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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.120
Data decisione, Autorità: 21.04.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00120
Lugano 21 aprile 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 19 ottobre 1998 presentato da
(patr. dallo studio legale __________)
contro
la sentenza 2 ottobre 1998 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord nella causa a procedura speciale in materia di salari e mercedi promossa con istanza 5 giugno 1998 nei confronti di
(patr. dallo studio legale __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’380.45 netti oltre accessori a saldo delle proprie pretese salariali, domanda poi ridotta a fr. 3’312.75 e respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
è stata assunta alle dipendenze della ditta __________, ora in liquidazione, in qualità di operaia pulitrice a far tempo dal 17 gennaio 1996 (doc. A).
Dall’inizio del contratto sino al 6 giugno 1997, data sino alla quale è stata regolarmente pagata, la lavoratrice ha svolto le proprie mansioni presso la famiglia __________ di __________, dopo di che, avendo quest’ultima rinunciato ai servizi della ditta __________, __________ è stata licenziata per la fine di agosto 1997 (doc. B). Contestando la tempestività della disdetta 30 giugno 1997 siccome pervenuta agli inizi del mese di luglio e quindi effettiva solo per la fine di settembre 1997, con istanza 5 giugno 1998 __________ ha convenuto in giudizio la sua ex datrice di lavoro al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’380.45, poi ridotti a fr. 3’312.75 netti oltre accessori, corrispondenti al salario di sua spettanza per i mesi da giugno a settembre 1997.
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di dover remunerare la lavoratrice per il periodo di disdetta ritenuto che quest’ultima ha rifiutato tutte le proposte di lavoro alternative che le sono state formulate per questo periodo.
Con il querelato giudizio il pretore, accertato preliminarmente che lo scritto 30 giugno 1997 della convenuta costituisce a tutti gli effetti una disdetta del contratto di lavoro valida per la fine del mese di settembre 1997, ha nondimeno respinto l’istanza per il fatto che la lavoratrice, nonostante non fosse stata esonerata dal prestare la propria opera durante il periodo di disdetta, ha rifiutato tutte le offerte di lavoro proposte dalla datrice di lavoro nello stesso scritto 30 giugno 1997 (doc. B).
Con il presente tempestivo gravame, al quale è stato concesso effetto sospensivo con decreto 21 ottobre 1998, __________ è insorta contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. La ricorrente rimprovera al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le risultanze istruttorie, in particolare per aver posto a suo carico le conseguenze della mancata ripresa del lavoro nonostante sia stata la datrice di lavoro ad ordinarle di stare a casa al termine dell’attività svolta presso la famiglia __________, proponendole poi delle occupazioni alternative solo con la disdetta 30 giugno 1997; occupazioni che ella non ha potuto accettare non disponendo di un mezzo di trasporto idoneo per recarsi sul posto di lavoro, mentre l‘ulteriore proposta di impiego presso la ditta __________ non ha potuto essere accettata siccome configurante una modifica unilaterale del contratto.
Con osservazioni 3 novembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Nel caso di specie, sulla base del contratto sottoscritto dalle parti il 17 gennaio 1996 (doc. A), che prevedeva un salario orario di fr. 16.- incluse le vacanze e un orario di lavoro flessibile, l’istante ha lavorato quale donna delle pulizie presso la famiglia __________ di __________ dal giorno della sua assunzione sino al 6 giugno 1997, data per la quale la famiglia __________ ha rinunciato, per motivi indipendenti dalla lavoratrice, alle prestazioni della convenuta. Durante questo periodo l’istante ha effettuato una media di 20 ore settimanali (cfr. pto. 4 istanza), per un salario mensile netto di fr. 1’095.10 (doc. H).
