AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.115
Data decisione, Autorità: 17.12.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00115
Lugano 17 dicembre 1998/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 13 luglio 1998 presentato da
patr. dall’avv. ___________
contro
la sentenza 17 giugno 1998 del Pretore della giurisdizione di Locarno-Città emessa nell’ambito di un procedimento penale promosso nei confronti di
patr. dall’avv. dott. ___________
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con sentenza 17 giugno 1998 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, chiamato a pronunciarsi sull’opposizione formulata da ___________ al decreto di accusa emesso a carico di ___________ il 9 marzo 1998 per aver commesso il reato di diffamazione nei suoi confronti, ha confermato la colpevolezza del denunciato -quindi la sua condanna al pagamento di una multa di fr. 500.- mentre ha respinto le pretese di risarcimento danni formulate dal denunciante, costituitosi parte civile. Per quanto attiene alla posta del danno relativa alle spese legali sostenute da ___________ prima e durante il processo per un totale di fr. 1’717.30 (doc. 6 e 11), il primo giudice l’ha respinta non ritenendo giustificato e necessario il ricorso a un legale in considerazione della semplicità della fattispecie. Il Pretore ha pure respinto la richiesta di pagamento di fr. 500.- a titolo di torto morale non avendo il denunciante provato, oltre alla pacifica gravità oggettiva della lesione subita al proprio onore, anche la gravità soggettiva della medesima, ovvero che egli abbia effettivamente subito una sofferenza morale a dipendenza dello scritto offensivo che il denunciato ha indirizzato a lui e a terze persone
Con ricorso per cassazione 13 luglio 1998 ___________ è insorto contro il dispositivo n. 3 della sentenza con il quale il Pretore ha respinto le sue pretese di parte civile. Il ricorrente, basandosi sul titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC, rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver ammesso quale posta di danno risarcibile ai sensi dell’art. 41 CO le spese legali dallo stesso sostenute in relazione al reato di diffamazione commesso nei suoi confronti da ___________, e per non aver ritenuto provata, secondo l’art. 49 CO, la sofferenza morale subita a dipendenza di questo stesso reato
Il ricorso, ancorché correttamente indirizzato a questa Camera, è stato inizialmente e ingiustificatamente registrato quale ricorso per cassazione penale ed è quindi stato trasmesso all’onorevole procuratore pubblico il quale, con scritto 17 luglio 1998, ha comunicato di rinunciare a formulare eventuali osservazioni.
Con osservazioni 6 agosto 1998 ___________ ha invece postulato la reiezione del gravame eccependone innanzitutto la ricevibilità quale ricorso per cassazione penale, questione che è stata risolta dalla stessa Corte di cassazione e revisione penale che con decisione 24 settembre 1998, accertata la sua incompetenza, ha trasmesso l’incarto a questa Camera.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
Nella fattispecie, mentre è pacifica la realizzazione dei presupposti dell’atto illecito, della colpa e del nesso di causalità, controversa è la prova del danno fatto valere dal ricorrente.
A sostegno del medesimo egli ha prodotto le due note d’onorario del proprio legale per complessivi fr. 1’717.30, relative alle spese di patrocinio processuale e preprocessuale (stesura della querela penale, ecc.).
Sennonché, in questa materia specifica, vale il principio secondo il quale le spese connesse all'intervento di un legale prima dell'apertura del processo, rispettivamente durante il medesimo -comprese o no nel concetto di ripetibili del nuovo art. 9 cpv. 6 CPP- costituiscono un elemento del danno (Brehm in Commentario bernese, N. 87 e 90 ad art. 41 CO). Occorre però che sia provata la necessità di un tale intervento sia in relazione alla situazione personale sia in relazione alla natura del patrocinio che, a sua volta, dev'essere necessario, utile e appropriato (DTF 117 II 107 consid. 6b, 97 II 267 consid. 5b; Rep. 1989 p. 492; II CCA 25 aprile 1994 in re G./C. SA, 10 maggio 1994 in re A./B. e llcc.).
Nel caso in esame, la conclusione del primo giudice, secondo la quale l’intervento del legale nella fase preprocessuale così come in quella dibattimentale non si è reso necessario, è forse discutibile ma non arbitraria, ossia manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 120 Ia 373 consid. 3a). Innanzitutto occorre rilevare che la questione relativa alla necessità o meno di rivolgersi a un legale, dipende da una valutazione di tutte le circostanze del caso concreto, ambito nel quale il giudice gode di un ampio potere di apprezzamento (art. 90 CPC), ciò che di per sé limita le possibilità di intervento di questa Camera.
