AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.116
Data decisione, Autorità: 12.04.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00116
Lugano 12 aprile 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 9 ottobre 1998 presentato da
(entrambi patr. dall’avv. ___________)
contro
la sentenza 18 settembre 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 29 marzo 1997 da
(patr. dall’avv. ___________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’027.30 oltre accessori a titolo di risarcimento danni, domanda ridotta a fr. 2’060.– e accolta dal primo giudice limitatamente a fr. 1’644.10 oltre interessi del 5% dal 1° aprile 1996,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 29 marzo 1997 ___________ ha convenuto in giudizio il Garage ___________ e l’___________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 3’027.30 oltre accessori –pretesa in seguito ridotta a fr. 2’060.–, corrispondenti al danno subito a seguito della collisione.
Per quanto riguarda la dinamica dell’incidente, avvenuto all’altezza dei posteggi situati davanti al ___________ di ________ ai quali l’istante intendeva accedere, ___________ sostiene di essere stato investito dal veicolo guidato da ___________ mentre stava ultimando la manovra di posteggio che aveva preventivamente segnalato con l’apposito indicatore di direzione destro, svolta a destra che a causa della configurazione dei luoghi ha dovuto far precedere da un leggero spostamento sulla sinistra. Dal canto suo, ___________ addebita all’istante la causa dell’infortunio per non aver prestato la necessaria attenzione ai veicoli che seguivano prima di intraprendere la svolta a destra, non segnalata e per di più preceduta da uno spostamento sulla carreggiata di preselezione a sinistra, tale da averlo indotto a ritenere che intenzione dell'istante fosse quella di proseguire su quella corsia.
Con il querelato giudizio il primo giudice, esaminato il comportamento dei protagonisti sulla base delle risultanze istruttorie, ha addebitato a entrambi la responsabilità dell’accaduto: in misura maggiore al convenuto che non ha saputo evitare la collisione mantenendo una distanza sufficiente dal veicolo che lo precedeva e circolando a velocità inadeguata alle circostanze, e in misura del 25% all’istante per non aver prestato la necessaria attenzione ai veicoli che lo seguivano prima di intraprendere la sua manovra di svolta a destra.
Con il presente tempestivo gravame il Garage ___________ e l’___________ sono insorti contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. I ricorrenti rimproverano innanzi tutto al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto formale per aver giudicato ultra petita riconoscendo all’istante più di quanto richiesto. Nel merito essi si dolgono di un’arbitraria valutazione delle prove e conseguente erronea applicazione del diritto sostanziale da parte del segretario assessore, che non ha considerato le risultanze del procedimento contravvenzionale che ha riconosciuto l’istante colpevole di infrazioni alla ___________ per aver effettuato la manovra di svolta a destra con preventivo spostamento a sinistra, senza assumere le necessarie cautele nei confronti dei veicoli che seguivano (doc. F). A mente dei ricorrenti una corretta lettura delle risultanze istruttorie conduce inoltre a una diversa conclusione ovvero alla responsabilità esclusiva dell’istante che con la sua inaspettata svolta a destra ha sorpreso il convenuto che nulla ha potuto per evitare la collisione.
Con osservazioni 9 novembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame (del contenuto dettagliato si dirà nel seguito), chiedendo nel contempo di essere posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio,
domanda alla quale i ricorrenti non si sono opposti.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Sulla base di questa regola fondamentale, spettava quindi all’istante provare che la causa della collisione era da ricercare nella manovra posta in atto dal conducente ___________, ovvero nel fatto per quest’ultimo di non aver prestato la necessaria attenzione alla manovra di svolta a destra che egli aveva preventivamente segnalato.
L’attribuzione della colpa all’uno o all’altro dei conducenti è una questione di valutazione delle prove nell’ambito della quale il giudice gode di ampio potere di apprezzamento (art. 86 ___________), ritenuto in ogni caso che egli deve procedere a un esame accurato ed oggettivo di tutti gli elementi pertinenti, delle prove e degli indizi di cui dispone, al fine di giungere a una soluzione adeguata alle circostanze e giustificata dalle risultanze istruttorie.
Alla parte "Garage ___________" manca la capacità processuale; non invece al suo rappresentante ___________, iscritto a __________ come suo titolare. In tal senso dev'essere rettificata la decisione in esame.
Con decisione di contravvenzione dell'Ufficio giuridico della circolazione all'istante è stata inflitta una multa di fr. 250.– con la seguente motivazione: "... si spostava verso sinistra per meglio accedere a una strada laterale situata sulla sua destra. In seguito voltava nella direzione prescelta senza usare la particolare prudenza richiesta per tale manovra e collideva con un autoveicolo che lo stava superando sulla destra" (doc. F). L'infrazione descritta non è stata contestata dall'autore.
Il ricorrente censura il fatto che il giudice civile abbia disatteso le indicazioni di merito contenute nella cennata decisione. Dal profilo del diritto formale appare opportuno ricordare che non esiste nessuna norma procedurale che vincoli il giudice civile agli accertamenti di fatto compiuti dall'autorità amministrativa (Rep 1985, 137). Per quanto riguarda la sostanza si dirà, se necessario, nel seguito.
