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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.107
Data decisione, Autorità: 04.03.1999, CCC
Incarto n. 16.98.00107
Lugano 4 marzo 1999/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso per cassazione 31 agosto 1998 presentato da
(patr. dall’avv. ___________)
contro
la sentenza 9 luglio 1998 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, nella causa a procedura inappellabile promossa con istanza 10 febbraio 1993 da
avv.
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 4’392.60 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al PE no. ___________ dell’UE di Lugano, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
Con istanza 10 febbraio 1993 l’avv. ___________ ha convenuto in giudizio ___________ al fine di ottenere il pagamento di fr. 4’392.60 a saldo della sua nota professionale 29 maggio 1992 (doc. V ) emessa per le proprie prestazioni in favore di quest’ultimo nell’ambito della causa di stato che lo opponeva alla moglie, causa che si è conclusa con la sentenza 8 ottobre 1991 della prima Camera civile del Tribunale di appello che ha respinto l’azione di divorzio presentata dal marito (doc. C); il ricorso per riforma presentato contro la stessa è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale per mancato tempestivo versamento dell’anticipo delle spese (doc. B). Il convenuto si è opposto alla pretesa avversaria contestando la corretta esecuzione del mandato da parte del proprio legale al quale addebita le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del proprio ricorso. Egli rimprovera in particolare al legale di avergli spedito con lettera semplice (doc. 4) la richiesta di pagamento dell’anticipo spese da parte del Tribunale federale anziché mediante invio raccomandato, e di non essersi neppure preoccupato del suo effettivo pagamento entro il termine assegnato, tanto più che il suo patrocinatore era a conoscenza delle sue frequenti assenze dal domicilio per motivi professionali.
Con il querelato giudizio il primo giudice, dopo avere valutato il comportamento dell’istante alla luce delle risultanze istruttorie che hanno permesso di escludere una negligenza a carico di quest’ultimo, ha accolto l’istanza.
Con il presente tempestivo gravame ___________ è insorto contro il predetto giudizio postulandone l’annullamento sulla base del titolo di cassazione di cui all’art. 327 lett. g CPC. Il ricorrente rimprovera al primo giudice di aver erroneamente applicato il diritto materiale, in particolare per non aver individuato una negligenza nel comportamento del legale con riferimento alle modalità dallo stesso seguite per la notifica della richiesta di anticipo delle spese da parte dell’autorità giudiziaria federale, notifica che nel caso specifico avrebbe dovuto avvenire mediante invio raccomandato e non con lettera semplice.
Con osservazioni 29 settembre 1998 la controparte postula la reiezione del gravame.
Per costante giurisprudenza del Tribunale federale una decisione è arbitraria quando viola gravemente una norma o un principio giuridico chiaro ed indiscusso o quando contrasta in modo intollerabile con il sentimento della giustizia e dell’equità; arbitrio e violazione della legge non vanno confusi; per essere definita come arbitraria tale violazione dev’essere manifesta e riconosciuta (o riconoscibile) a prima vista; l’arbitrio non può essere ravvisato già nella circostanza che un’altra soluzione sarebbe immaginabile o persino preferibile; è doveroso scostarsi da questa scelta solamente se simile soluzione appare come insostenibile, in contraddizione palese con la situazione effettiva, non sorretta da ragione oggettiva e lesiva di un diritto certo (DTF 122 III 130 consid. 2a con rinvii; 122 I 61 consid. 3a).
Nel campo specifico della professione dell’avvocato, questi è tenuto ad esercitare la professione in modo coscienzioso e a dimostrarsi degno della considerazione che questa esige, tanto nell’esercizio delle funzioni di cui gli è riservato il monopolio, quanto nell’ulteriore sua attività professionale e in genere nel suo comportamento (art. 7 cpv. 1 della Legge sull’avvocatura). I doveri ai quali soggiace l’avvocato nell’esercizio della sua professione sono elencati agli art. da 7 a 12 della Legge sull’avvo-catura e nel Codice professionale dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino che ai suoi art. 11-18 enumera quelli che deve rispettare nei confronti del proprio cliente.
La violazione da parte dell’avvocato di questi doveri costituisce un’inesecuzione dei suoi obblighi quale mandatario e può comportare la sua responsabilità contrattuale (Gauch/Aepli/ Casanova, Schweizerisches Obligationenrecht, Besonder Teil, 4 ed., 1998, pag. 288), ovvero la perdita del diritto all’onorario e al rimborso delle spese tipiche del contratto di mandato a titolo oneroso. Inoltre, se detta violazione è all’origine di un danno subito dal mandante e può essere accertata una colpa (presunta secondo l’art. 97 CO) dell’avvocato, il cliente potrà richiederne il risarcimento (DTF 117 II 563).
Controverso nel caso concreto è il fatto di sapere se il mancato tempestivo pagamento dell‘anticipo delle spese, con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso da parte del Tribunale federale, sia in qualche modo riconducibile a una negligenza del legale.
Giudicando il caso concreto il primo giudice ha considerato l’agire dell’avvocato conforme al mandato affidatogli poichè fra le parti si era instaurata la prassi secondo cui tutte le comunicazioni venivano inviate al cliente per posta semplice, rispettivamente era il cliente a far fronte direttamente al versamento delle tasse dovute alle autorità giudiziarie.
Invero, come sostiene il ricorrente, si possono avere seri dubbi sulla validità di questa prassi per rapporto alla diligenza imposta al mandatario. Ma il giudice, in questo caso, non è chiamato a dare un parere astratto sul grado di diligenza dimostrata dall’avv. ___________, ma sulla causalità dello stesso ai fini dello stralcio del ricorso al Tribunale federale. A questo proposito, la sentenza impugnata si fonda su elementi oggettivi, non contestati in questa sede. Né le sue conclusioni appaiono insostenibili per altro motivo: basti pensare che, in sede di interrogatorio formale, il ricorrente ha ammesso di aver letto la richiesta di anticipo spese del Tribunale federale “proprio il giorno in cui scadeva il termine per effettuare il versamento” (Risposte 7 e 9).
Ciò che equivale a dire che la somma di fr. 1’500.–- avrebbe potuto essere inviata ancora tempestivamente (quel medesimo giorno) con un versamento allo sportello postale. Quanto basta per interrompere il nesso causale fra l’agire dell’avvocato e il mancato pagamento dell’anticipo della tassa giudiziaria.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso per cassazione 31 agosto 1998 di ___________ è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 250.–
b) spese fr. 50.–
fr. 300.–
già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 200.– a titolo di ripetibili per questa sede.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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