In ogni caso, l’assunto pretorile secondo il quale il ricorrente avrebbe potuto assicurare da solo la tutela dei propri interessi allestendo personalmente la denuncia penale -per la quale esistono pure presso gli uffici di polizia degli appositi formulari come quello utilizzato da ___________ nella sua contro-denuncia (doc. 2)- e presentandosi da solo al pubblico dibattimento per esporre la propria versione dei fatti, può essere sostenuto, in particolare considerando come la giurisprudenza sia prudente nel riconoscere questa posta del danno nel caso di fattispecie non complesse (cfr. II CCA 30 aprile 1997 in re L./F.; 7 maggio 1997 in re C./.P. e 10 novembre 1997 in re T./G.F.).
A titolo abbondanziale -e a sostegno della decisione impugnata- può essere accennato al fatto che la giurisprudenza cantonale in merito al nuovo concetto di ripetibili in materia penale non è nota, né appare evidente l'eventuale competenza di questa Camera a dirimere ___________ su una simile richiesta rivolta al giudice penale. Nel caso concreto la natura del danno è rimasta formalmente indecisa, verosimilmente a dipendenza dei termini vaghi dello scritto 3 dicembre 1997 del ricorrente al Procuratore pubblico.
L’art. 49 CO attribuisce a chi è leso illecitamente nella sua personalità il diritto ad un risarcimento per torto morale quando ciò si giustifichi in considerazione della speciale gravità dell’ offesa subita e se il pregiudizio che ne è derivato non è stato riparato in altro modo.
La prima condizione cui la riparazione per torto morale è subordinata è che la vittima abbia effettivamente subito un pregiudizio morale, ossia una sofferenza fisica, psichica e morale cagionata da un agire illecito.
Accertata l’esistenza di queste condizioni, occorre ancora che
l’offesa subita sia particolarmente grave. L’esigenza della particolare gravità dell’offesa è espressamente menzionata nel testo dell’art. 49 CO ed è conforme a quello che è lo spirito della normativa vigente in materia di protezione della personalità
(Messaggio concernente la revisione del CC - Protezione della personalità, art. 28 CC e 49 CO in FF 1982 II, n. 272, p 671).
Il pagamento di una somma a titolo di riparazione morale può quindi essere preteso unicamente qualora le sofferenze subite superano per intensità quelle che, secondo le concezioni attuali, una persona deve essere in grado di sopportare senza rivolgersi al giudice (Messaggio cit., n. 272, p 671).
Il carattere sussidiario di questa istituzione richiede di poi che si tenga ugualmente conto di altre forme di riparazione che la vittima può già aver ricevuto, nel qual caso è esclusa l’applica-zione dell’art. 49 CO poiché l’ottenimento di una riparazione ad altro titolo costituisce una causa di estinzione del credito per riparazione del torto morale (Schnyder, in Commentario basilese, 1996, N. 3 ad art. 49 CO).
A ragione della natura soggettiva del pregiudizio al quale si vuole porre rimedio con l’azione in riparazione del torto morale, spetta al giudice valutare se la vittima abbia o meno diritto a questo tipo di riparazione (Tercier, Le nouveau droit de la personnalité, 1984, n. 2043 segg.), ossia se l’offesa subita è di una gravità tale da giustificare un risarcimento pecuniario (Tercier, Contribution à l’étude du tort moral et de sa réparation en droit civil suisse, 1971, p. 193 segg.).
Nella fattispecie il primo giudice, a prescindere dalla sussidiarietà della riparazione in danaro rispetto alla condanna penale del denunciato, non ha neppure ritenuto provata da parte del ricorrente l’esistenza di un torto morale. Questa conclusione, frutto di una corretta valutazione delle risultanze istruttorie, non è arbitraria. Infatti, come correttamente rilevato dal pretore, il ricorrente non ha fornito una sola prova o indizio circa la grave sofferenza morale che egli avrebbe subito a dipendenza del contenuto dello scritto 23 giugno 1997 che ___________ ha indirizzato a lui come a terze persone nell’ambito della progettazione ed esecuzione di alcune opere presso il __________. In particolare, egli non ha sostenuto di aver perso in rispetto personale e credibilità professionale presso i terzi ai quali è stato recapitato lo scritto controverso, prove queste che egli avrebbe potuto facilmente fornire, ad esempio mediante l’audizione di testi. Comunque non va dimenticato che la condanna penale, da intendersi come mezzo per la vittima di vedere punito l'autore dell'offesa subita, può di per sé costituire un tipo di riparazione del torto morale in grado di escludere il riconoscimento di un'indennità pecuniaria a tale titolo (cfr. CCC 9 agosto 1995 in re V./H.).
Anche su questo punto, il giudizio pretorile che conclude all’inapplicabilità dell’art. 49 CO non merita di essere cassato, poiché valutando la fattispecie il pretore si è mosso nell’ambito del potere concessogli dalla norma stessa, tenendo conto delle peculiarità della lite in modo corretto.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia:
Il ricorso per cassazione 13 luglio 1998 di ___________ è respinto.
Le spese del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
fr. 200.-
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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