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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.124
Data decisione, Autorità: 12.11.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00124
Lugano 12 novembre 1998/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 5 novembre 1998 presentato da
rappr. dall’amministratore unico __________
Contro
la sentenza 22 ottobre 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 7 luglio 1998 da
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta
dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, domanda accolta dal primo
giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con istanza 7 luglio 1998 __________ ha chiesto il rigetto in via provvisoria dell’opposizione interposta da __________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 1’356.-;
che al contraddittorio indetto per il 7 ottobre la convenuta non ha fatto atto di comparsa;
che con il querelato giudizio il giudice di pace ha accolto l’istanza rigettando in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta al PE in discussione, considerando in particolare:
che la mancata comparsa dell'escussa dev'essere intesa "nel senso che non ha nulla da opporre all'istanza di rigetto";
che con il presente tempestivo ricorso __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale poiché l'unico documento prodotto dall’istante, ossia il precetto esecutivo, non può equivalere a valido riconoscimento del debito;
che giusta l’art. 327 lett. g CPC una sentenza del Pretore o del Giudice di pace può essere annullata quando è stata manifestamente violata una norma di diritto materiale o formale oppure in caso di valutazione manifestamente errata di atti di causa o di prove;
che secondo l’art. 82 LEF il creditore può chiedere il rigetto provvisorio dell’opposizione se il credito si fonda su di un riconoscimento di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata, dal quale risulti la volontà del debitore di pagare una determinata somma di denaro;
che nella procedura di rigetto dell’opposizione il giudice accerta d’ufficio e in ogni stadio di causa se la documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (Rep 1972 344, 1975 101, 1989 331; CCC 31.8.1988 in re C./T., 13.4.1989 in re M./D.SA);
che nella concreta fattispecie, il solo atto che l’istante ha prodotto a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione è il precetto esecutivo, documento che viene allestito dall’ufficio esecuzioni sulla base delle indicazioni che vengono fornite dal creditore nella domanda di esecuzione (art. 69 LEF);
che quindi nello stesso non è possibile intravedere un riconoscimento di debito ai sensi del fondamentale concetto surriferito;
che tantomeno può essere dedotto un riconoscimento (implicito) del debito dall'assenza dell'escussa dal contraddittorio, poiché se una parte non compare è fatto obbligo al giudice di decidere in base agli atti (art. 20 cpv. 4 nuova LALEF);
che di conseguenza il ricorso, che ha evidenziato il titolo di cassazione invocato, con particolare riferimento all’erronea applicazione dell’art. 82 LEF e dell'art. 20 LALEF, deve essere accolto;
che poiché il giudizio querelato è frutto di un errore manifesto commesso dal primo giudice, la notifica del ricorso alla controparte per eventuali osservazioni perde significato e il ricorso può essere accolto senz’altra formalità (CCC 23 giugno 1993 in re P./S.);
che tuttavia, a dipendenza della procedura seguita in questa sede, non è possibile caricare spese alla parte resistente;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la OTLEF
pronuncia:
I. Il ricorso per cassazione 5 novembre 1998 di __________ è accolto.
Di conseguenza la sentenza 22 ottobre 1998 del Giudice di pace del circolo di Agno è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L’istanza è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 150.-, da anticipare dall’istante,
rimane a suo carico.
II. Non si prelevano spese né tassa di giustizia. Non si attribuiscono indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del Circolo di Agno
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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