Trattasi in sostanza di un rapporto di lavoro a tempo parziale, o comunque a questo assimilabile, con il quale il lavoratore s'impegna nei confronti e a favore del datore di lavoro a prestare in modo continuativo lavoro a ore, a mezze giornate o a giornate (Rehbinder, op.cit., art. 319 CO, N. 25). Può trattarsi quindi anche di prestazioni di lavoro irregolari nell'ambito di un rapporto di base ininterrotto (Brühwiler, op.cit., art. 319 CO, N. 12; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, 1992, art. 319 CO, N. 18). Il contratto di lavoro a tempo parziale, previsto dall'art. 319 cpv. 2 CO, non è regolato in modo particolare dal diritto svizzero, mentre diverse sono le forme nelle quali si concretizza (JAR 1994, 89 e segg.: Informazioni BIGA). In alcune di esse il lavoratore è particolarmente esposto alla volontà del datore di lavoro che determina quando e per quanto tempo il lavoro dev'essere prestato, ossia condiziona il reddito del lavoratore in funzione del fatto che gli vengono retribuite soltanto le ore effettive di lavoro: anche in questo caso, poiché la legge non prevede norme di protezione, la dottrina suggerisce di pattuire minimi e massimi d'impiego settimanale, il tempo d'impiego minimo per ogni prestazione lavorativa, ecc. Una pattuizione prudente s'impone dal momento che il contenuto del contratto di lavoro a tempo parziale, al di fuori delle norme cogenti del diritto del lavoro, dipende esclusivamente dalla volontà delle parti. Se ne deduce che, se il datore di lavoro non garantisce un determinato volume di lavoro, il lavoratore non ha diritto a una maggiore occupazione di quella offertagli in concreto, né a una retribuzione diversa da quella corrispondente al lavoro prestato (Brühwiler, op.cit., art. 319, N. 12).
Nell'ambito del contratto in esame non è stato determinato il luogo di lavoro. La ricorrente rimprovera al pretore di non aver ritenuto il contrario in base alle allegazioni di controparte. Sennonché, né l'istante ha provato che il suo contratto fosse esclusivamente vincolato all'appalto con la famiglia __________, né le affermazioni della controparte hanno il significato preteso. Esse descrivono infatti -in modo non equivoco- le difficoltà della convenuta nel trovare una soluzione alternativa poiché la lavoratrice -assunta fin dall'inizio in funzione delle esigenze della famiglia __________ - aveva prestato la sua opera esclusivamente presso quel cliente. La convenuta non ha invece mai ammesso che ciò escludesse la possibilità di svolgere il lavoro di pulizia presso altri suoi clienti.
Una seconda censura concerne l'offerta di prestare lavoro, dovuta dalla lavoratrice dopo aver cessato l'attività presso la famiglia __________ e quindi durante il periodo di disdetta. Orbene, con la conclusione del contratto la convenuta si è garantita la possibilità di trovare alla propria dipendente una nuova sistemazione con un diverso orario lavorativo, senza che ciò configuri una modifica delle condizioni contrattuali come preteso dalla ricorrente, ritenuto che il contratto non prevede nulla in merito al posto e all’orario di lavoro, salvo l’orario flessibile.
In quest’ottica, ultimata l’attività presso la famiglia __________ il 6 giugno 1997, l’istante era quindi tenuta -in linea di principio- ad accettare le nuove proposte di impiego formulate dalla datrice di lavoro. Questa, pur dimostrando disponibilità in tal senso, ha avuto difficoltà, nella ricerca di un’alternativa. Anzi, nel caso concreto, ammette "di non aver saputo dove collocarla”. Determinante è perciò il fatto che l'offerta di impieghi alternativi è avvenuta soltanto con la lettera di licenziamento del 30 giugno 1997 (doc. A), mentre per il periodo precedente, ossia quello dal 6 (ultimo giorno di lavoro presso la famiglia __________) al 30 giugno 1997, la datrice di lavoro non ha proposto nessuna alternativa. A tal fine nulla giova alla convenuta il richiamo allo scritto 1° luglio 1997 dell’impresa di pulizia __________ (doc. E) secondo il quale l’istante avrebbe dovuto iniziare un’attività presso quest’ultima il 15 giugno 1997, ritenuto che questo scritto non è stato indirizzato alla lavoratrice bensì alla convenuta, ragione per la quale non è dato di sapere se l’interessata fosse a conoscenza di questa possibilità di occupazione alternativa già nel corso del mese di giugno 1997. Non riconoscendo all'istante il diritto al salario nemmeno per le tre settimane del mese di giugno, malgrado non esistesse (pacificamente) una situazione di mora da parte della lavoratrice, il pretore ha giudicato -almeno su questo punto- in modo manifestamente contrario agli atti di causa.
