appello da
(rappr. dal __________)
contro
la sentenza 11 novembre 1998 del Pretore del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura speciale in materia di salari e mercedi promossa con istanza 23 luglio 1998 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 5’833.66 oltre interessi a titolo di pretese salariali, domanda estesa a fr. 7’505.50 e accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 6’173.50 oltre interessi del 5% dal 23 luglio 1998,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 23 luglio 1998 __________ i ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro __________, alle dipendenze della quale ha lavorato in qualità di addetta alle pulizie, al fine di ottenere il pagamento di fr. 5’833.66 -domanda estesa in prosieguo di causa a fr. 7’505.50- a saldo delle proprie pretese salariali per il periodo di malattia che si è protratto dall’8 settembre 1997 al 14 settembre 1998 (data della discussione dell’istanza);
che la convenuta ha riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente all’importo di fr. 2’015.75;
che con il querelato giudizio il pretore, accertata la durata del contratto sino al 30 giugno 1998, ha riconosciuto all’istante l’importo di fr. 6’173.50 pari al salario dovuto dall’inizio della malattia (8 settembre 1997) sino al termine del contratto (30 giugno 1998) calcolato sulla base di una media mensile di 70 ore lavorative per un salario orario di fr. 18.-;
che con il presente tempestivo ricorso, che deve essere trattato quale ricorso per cassazione in virtù dei combinati disposti di cui agli art. 418 e 400 CPC, __________ è insorta contro il predetto giudizio;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che giusta l’art. 329 cpv. 2 CPC il ricorso per cassazione, per esser considerato valido, deve contenere le domande di ricorso nonché i motivi di fatto e di diritto sui quali lo stesso si fonda precisando (o almeno illustrando) il motivo di cassazione invocato, caso contrario l’atto è nullo (cpv.3);
che nel caso concreto il contenuto del ricorso 20 novembre 1998, a prescindere dalla sua improponibilità quale ricorso cautelativo così come prospettato dalla ricorrente, non supera la soglia imposta dalla procedura per essere trattato come ricorso per cassazione;
che infatti, invece di indicare a questa Camera le sue critiche alla decisione del pretore relativamente agli accertamenti istruttori (risultanti dalle prove) o riguardanti l’applicazione di norme di diritto, la ricorrente rivendica il pagamento del salario sino al 14 settembre 1998, estendendo in modo inammissibile la propria domanda oltre quanto fatto valere dinanzi al primo giudice;
che il ricorso è pure carente dal punto di vista dell’indicazione delle domande di ricorso, non avendo la ricorrente formalmente chiesto l’annullamento del giudizio impugnato, che è poi lo scopo del ricorso per cassazione (Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 1979, p. 487);
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso, non vengono assegnate ripetibili di questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: 1. Il ricorso 20 novembre 1998 di __________ è nullo.
Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio.
Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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