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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.112
Data decisione, Autorità: 10.03.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00112
Lugano 10 marzo 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 21 settembre 1998 presentato da
(patr. dall’avv. ___________)
contro
la sentenza 1° settembre 1998 del Segretario assessore della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 28 novembre 1997 da
(patr. dall’avv. ___________)
con la quale l’istante ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 4’769.05 oltre accessori, nonché il rigetto dell’opposizione da loro interposta al PE no. dell’UEF domande parzialmente accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Poiché il costo complessivo della costruzione superava l’importo preventivato, i coniugi ___________ hanno interrotto le trattative con l’arch. ___________ rinunciando alla costruzione, per la quale avevano peraltro già ottenuto la necessaria licenza edilizia (doc. E).
Con istanza 28 novembre 1997 lo ___________, dopo aver allestito la documentazione necessaria alla realizzazione dell’impianto di riscaldamento e di quello sanitario con i relativi preventivi di spesa, ha convenuto in giudizio ___________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’769.05. L’importo fatto valere dall’istante è composto di: fr. 3’841.95 a saldo del suo onorario per le prestazioni effettuate a favore dei convenuti, fr. 525.- per spese sostenute e fr. 1’050.- a titolo di risarcimento danni per rottura ingiustificata del contratto.
Con la risposta, i convenuti hanno contestato di aver mai conferito alcun incarico alla ditta istante con la quale non avrebbero mai avuto contatti, curati invece dall’arch. ___________. Con le conclusioni hanno poi ammesso il loro ruolo di committenti, ma hanno eccepito che oggetto del contratto sono state unicamente le opere di riscaldamento e non anche gli impianti sanitari. Tenuto conto dell’acconto di fr. 1’000.- già versato, hanno riconosciuto la pretesa avversaria limitatamente a un ulteriore importo di fr. 1’648.-, pari cioè al valore del lavoro svolto limitatamente all’allestimento di un preventivo circa i presumibili costi delle opere di riscaldamento. Contestano pure il credito di fr. 1’050.– per rottura del contratto, la stessa essendo da addebitare semmai al progettista.
Con il querelato giudizio il primo giudice, accertata la conclusione tra l’istante e i convenuti -chiamati in causa quali debitori solidali- di un contratto di appalto avente per oggetto la progettazione dell’impianto di riscaldamento e sanitario oltre all’allestimento dei relativi preventivi di spesa per la casa che i convenuti intendevano costruire, ha accolto l’istanza limitatamente a fr. 4’414.50. Il segretario assessore, posto che i convenuti non hanno contestato l’effettiva esecuzione da parte dell’istante delle prestazioni oggetto della fatturazione controversa, ha unicamente ridotto a fr. 192.10 la pretesa per spese esposta dall’istante.
Con il presente tempestivo gravame ___________ sono insorti contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Essi rimproverano al primo giudice di aver arbitrariamente valutato le prove in merito all’estensione dell’incarico conferito all’istante, incarico che contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice l’istante non ha provato, così come gli imponeva l’art. 8 CC.
Con osservazioni 12 ottobre 1998 la controparte postula la reiezione del ricorso.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 316 consid. 4a).
L’art. 8 CC impone a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provarla.
In conseguenza di questa norma fondamentale, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi pretende l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC).
In quest’ottica, spettava quindi all’istante provare di aver ottenuto dai convenuti -per il tramite del loro rappresentante arch. ___________- l’incarico di allestire i piani relativi agli impianti sanitari.
Contrariamente a quanto preteso dai ricorrenti, la conclusione del primo giudice che ha ritenuto provata questa circostanza, non è arbitraria poiché trova almeno parziale riscontro nelle risultanze istruttorie, non foss’altro che in base al rapporto di rappresentanza –ammesso dai convenuti– instauratasi per il tramite dell’arch. ___________.
Ma, prima ancora di verificare gli elementi a sostegno della tesi della ditta istante, va osservato che l’art. 78 CPC impone alle parti di esporre tutti i fatti, le domande, le eccezioni e le motivazioni di diritto negli allegati preliminari, e ciò per garantire alle parti il contraddittorio sull’oggetto della contestazione. Il fatto di sollevare un’eccezione, per la prima volta, con le conclusioni rappresenta così una novità inammissibile (Cocchi/Trezzini, CPC, art. 78, n. 1, 2 e altri). Del pari è esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti prove ed eccezioni in sede di appello, rispettivamente di ricorso per cassazione (Cocchi/Trezzini, op.cit., art. 331, n. 2).
In concreto, l’estensione del mandato alle sole opere da riscaldamento è argomento assente dalla risposta di causa, mentre è stato presentato –subordinatamente– in sede di conclusioni 30 giugno 1998. Esce pertanto dalla contestazione, finendo per rappresentare una novità anche in questa sede. Se su questo tema v’è un accenno nello scritto 20 ottobre 1997 del patrocinatore dei convenuti (doc. 2), il verbale di risposta nulla dice, salvo rinviare a questo documento per quanto riguarda “le osservazioni tecniche” ivi contenute.
Per questo motivo di fondo il ricorso non può essere accolto. Le spese seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 21 settembre 1998 di ___________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 200.–
b) spese fr. 50.–
fr. 250.–
già anticipate dai ricorrenti, rimangono a loro carico con l’obbligo solidale di versare alla controparte fr. 400.– a titolo di ripetibili di questa sede.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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