La ricorrente rimprovera ancora al pretore di non aver tenuto conto della sua oggettiva impossibilità di raggiungere tempestivamente i luoghi di lavoro offerti in alternativa, così da rendere vana quell'offerta. Sennonché, in sede di discussione, la convenuta -supplendo alla carenza probatoria dell'istante- ha ammesso che la lavoratrice si era opposta a quell'offerta poiché comportava sedi e orari diversi tali da rendere difficile la sua presenza sui luoghi di lavoro nei tempi desiderati. Di più, ha esposto di aver voluto mostrare la sua buona volontà, cercando per la lavoratrice un lavoro più facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici, ossia presso il __________ di __________. Il pretore non ha tenuto conto di questa particolarità della fattispecie, decidendo in sfavore della lavoratrice in quanto non aveva accettato la prima offerta di lavoro sostitutivo: la conclusione è però scorretta poiché il problema è stato trasferito dalle parti medesime sulla questione __________, per la quale la ricorrente richiama -come già in prima sede- l'applicabilità dell'art. 333 cpv. 4 CO, assumendo l'illiceità del trasferimento a terzi del diritto alla prestazione di lavoro, da parte del datore di lavoro contrattuale, senza il consenso del lavoratore. La noma invero soffre eccezioni (Brühwiler, op. cit., art. 333 CO, n. 6); ma tant'è, poiché essenziale nella fattispecie è il fatto che -dopo il rifiuto (giustificato o no) della lavoratrice di prestare temporaneamente la sua opera per un altro datore di lavoro- non risulta che essa abbia mai più interpellato la convenuta per offrirle le sue prestazioni di lavoro, così da garantirsi il diritto al salario per tutta la rimanente durata di validità del contratto, ossia in conformità con l'art. 324 cpv. 1 CO. Infatti, il pagamento del salario senza prestazione lavorativa in caso d'impedimento al lavoro è dato nel caso di mora del datore di lavoro nella sua accettazione: ciò presuppone tuttavia un'espressione della disponibilità del lavoratore a prestare la sua opera: caso contrario subentra la presunzione dello scioglimento consensuale del rapporto lavorativo (Brühwiler, op. cit., art. 324, n. 3; Rehbinder, op. cit., art. 324, n. 11 segg.).
In tal modo, nel caso concreto, la mora del datore di lavoro non è intervenuta, liberando quest'ultimo dall'obbligo di pagamento del salario a partire da quando la lavoratrice, respinta ogni offerta di lavoro sostitutivo, non ha proceduto nel senso surriferito. Questo momento, tenuto conto che la prima offerta reca la data del 30 giugno ed è pervenuta all'istante il 2 luglio; che la seconda offerta (__________) non reca una data certa (teste __________) ma è collocata dall'istante nel corso del mese di luglio e che, per entrambe appare adeguato un breve tempo di riflessione, può essere fissato a metà del mese di luglio. Ne consegue che il diritto al salario si riferisce a tutto il mese di giugno e a due settimana di luglio, non tenuto conto dell'importo corrispondente a vacanze, così come concordato fra le parti (cfr. verbale 5 agosto 1998, in fine) e conseguentemente ritenuto dalla stessa istante in sede di conclusioni. Gli importi determinanti possono essere dedotti dal conteggio prodotto dall'istante (doc. H), non contestato da controparte.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC e l’art. 417 lett. e CPC
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 19 ottobre 1998 di __________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 2 ottobre 1998 del Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
Di conseguenza __________ in liquidazione è condannata a pagare a __________ l’importo di fr. 1'368.95 netti oltre interessi del 5% dal 1° luglio 1997.
Le ripetibili sono compensate.
II. Non si prelevano tasse o spese per il presente giudizio. Le ripetibili sono compensate.
III. Intimazione:
–
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-nord.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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