Giacché appare erronea la valutazione delle prove, la sentenza impugnata dev'essere cassata.
Per contro, dal momento che –in virtù dell'art. 332 cpv. 2 CPC– questa Camera è tenuta a decidere il merito della lite, assume rilievo l'affermazione ricorsuale secondo cui il convenuto ___________ seguiva il veicolo dell'istante "a una distanza vieppiù ravvicinata" poiché quegli aveva a sua volta ridotto la propria velocità (ricorso, p. 11). Ma ancor più significative sono le affermazioni dell'istante le quali, così come formulate nell'allegato di osservazioni al ricorso, assumono un'importanza che dev'essere adeguatamente valutata. Egli anzitutto non contesta il contenuto della decisione di multa che offre, a dire il vero, una versione dei fatti ampiamente negativa per la stessa parte (vedi il precedente consid. 7), ma afferma di aver ridotto la propria pretesa in sede conclusionale, proprio tenendo conto dell'esito del procedimento contravvenzionale. Inoltre, il resistente sottolinea che il giudice "in modo pertinente" ha accertato la sua responsabilità, determinata da diversi momenti: per aver "effettuato uno svolta a destra senza prestare sufficiente attenzione ai veicoli che seguivano", e senza "prestare attenzione per non creare situazioni di pericolo"; per aver causato una situazione pericolosa “in dispregio degli altri utenti" compiendo lo spostamento a sinistra; per aver "invaso parzialmente la corsia di preselezione sinistra" senza poi "fermarsi e lasciar transitare il veicolo che lo seguiva" (osservazioni, ad 11). In sostanza egli stravolge la tesi sostenuta in specie con l'istanza, corrispondente al proprio interrogatorio di Polizia (doc. A) e alla deposizione di ___________, secondo cui lo spostamento verso sinistra sarebbe stato di minima entità (nell'istanza parla di aver "sfiorato la linea di sicurezza"), certamente non tale da permettere al ___________ un sorpasso a destra. Ma tant'è e basta certamente per ottenere una dinamica dell'incidente che pone a carico dell'istante una responsabilità preponderante, rispetto a quella del convenuto al quale, tutto sommato, dev'essere rimproverato unicamente di aver tenuto una distanza insufficiente dal veicolo che lo precedeva (art. 34 cpv. 4 ___________). All'istante che ammette di aver operato contravvenendo agli art. 34 cpv. 3 e 36 ___________, nonché all'art. 13 cpv. 5 ONC, dev'essere caricato il 75% della colpa. Ne consegue l'accoglimento dell'istanza limitatamente alla sola porzione rimanente.
In merito all’entità del credito fatto valere dall'istante la censura dei ricorrenti appare ora irrilevante. È infatti palese che della parziale desistenza, formulata con le conclusioni, e motivata dalla propria parziale responsabilità, non può essere tenuto conto nel presente computo in cui la stessa è determinante per il cennato riparto. Per contro non possono essere accolte le richieste di risarcimento relative a interessi e spese, non più cifrate ma nemmeno sostanziate, né quelle per spese legali, non confortate da nessuna prova. Per fermo tecnico, anch'esso non provato, si prende atto dell'acquiescenza di controparte nel limite di complessivi fr. 60.– L'importo delle riparazioni per complessivi fr. 2'132.10 è pacifico.
La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria formulata da ___________ con le proprie osservazioni al gravame, non si giustifica. A prescindere dal requisito dell'indigenza, le osservazioni al ricorso costituiscono una comparsa facoltativa la cui omissione non compromette la posizione processuale della parte resistente. Nel merito essa non può proporre fatti nuovi e deve quindi limitarsi –tranne casi particolarissimi– ad esprimere il proprio consenso alle conclusioni del primo giudice. Nel caso concreto non v'è stato nessun motivo che giustificasse la presentazione di un allegato di osservazioni e che ne motivasse il relativo onere.
Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: I. Il ricorso per cassazione 9 ottobre 1998 del Garage ___________ e dell’___________ è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 18 settembre 1998 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è annullata e sostituita dal seguente giudicato:
L'istanza 29 marzo 1997 di ___________ è parzialmente accolta. Di conseguenza ___________ e ___________ sono condannati in solido a pagare all'istante la somma di fr. 548.– oltre interessi al 5% dal 1. aprile 1996.
La tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese di fr. 140.–, sono a carico dell'istante per 3/4 e per 1/4 a carico dei convenuti.
L'istante verserà inoltre alle controparti la somma di fr. 200.– a titolo di ripetibili parziali.
II. L'istanza di assistenza giudiziaria presentata da ___________ è respinta.
III. Le spese e la tassa di giustizia, per complessivi fr. 200.–, già anticipati dai ricorrenti, restano a loro carico in misura di un terzo e per il resto sono poste a carico dell'istante. Questi verserà alle controparti la somma complessiva di fr. 200.– a titolo di ripetibili di questa sede.
IV. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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