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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.109
Data decisione, Autorità: 10.03.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00109
Lugano 10 marzo 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 1° settembre 1998 presentato da
contro
la sentenza 22 agosto 1998 del Giudice di pace del circolo di Quinto nella causa a procedura sommaria in tema di esecuzioni e fallimenti promossa con istanza 14 gennaio 1998 nei confronti di
con la quale l’istante ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. ___________ dell’UE di ___________, domanda respinta dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti,
considerato
In fatto e in diritto: che con istanza 14 gennaio 1998 l’Assicurazione __________ ha chiesto il rigetto definitivo dell’opposizione interposta da ___________ al PE sopra menzionato notificatole per l’incasso di fr. 901.80, corrispondenti al saldo dei premi assicurativi dovuti per il periodo 1994-1996;
che a valere quale titolo esecutivo l’istante ha prodotto la sua decisione 3 novembre 1997 (doc. C), non impugnata dall’assicurata;
che in sede di contraddittorio l’escussa si è opposta alla pretesa avversaria sostenendo di aver interamente soluto il proprio debito nei confronti dell’istante per il pagamento dei premi relativi al periodo 1994-96;
che con il querelato giudizio il primo giudice, accogliendo l’ecce-zione di estinzione del debito sollevata dall’escussa, ha respinto l’istanza;
che con il presente tempestivo gravame ___________ è insorta contro il predetto giudizio chiedendone l’annullamento: la ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale per aver ammesso l’eccezione di estinzione del debito sollevata dall’escussa, sebbene quest’ultima non abbia dimostrato di aver pagato i premi arretrati dopo la notifica della decisione 3 novembre 1997;
che al ricorso la controparte non ha formulato osservazioni;
che per quanto attiene alla natura del credito posto in esecuzione, occorre preliminarmente rilevare che, nonostante la designazione contenuta nel PE, l’istante, per sua stessa ammissione (cfr. estratto conto 20 agosto 1997 e ricorso), non procede per l’incasso di premi arretrati -che dinanzi al primo giudice l’escussa ha sostenuto di aver pagato- bensì di “quote sociali” dovute per il periodo 1994-96, ossia di prestazioni non contemplate nella LAMaL;
che a dipendenza di quest’accertamento deve innanzi tutto essere confermata la competenza del giudice di pace a pronunciarsi sulla richiesta di rigetto dell’opposizione formulata da ___________;
che infatti, qualora si fosse trattato dell’incasso di premi dovuti per l’assicurazione malattia base, competente a dirimere la vertenza non sarebbe stato il giudice civile bensì il giudice prescritto dal diritto federale in materia di assicurazione-malattia (art. 86 LAMaL), ovvero, nel nostro Cantone, il Tribunale cantonale delle assicurazioni (art. 74 LCAMal; TCA 26 febbraio 1999 in re S./Cassa malati S.; DTF 119 V 331 consid. 2b, 109 V 49 consid. 3a; Maurer, Bundessozialversicherungsrecht, 1994, pag. 321; Maurer, Das neue Krankenversicherungsrecht, 1996, pag. 171; Maurer, Schweizerisches Sozialversicherungsrecht, Band II, 1981, pag. 414, n. 2b);
che a dipendenza dell’accertamento della competenza del giudice civile, rispettivamente della scrivente Camera, occorre verificare se la documentazione prodotta dall’istante sia atta a sostanziare la sua domanda di rigetto dell’opposizione, verifica questa che deve essere effettuata d’ufficio e in ogni stadio di causa (Panchaud/ Caprez, La mainlevée de l’opposition, 1980, § 156);
che nella fattispecie, a sostegno della sua domanda di rigetto dell’opposizione per un credito di fr. 901.80 per quote sociali, l’___________ non ha prodotto nulla, in particolare non un riconoscimento di debito (art. 82 LEF) e tantomeno un titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 LEF;
che di conseguenza, ancorché per motivi diversi da quelli indicati dal primo giudice, l’istanza di rigetto dell’opposizione del 14 gennaio 1998 non può che essere respinta;
che a titolo abbondanziale si può rilevare come anche l’argo-mentazione ricorsuale secondo la quale le controverse quote sociali sarebbero di spettanza della ditta ___________-argomentazione nuova e di per sé processualmente irricevibile (Cocchi/Trezzini, n. 2 ad art. 331) non fa che corroborare l’esito della procedura dinanzi al giudice di pace, ovvero la reiezione dell’istanza di rigetto in questo caso perché non vi sarebbe nemmeno identità tra la creditrice e la procedente (Panchaud/ Caprez, op.cit., § 17 e 107);
che di conseguenza il ricorso, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto;
che alla controparte che non ha formulato osservazioni al ricorso non vengono assegnate ripetibili per questa sede.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la vigente OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 1° settembre 1998 dell’Assicurazione __________ è respinto.
Tasse e spese del presente giudizio, per compelssivi fr. 80.– già anticipate dalla ricorrente, rimangono a suo carico.
Intimazione a:
Comunicazione alla Giudicatura di pace del circolo di Quinto.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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