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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.117
Data decisione, Autorità: 12.04.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00117
Lugano 12 aprile 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 ottobre 1998 presentato da
(patr. dall’avv. __________)
Contro
la sentenza 22 settembre 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 20 luglio 1998 da
(patr. dallo studio legale __________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 2’144.90 oltre accessori, domanda
accolta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
La convenuta si è opposta alla pretesa avversaria contestando di aver autorizzato i passi da questa intrapresi in Germania, e meglio quelli successivi alla sua esplicita autorizzazione del 6 giugno 1994 (doc. H) richiestale dalla mandataria medesima. Non essendole mai pervenuto lo scritto 12 dicembre 1995 dell’istante, relativo alla continuazione della pratica (doc. P), la convenuta ha ritenuto estinto il mandato affidato a quest’ultima al ricevimento della sua lettera 19 luglio 1995 e relativa nota d’onorario (doc. L e M), dalla stessa debitamente saldata.
.
Con osservazioni 10 novembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Introduttivamente la ricorrente accenna al fatto che il mandato era stato da lei affidato all’avv. __________ e non all’istante. La questione potrebbe essere rilevante nel caso in cui –a prescindere dalla non avvenuta contestazione in prima sede– il giudice dovesse esaminare la legittimazione attiva di __________. Non è però così: infatti, a dipendenza dell’indiscussa ricezione e accettazione dello scritto 19 luglio 1995 di __________ (doc. L), la ricorrente ha acconsentito (o ha dato prova di avere acconsentito) a che quella società fosse subentrata all’avv. __________ nello svolgimento del mandato.
Controversa nella fattispecie è essenzialmente l’estensione del mandato conferito all’istante, ossia se questo comprendesse anche le prestazioni svolte da terzi, e meglio quelle prestate dall’avv. __________ e comunque chiaramente destinate ad ottenere la registrazione del marchio in Germania, e se quello stesso incarico si estendesse anche alle prestazioni svolte dopo il 19 luglio 1995.
Al proposito, la conclusione del primo giudice che ammette il principio della remunerazione dell’attività svolta dall’istante e dall’avv. __________ dopo il 19 luglio 1995, non è arbitraria siccome trova riscontro nelle risultanze istruttorie.
Infatti, la volontà delle parti emerge innanzitutto dal testo delle loro pattuizioni, ovvero, in concreto, dalla procura sottoscritta dalla convenuta (doc. B). Dalla stessa si evince che scopo dell’incarico era quello non solo di procedere al deposito della domanda di registrazione di un marchio internazionale, come appare nell’indicazione generica d’intestazione del formulario/procura, ma –in specie– di rappresentare il sottoscrittore dello stesso davanti all’ufficio dei brevetti e a tutte le autorità amministrative e giudiziarie, così come a nominare un sostituto con poteri generali o parziali; il tutto al fine dell’ottenimento o del mantenimento della protezione richiesta (doc. B). Il tenore della procura, che lascia un ampio margine di manovra al mandatario, è a tal punto chiaro da non necessitare di nessun tipo di interpretazione anzi, proprio la chiarezza del suo contenuto permette di respingere le argomentazioni ricorsuali –peraltro fatte valere per la prima volta in questa sede– secondo le quali l’avv. __________ non era legittimato ad agire in subdelega della mandataria e che questa non era autorizzata a intraprendere eventuali procedure ricorsuali. Per il che, sottoscrivendo la procura di cui al doc. B, la convenuta ha espressamente autorizzato l’istante a fare il possibile per ottenere la registrazione del suo marchio nei Paesi scelti, fra i quali la Germania appunto, senza assoggettare questa facoltà al suo preventivo consenso per ogni e qualsiasi passo necessario.
Poiché non è contestato che l’intervento del legale tedesco è avvenuto nell’esclusivo interesse della convenuta e al fine di ottenere la registrazione definitiva del marchio in Germania, l’onerosità del mandato comporta da parte della mandante l’assunzione dei costi generati da quest’ultimo. A proposito di quest’intervento, si può rilevare che di fronte a una procura che prevedeva tra l’altro la facoltà di subdelega, non sarebbe neppure stata necessaria la sottoscrizione di un’ulteriore autorizzazione a favore dell’avv. __________ da parte della mandante __________, a meno che la stessa non dovesse corrispondere a esigenze processuali estere; per questa ragione, la censura ricorsuale secondo la quale il legale tedesco avrebbe agito in virtù di un mandato conferitogli direttamente dalla convenuta e non dall’istante, a parte il fatto di essere stata sollevata irritualmente per la prima volta in questa sede, è infondata.
Tutto ciò rende irrilevante –come considerato il primo giudice– se la ricorrente abbia ricevuto o no lo scritto 12 dicembre 1995 della controparte. A tal proposito non è comunque stato dimostrato che le regolari informazioni al cliente, invece di rientrare nelle incombenze di una corretta esecuzione del mandato, fossero indispensabili –di volta in volta– per la sua continuazione.
Tasse, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 9 ottobre 1998 di __________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 150.–
b) spese fr. 50.–
fr. 200.–
già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.– a titolo di ripetibili di questa sede.
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Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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