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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 16.1998.104
Data decisione, Autorità: 17.09.1998, CCC
Incarto n. 16.98.00104
Lugano 17 settembre 1998/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di cassazione civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Chiesa, presidente, Cocchi e Giani
segretaria:
Petralli Zeni, vicecancelliera
sedente per giudicare il ricorso 12 agosto 1998 presentato da
(rappr. da ___________)
contro
la sentenza 9 luglio 1998 del Segretario assessore della Pretura del Distretto di Bellinzona nella causa civile inappellabile promossa con istanza 12 giugno 1998 da
(patr. dall’avv. ___________)
con la quale l’istante ha chiesto il pagamento di fr. 3’500.– oltre accessori nonché il
rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. ___________
dell’UEF di Bellinzona, domande accolte dal primo giudice,
letti ed esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto: che con istanza 12 giugno 1998 la __________, ha convenuto in giudizio ___________ al fine di ottenere la restituzione dell’importo di fr. 3’500.– versati per conto di quest’ultima sulla base del contratto di assicurazione veicoli a motore, disdetto con effetto retroattivo per reticenza dell’assicurata;
che con il querelato giudizio il primo giudice, basandosi sulle risultanze istruttorie, rimaste incontestate dalla convenuta che non ha partecipato al contraddittorio, ha accolto l’istanza;
che ___________, per il tramite del figlio ___________, è insorta con tempestivo ricorso contro la predetta decisione chiedendone l’annullamento;
che giusta l’art. 97 CPC il giudice deve esaminare d’ufficio e in ogni stadio di causa se esistono i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la legittimazione dei loro rappresentanti a stare in causa (cifra 4);
che quali patrocinatori possono di principio fungere solo gli avvocati abilitati all’esercizio della professione nel nostro Cantone (art. 64 CPC), salvo l’estensione prevista all’art. 64 bis CPC a determinate categorie di persone per determinati tipi di vertenze;
che ___________, figlio della ricorrente (che peraltro non pretende di agire su mandato della madre), non rientra in nessuna delle categorie sopra menzionate;
che l’assenza di un presupposto processuale, quale per l’appunto la legittimazione del rappresentante della parte (art. 97 cifra 4 CPC), comporta la nullità dell’atto procedurale compiuto (art. 142 cpv. 1 lett. a CPC);
che giusta l’art. 313 bis CPC, applicabile anche alla procedura di ricorso per cassazione in virtù del rinvio di cui all’art. 331 cpv. 1 CPC, questa Camera può decidere con breve motivazione la reiezione dello stesso senza notifica alla controparte per le osservazioni qualora questo si riveli inammissibile o manifestamente infondato.
che vista la particolarità della fattispecie si può eccezionalmente, prescindere dal prelievo di tasse e spese;
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 327 segg. CPC, per le spese l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: 1. Il ricorso 12 agosto 1998 di ___________ è nullo.
Non si prelevano spese e tasse.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di cassazione civile del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 06.05.2026
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